Trento, 8 luglio 1996
Al Presidente
del Consiglio Provinciale
rag. Marco Giordani
SEDE
ORDINE DEL GIORNO N. 1 AL DISEGNO DI LEGGE N. 107 IN
MATERIA DI "DISPOSIZIONI CONCERNENTI LAUTORIZZAZIONE E LA VARIAZIONE DI SPESE
PREVISTE DA LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE ASSUNTE PER LA FORMAZIONE E
LASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE 1996 E PLURIENNALE 1996-1998 DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO" E N. 108 IN MATERIA DI "ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LESERCIZIO FINANZIARIO 1996 E
BILANCIO PLURIENNALE 1996-1998"
RISPETTO DELLA
VOLONTÀ DELLE COMUNITÀ LOCALI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI PARCHI
DEL TRENTINO
premesso che:
- con Legge Provinciale 9 novembre 1987 n. 26 è stato
approvato il Piano Urbanistico Provinciale. Nellarticolo 11 delle norme di
attuazione si identificano le "Aree a parco naturale
- Sono aree a parco naturale quei territori che,
presentando, con intensità e livelli diversi, caratteristiche naturali di elevata
importanza, sono ritenuti meritevoli di particolare salvaguardia per consentirne la
conservazione allo stato originario, per la ricerca scientifica, per leducazione
naturalistica e per la ricreazione nelle forme compatibili con la salvaguardia delle aree.
- Le aree a parco naturale, secondo la classificazione
di cui al successivo quinto comma, sono individuate nella cartografia in scala 1:25.000
del sistema ambientale.
- La disciplina urbanistica dei parchi naturali viene
definita dagli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP, nel rispetto
dei criteri di cui ai commi seguenti.
- In relazione alla peculiarità di ciascun parco, tali
strumenti prevedono interventi e modi duso differenziati, che possono andare dalla
conservazione rigorosa dellambiente nella totalità dei suoi attributi naturali,
alla equilibrata attività agro-silvo-pastorale, alla realizzazione delle infrastrutture
indispensabili per il godimento sociale dei parchi ovvero per lesercizio delle
attività sportive e ricreative ammesse.
- Ai fini della disciplina di cui al terzo comma le aree
a parco naturale si distinguono in:
- riserve integrali, ove, in considerazione
dellalta concentrazione di fattori ed elementi di grande interesse naturalistico e
del basso grado di antropizzazione, lambiente deve essere conservato nella totalità
dei suoi attributi naturali e nella caratterizzazione delle biocenosi e dei popolamenti,
nonché nelle loro interdipendenze e nei rapporti con lambiente fisico; nelle
riserve integrali sono consentiti solo gli interventi necessari per lo sviluppo della
ricerca scientifica e per utilizzo a fini didattico-educativi;
- riserve guidate, ove in correlazione con le
esigenze di tutela ambientale, è consentita la realizzazione, soprattutto mediante
utilizzo e miglioramento dei manufatti esistenti, delle attrezzature necessarie per
consentire laccesso e la fruizione del parco da parte dei visitatori, nonché per lo
svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
- riserve controllate, corrispondenti a zone
maggiormente antropizzate, ove, subordinatamente alle esigenze di tutela ambientale, sono
consentite solo attrezzature di servizio, di collegamento e di trasporto necessarie per
lutilizzazione turistico-ricreativa e sociale del parco, nonché per lo svolgimento
delle attività agro-silvo-pastorali;
- Nella pianificazione dei parchi naturali, al fine di
assicurare una rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di specifici elementi
geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici,
architettonico-paesaggistici, storico-antropici, potranno essere delimitate riserve
speciali e fissata la relativa disciplina di tutela. Potranno altresì essere
modificati i perimetri delle riserve di cui al quinto comma, in relazione a rilevazioni di
maggiore dettaglio delle caratteristiche naturali e dei caratteri topografici dei siti
interessati.
- Le aree a parco naturale sono soggette alla vigente
legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio, da esercitarsi nel rispetto dei
criteri e delle disposizioni di cui al presente articolo.";
- la Legge Provinciale 6 maggio 1988 n. 18 dal Titolo
"Ordinamento dei parchi naturali" disciplina la materia relativa ai due parchi
naturali provinciali "Adamello-Brenta" e "Paneveggio-Pale di S.
