Preg.mo Signor
dott. Dario Pallaoro
Presidente del Consiglio provinciale
Palazzo Trentini
Trento, 15 novembre 2006
INTERROGAZIONE N.
SCOPAZZI: OBBLIGHI, DISCRIMINAZIONI ED ASSENZA DI FLESSIBILITA’
- da uno studio curato dal Servizio fitosanitario regionale della Regione Lombardia si rileva che:
- gli “scopazzi” sono una malattia causata da un fitoplasma denominato “Apple Proliferation” (AP), appartenente allo stesso gruppo in cui vengono inclusi anche gli agenti della moria del pero (PD) e della leptonecrosi del susino (ESFY). Questa malattia è stata descritta in Italia per la prima volta nel 1950, in Veneto e in Trentino; è presente in tutti i paesi frutticoli d’Europa. La distribuzione nelle diverse aree italiane dove è diffusa la melicoltura risulta molto diversificata: in alcune zone non risulta segnalata, in altre è presente ma in forma molto sporadica, in altre ancora risulta diffusa con incidenze tali da causare anche danni economici;
- le piante colpite da AP manifestano diverse sintomatologie, non sempre contemporaneamente presenti e spesso maggiormente evidenti soprattutto in tarda estate-inizio autunno. Il sintomo più caratteristico è rappresentato dall’emissione incontrollata di nuovi germogli sulle cacciate dell’anno, che assumono un evidente aspetto “a scopa” e causano un notevole affastellamento della vegetazione; il fenomeno, da cui deriva il nome della malattia, è dovuto a disturbi ormonali che causano la partenza anticipata delle gemme laterali. Nella primavera successiva i germogli “scopazzati” sono molto evidenti, perché soggetti spesso ad una ripresa vegetativa anticipata. La pianta colpita produce generalmente frutti molto piccoli, che spesso rimangono verdi, con un picciolo molto lungo e un sapore erbaceo ed amaro; nel caso di attacchi molto intensi, la produzione risulta completamente compromessa. Altre alterazioni si possono riscontrare sulle foglie, che si presentano piccole, allungate e con margini seghettati; alla base del picciolo si possono osservare delle stipole di dimensioni anomale. Sulle piante colpite può formarsi una rosetta di foglie all’apice dei germogli e possono comparire delle fioriture fuori stagione. Nella tarda estate la chioma di tutta la pianta, o anche solo di una parte di questa, assume una colorazione rossastra: questo sintomo non è però specifico, in quanto può essere associato anche ad altre alterazioni che causano impedimenti al flusso linfatico (ad es. i marciumi radicali). Si possono riscontrare anche piante che, pur infettate dal fitoplasma, non manifestano sintomi evidenti o li manifestano in forma molto attenuata. Il fitoplasma agente causale degli scopazzi del melo è trasmesso con tutte le metodologie di moltiplicazione agamica, compreso l’innesto (anche se con efficienza molto variabile). Una via di contaminazione abbastanza “subdola” sembra essere l’anastomosi radicale (fusione tra radici di piante adiacenti), attraverso la quale il patogeno passa da pianta a pianta. Recentemente è stata accertata anche la diffusione tramite vettori: in Germania viene indicata la cicalina Fieberiella florii, mentre in Trentino è stato verificato che l’infezione viene diffusa da alcune psille quali Cacopsilla costalis e Cacopsilla melanoneura;
- le ricerche in questo campo sono ancora in corso, per cui non è da escludere che siano coinvolti nella trasmissione di questo fitoplasma anche altri insetti vettori. E’ invece ormai certo, come del resto avviene anche per altri patogeni simili, che il fitoplasma non si trasmette per ferite o tagli di potatura tramite forbici, seghetti, ecc.;
- anche per il controllo di AP, come per quello di altri organismi simili, non sono disponibili mezzi diretti di lotta: le strategie di difesa sono essenzialmente di tipo preventivo. Innanzi tutto risulta di fondamentale importanza effettuare i nuovi impianti con materiale certificato, sul quale sono stati effettuati appositi controlli fin dalla sua messa in vivaio;
- l’estirpazione delle piante colpite può avere diversa valenza a seconda delle differenti situazioni colturali: è di fondamentale importanza, se effettuata tempestivamente, nelle zone dove la malattia è ancora abbastanza sporadica, per impedirne o, quanto meno, rallentarne la diffusione. Nelle zone già colpite può servire per ridurre il potenziale di inoculo ma non è risolutiva, in quanto possono già essere presenti piante ammalate ma ancora asintomatiche;
- bisogna poi considerare anche la possibilità, non ancora ben valutata, che in queste zone il citoplasma possa insediarsi anche su specie vegetali spontanee, che rappresenterebbero quindi una fonte incontrollabile di conservazione del patogeno;
- la decisione di estirpare o meno le piante ammalate, soprattutto nei frutteti già in piena produzione e ancora economicamente validi, è complicata anche dal fenomeno denominato “recovery”: si tratta della possibilità che la malattia, dopo qualche anno di notevole virulenza, regredisca spontaneamente fino ad un livello in cui gli effetti negativi sulla produzione sono ancora presenti ma risultano sopportabili. Tale “guarigione” è però del tutto imprevedibile e non compare sempre su tutte le piante ammalate;
- il controllo degli insetti vettori, che nel caso di altri fitoplasmi (ad esempio Flavescenza Dorata) si è rivelato di fondamentale importanza, in questo caso deve essere ancora ben valutato nei modi e nel tipo di prodotti impiegabili, soprattutto per non incidere in maniera troppo pesante sugli ausiliari presenti nel frutteto. Essendo poi gli studi in questo settore appena agli inizi, è ancora da chiarire se gli insetti in grado di trasmettere il citoplasma siano solo quelli già accertati o se ne esistano anche degli altri.
- Con il D.M. 23 febbraio 2006 “Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma Apple Proliferation Phytoplasma” IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (…) si è stabilito:
“1. Scopo generale.
1. La lotta contro l'Apple proliferation phytoplasma (di seguito denominata APP) ed ai suoi vettori è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.
2. Ispezioni.
1. I Servizi fitosanitari regionali accertano annualmente la presenza di APP nei territori di propria competenza e comunicano gli esiti di tali accertamenti al Servizio fitosanitario centrale entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Nel caso in cui sia stata accertata la presenza di APP in una determinata area, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, i Servizi fitosanitari regionali comunicano lo status che hanno dichiarato per le stesse aree, definendole focolaio oppure insediamento secondo quanto riportato dagli articoli 4 e 5.
3. Azioni divulgative.
1. I Servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alle informazioni relative ad Apple proliferation phytoplasma, ai sintomi ed ai danni da esso provocati, nonchè alle relative strategie di intervento da adottare ed ai mezzi di lotta disponibili.
4. Misure fitosanitarie nei focolai.
1. All'interno della zona dichiarata «focolaio», area di almeno km 0,5 di raggio in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di APP e si può ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione, gli interessati ad ogni titolo procedono alla immediata estirpazione di ogni pianta con sintomi sospetti di Apple proliferation phytoplasma senza la necessità di analisi di conferma.
2. Nelle stesse zone il Servizio fitosanitario regionale competente può adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare la malattia o di limitarne la diffusione, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infetto, l'istituzione di zone di sicurezza o il divieto di svolgere attività vivaistica.
3. I Servizi fitosanitari regionali dichiarano estinto il focolaio dopo tre anni consecutivi di controlli che hanno accertato l'assenza di sintomi della malattia.
5. Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento.
1. Si definisce «zona di insediamento» l'area delimitata dal Servizio fitosanitario regionale competente in cui è stata comprovata la presenza Apple proliferation phytoplasma e dei suoi vettori e la sua diffusione è tale da non far ritenere più possibile un'eventuale azione di eradicazione.
2. Nelle zone di insediamento l'adozione delle misure di contenimento dell'organismo nocivo sono definite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. Nelle zone di insediamento, per i frutteti abbandonati, definiti come impianti regolari di melo che negli ultimi due anni non siano stati oggetto di adeguati interventi agronomici e fitosanitari e nei quali sia stata comprovata la presenza di Apple proliferation phytoplasma, i Servizi fitosanitari regionali possono adottare misure fitosanitarie a carattere obbligatorio, ivi compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infetto, o il divieto di svolgere attività vivaistica.