Martino";
In particolare lArt. 20 recita: "Piano
del parco
- La disciplina urbanistica e territoriale nonché la
tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche ed
economiche di ciascun parco si realizza mediante un piano del parco. Il piano, sulla base
dellarticolazione in riserve integrali, guidate e controllate secondo le previsioni
e le indicazioni del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 6
del 9 novembre 1987 e tenendo conto di quanto previsto dallarticolo 11 delle norme
di attuazione dello stesso piano, contiene i divieti, i limiti e le
prescrizioni per luso del territorio necessari a conseguire le finalità del
parco, le previsioni degli interventi per la tutela dellambiente naturale, le
modalità di utilizzazione sociale e turistica del parco.
- In particolare il piano, nel rispetto del piano
urbanistico provinciale e di quanto previsto dalla presente legge, determina:
- gli interventi conservativi, riqualificativi di
recupero e miglioramento da operarsi nel territorio del parco: rientrano tra gli
interventi consentiti nelle riserve integrali quelli di conservazione e di manutenzione
delle strutture e delle infrastrutture esistenti, nel rispetto delle eventuali
prescrizioni previste dalla seguente lettera d);
- gli immobili da utilizzare, anche mediante loro
acquisizione o espropriazione, per lesecuzione degli interventi di cui alla
precedente lettera a);
- gli interventi antropici vietati allinterno
delle singole zone del parco e le limitazioni a quelli consentiti, ivi comprese le
modalità e le prescrizioni per le attività economiche ammesse, con particolare riguardo
alle opere edilizie, di urbanizzazione ed infrastrutturazione nonché alla destinazione
funzionale degli immobili, alle attività agro-silvo-pastorali, agli insediamenti
produttivi compresi quelli zootecnici, alle attività estrattive ed alla circolazione dei
veicoli a motore;
- i tempi e le modalità di cessazione delle attività
antropiche incompatibili con le funzioni del parco;
- le modalità di utilizzazione sociale, di carattere
culturale, scientifico, ricreativo e turistico-sportivo;
- la disciplina del comportamento dei visitatori e di
chiunque abbia laccesso al parco;
- la regolamentazione delluso degli spazi
destinati alla ricreazione e al ristoro;
- i casi in cui lo svolgimento di determinate attività
allinterno del parco può comportare lapplicazione di tariffe, pedaggi e
concorsi nonché le modalità di determinazione degli stessi in correlazione con i costi
sostenuti per la vigilanza e la tutela del parco. Le somme dovute a titolo di tariffa,
pedaggio o concorso sono versate alla tesoreria degli enti di gestione per essere
introitate nei rispettivi bilanci.
- Il piano può inoltre delimitare le riserve speciali e
fissarne la relativa disciplina di tutela al fine di conseguire le finalità previste dal
piano urbanistico provinciale."
e ancora lArt. 23 "Efficacia del Piano
- Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i
soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere allinterno del parco
attività disciplinate dal piano stesso.
- Dallentrata in vigore del piano e per gli ambiti
territoriali dallo stesso pianificati, cessano di avere efficacia gli strumenti
urbanistici vigenti di grado subordinato al piano provinciale nonché le disposizioni
contenute nei regolamenti edilizi che siano divenute con esso incompatibili.
- Il piano ha vigore a tempo indeterminato; per la sua
modificazione si osserva la stessa procedura di cui allarticolo 22.
- Le indicazioni del piano, nella parte in cui incidono
su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati
allespropriazione, conservano efficacia per dieci anni salvo che nel frattempo non
si sia proceduto allespropriazione delle aree.";
- nella legge provinciale 6 maggio 1988 n.° 18 numerosi
sono i termini usati del tipo: divieto assoluto, restrizioni, è fatto divieto assoluto,
è vietato, non sono ammessi interventi, sono vietati lallestimento, la circolazione
è vietata, è comunque vietata, e altri ancora: concetti limitativi più volte ripetuti.