6. Misure obbligatorie per l'attività vivaistica.
1. I produttori di materiale di moltiplicazione del melo devono assicurare l'assenza di insetti del genere Cacopsylla o di altri vettori nei vivai di piante madri, mediante l'eventuale esecuzione di specifiche misure secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Analoghi interventi devono essere attuati nei piantonai qualora siano ubicati in aree in cui è presente la malattia o su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può prescrivere annualmente mirate analisi di laboratorio su piante madri e piantonai al fine di accertare la presenza di Apple proliferation phytoplasma.
3. Nei campi di piante madri e nei piantonai ove si riscontri la presenza di Apple proliferation phytoplasma, è obbligatorio procedere alla eliminazione delle piante infette e viene sospeso il prelievo del materiale di propagazione fino a quando successivi controlli analitici disposti dal Servizio fitosanitario competente per territorio ne abbiano accertato l'assenza per tre anni consecutivi.
7. Misure finanziarie.
1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo.
2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende frutticole e vivaistiche per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte a norma del presente provvedimento.
8. Inadempienze.
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.”;
- con delibera 1545 del 28 luglio 2006 la Giunta provinciale ha definito le: “Modalità di applicazione nella Provincia autonoma di Trento del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006 “Misure per la lotta obbligatoria contro il citoplasma Apple Proliferation Phitoplasma” . Nell’allegato 1 “Modalità di applicazione in Provincia di trento del D.M. 23Febbraio 2006 “Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma “Apple Proliferation Phitoplasma” si legge: “4.4 - Misure specifiche per le zone di insediamento. Le misure di intervento per le zone di insediamento mirano a contrastare la diffusione della fitoplasmosi, mantenendola entro una soglia economicamente accettabile.
Ogni proprietario/a ovvero conduttore/trice di un frutteto ha l’obbligo di estirpare ogni pianta sintomatica presente sul proprio fondo.
Al fine di assicurare l’eliminazione delle piante infette, tenuto conto dei risultati dei monitoraggi finora eseguiti sulla diffusione della malattia, gli interventi di estirpazione sono effettuati in base alle modalità e priorità d’intervento come di seguito individuate.
Ulteriori misure potranno essere disposte dal Servizio competente in materia fitosanitaria, tenuto conto del rischio di diffusione della fitoplasmosi.
4.4.1. – Modalità di estirpo/reimpianto
Considerato che i residui vitali di apparato radicale rappresentano una fonte di potenziale diffusione della malattia, nella fase di estirpo gli operatori agricoli devono assicurare l’accurata pulizia del campo da tali residui e da possibili ricacci.
4.4.2. – Impianti frutticoli di età uguale o superiore a 25 anni
Dal monitoraggio effettuato negli ultimi anni, al fine di verificare l’evoluzione epidemiologica della malattia, si evince che negli impianti con un’età superiore a 25 anni, l’incidenza della malattia è mediamente superiore al 20 %.
Tenuto conto dei risultati analitici del monitoraggio e fermo restando un periodo di adeguamento non superiore a 4 anni, il Servizio provinciale competente in materia fitosanitaria provvederà annualmente con propria determinazione ad individuare le aree frutticole nelle quali, considerata anche la qualità intrinseca delle produzioni, ogni proprietario/a ovvero conduttore/trice dovrà procedere obbligatoriamente all’estirpo totale delle unità produttive che abbiano almeno 25 anni al momento dell’espianto, come risultanti dai catastini aziendali depositati presso APOT o presso altre Strutture ed Organizzazioni e che presentino un’incidenza della malattia superiore al 20 %.
Qualora in una medesima azienda la percentuale di superficie da estirpare sia pari o superiore al 60% degli impianti in produzione, con riferimento alla sola coltura del melo, è facoltà del Servizio competente in materia fitosanitaria, previa motivata richiesta dell’impresa interessata, accordare, a seguito dell’accertamento della suddetta condizione, una specifica riprogrammazione degli estirpi nell’arco di tre anni, a partire da quello di approvazione della citata determinazione.
Sono escluse dall’obbligo di estirpazione le unità produttive che, ancorchè situate nelle aree individuate dalla citata determinazione, presentino una quantità di piante infette inferiore al 20%. Tale condizione deve essere segnalata, prima dell’estirpazione delle piante con sintomi sospetti, al Servizio competente in materia fitosanitaria utilizzando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato 1b. Sussiste comunque l’obbligo di estirpo di ogni pianta sintomatica.