Stessa terminologia la troviamo negli elaborati finali del Piano del Parco consegnati al
Presidente dello stesso in data 26 aprile 1995;
- il Consiglio Comunale di Giustino, proprietario di
circa 2.415 ettari di terreno inclusi dal Piano Urbanistico Provinciale nelle zone
destinate a Parco naturale, con voti favorevoli unanimi, nessun astenuto o contrario,
espressi per alzata di mano, ha deliberato il giorno 6 del mese di giugno di richiedere
allEnte Parco Adamello Brenta ed alla Provincia autonoma di Trento, per quanto di
competenza, che il territorio del Comune di Giustino ricompreso nei confini del Piano del
Parco Adamello Brenta sia dal medesimo estrapolato;
Il Provvedimento emanato dal Consiglio comunale
considerava "...lesito della consultazione popolare effettuata nel mese di
marzo 1996 al fine di conoscere lorientamento dei censiti in merito al Piano del
Parco Adamello-Brenta, (...) la maggioranza della popolazione, dopo aver preso visione
della relativa documentazione depositata al pubblico, ha manifestato una opinione
contraria allapprovazione dello stesso, (...)", valutava "...
quanto emerso durante le diverse riunioni organizzate presso i singoli Comuni
dellAlta Val Rendena al fine di consentire, alla luce delle gravi determinazioni
previste nel Piano del Parco e delle specifiche esigenze manifestate allinterno dei
singoli territori, una presentazione del Piano del Parco agli Amministratori comunali e
alla popolazione da parte degli Amministratori e dirigenti dellEnte Parco
Adamello-Brenta." e riteneva di "... essere eccessivamente penalizzato
dalle destinazioni e previsioni contenute nello stesso in relazione a località che si
ritengono storicamente fondamentali e di riferimento per il nostro paese in relazione alla
storia, alla cultura ed alla peculiarità dei luoghi, ...";
- Il Consiglio Comunale di Carisolo, nella seduta
del 6 marzo 1996 con voti favorevoli 14 su 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per
alzata di mano, ha deliberato "1. Di richiedere alla Giunta Provinciale di Trento,
in sede di redazione della variante al Piano Urbanistico provinciale, la modifica e
spostamento dei confini del Parco Adamello Brenta, nel territorio del Comune di Carisolo
come risulta dalla corografia allegata, ..." e "2. Di richiedere altresì
alla Giunta del Parco Adamello Brenta, in sede di adozione della bozza del Piano Parco
Adamello Brenta, la modifica e lo spostamento dei confini richiamata al punto 1. del
presente dispositivo."
Nella premessa alla delibera si evidenziava che il
Consiglio comunale, già nel 1992, in sede di valutazione sul contenuto della Bozza del
Piano Parco Adamello Brenta, "confermava con lapprovazione di apposito
documento la più ferma intenzione a mantenere, compatibilmente con le finalità del
Parco, il godimento, lutilizzo ed il controllo, il più ampio possibile del proprio
territorio anche in considerazione del fatto che - il 92% del territorio comunale ricade
in zona Parco;". Si ribadiva inoltre che "la salvaguardia
dellambiente, quale bene non rinnovabile, va coniugata con luso razionale
degli stessi beni, volto alla promozione delle attività anche economiche, compatibili; -
necessità di operare a tal fine uno spostamento dei confini del Parco a quote alte (in
quanto ora i confini sono a ridosso del centro abitato) affinché venga estesa larea
di gestione in proprio dal territorio comunale;" e si rilevava "che il
territorio del Comune di Carisolo risulta pesantemente penalizzato dalla vicinanza dei
confini del Parco e dalle norme che in esso insistono che limitano di fatto la
possibilità di gestire in proprio la stragrande maggioranza del territorio nel rispetto
degli usi-costumi e tradizioni delle genti locali;";
- molte Amministrazioni comunali trentine hanno provveduto
o stanno provvedendo ad effettuare consultazioni popolari, fra gli abitanti dei rispettivi
comuni, al fine di conoscere la volontà dei censiti in merito allinclusione del
proprio territorio, o di parte di esso, nei confini del parco. Ciò per poi deliberare
ufficialmente recependo democraticamente tale volontà;
- altre Amministrazioni, come quella di Campodenno ad
esempio, hanno chiesto che venga sospeso per 6 mesi liter procedurale per
lapprovazione della norma di attuazione. Qualora lEnte parco non dovesse
accogliere la richiesta di sospendere liter, almeno per 6 mesi, il mandato del
Consiglio comunale al proprio rappresentante è quello di votare contro tali norme;
il Consiglio impegna la Giunta
provinciale
a far proprie, in fase di revisione del Piano
Urbanistico provinciale, le osservazioni deliberate dalle Amministrazioni comunali
interessate, in merito alla delimitazione dei territori inclusi nelle aree a parco
naturale della Provincia autonoma di Trento.
Cons. Mauro DELLADIO