Sono altresì essere escluse dall’obbligo di estirpazione dell’intero impianto, le collezioni di varietà antiche che costituiscono patrimonio genetico per la melicoltura provinciale. Tale condizione deve essere o documentata o accertata da tecnici abilitati a seguito di verifica ispettiva presso gli impianti interessati. Sussiste comunque l’obbligo di estirpo di ogni pianta sintomatica.
4.4.3. – Impianti frutticoli di età inferiore ai 25 anni
Fermo restando l’obbligo di estirpazione di ogni pianta sintomatica, qualora le unità produttive presentino una quantità di piante infette superiore al 20%, sussiste l’obbligo di estirpazione dell’intero impianto.
Qualora in una medesima azienda la percentuale di superficie da estirpare sia pari o superiore al 60% degli impianti in produzione, con riferimento alla sola coltura del melo, è facoltà del Servizio competente in materia fitosanitaria, previa motivata richiesta dell’impresa interessata, accordare, a seguito dell’accertamento della suddetta condizione, una specifica riprogrammazione degli estirpi nell’arco di tre anni, a partire da quello di approvazione della citata determinazione.
4.4.4 – Misure specifiche per i frutteti abbandonati
I frutteti abbandonati, così come definiti al punto 2, devono essere obbligatoriamente estirpati.
Sono esclusi dall’obbligo di estirpazione totale, i frutteti abbandonati che presentino una quantità di piante infette inferiore al 20%. Tale condizione deve essere segnalata, prima dell’estirpazione delle piante con sintomi sospetti, al Servizio competente in materia fitosanitaria utilizzando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato 1b. Sussiste comunque l’obbligo di estirpo di ogni pianta sintomatica.”;
- si può affermare che di fronte alla evidente necessità di contenere la diffusione e la proliferazione degli “scopazzi”, con un piano di eradicazione quadriennale delle piante, viene chiesto agli agricoltori – nello stesso periodo temporale - un importante sacrificio in termini economici;
- altro aspetto da non sottovalutare è quello riferito alla consistenza e alla certificazione delle piante da vivaio che dovevano e dovranno sostituire le piante estirpate. La grande richiesta di piante, dopo l’emanazione della delibera della Giunta provinciale ed in particolar modo dopo le lettere inviate dal Servizio provinciale competente agli agricoltori interessati solamente alla fine di agosto, ha causato l’esaurimento in tempi brevi, presso i vivai certificati regionali, di piante di prima qualità;
- parrebbe esistere una discriminazione fra operatori agricoli iscritti alle Cooperative agricole locali ed operatori agricoli autonomi e slegati dal mondo cooperativo: i primi hanno l’obbligo immediato di estirpo delle piante come da programma mentre i secondi beneficiano di una mancata applicazione delle norme fino al 2007. Sembrerebbe che questa “proroga” derivi dalla mancanza di documentazione riferita all’età delle piante;
- altro problema legato all’estirpazione forzata delle piante da frutto è quello legato all’occupazione stagionale: molte persone (soprattutto mogli dei contadini) si ritrovano senza lavoro a causa del calo di produzione;
- molti agricoltori interessati, obbligati a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifica la percentuale di piante infette presenti nelle unità produttive, lamentano difficoltà nell’identificare esattamente tutte le piante ammalate;
Si interroga
il Presidente della Giunta provinciale
per sapere:
1. in considerazione di quanto esposto in premessa e del danno economico patito dalle aziende agricole, se non intenda modificare l’allegato 1 della delibera allungando i termini previsti per il periodo di adeguamento oppure introdurre fattori di flessibilità tenendo conto delle piante singole già estirpate e sostituite;
2. se non ritenga intervenire tempestivamente nei confronti dei vivai certificati regionali, con convenzioni o altro, al fine di garantire agli agricoltori interessati dalle estirpazioni a causa degli “scopazzi” un numero di piante di prima categoria che soddisfino la richiesta;
3. se corrisponde al vero che il ritardo con cui gli operatori agricoli autonomi e slegati dal mondo cooperativo effettuano l’estirpo delle piante colpite dagli “scopazzi” dipenda dalla mancanza di documentazione riferita all’età delle piante presso gli archivi provinciali;
4. se non intenda rivedere la normativa in essere al fine di inserire fattori di flessibilità nell’applicazione delle eventuali sanzioni che considerino dei margini di errore nella compilazione dell’autocertificazione che riporta la percentuale di piante infette presenti nelle unità produttive.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO