Trento, 8 luglio 1996

Al Presidente
del Consiglio Provinciale
rag. Marco Giordani
SEDE

ORDINE DEL GIORNO N. 1 AL DISEGNO DI LEGGE N. 107 IN MATERIA DI "DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’AUTORIZZAZIONE E LA VARIAZIONE DI SPESE PREVISTE DA LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE ASSUNTE PER LA FORMAZIONE E L’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE 1996 E PLURIENNALE 1996-1998 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO" E N. 108 IN MATERIA DI "ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE 1996-1998"

RISPETTO DELLA VOLONTÀ DELLE COMUNITÀ LOCALI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI PARCHI DEL TRENTINO

premesso che:

  1. Sono aree a parco naturale quei territori che, presentando, con intensità e livelli diversi, caratteristiche naturali di elevata importanza, sono ritenuti meritevoli di particolare salvaguardia per consentirne la conservazione allo stato originario, per la ricerca scientifica, per l’educazione naturalistica e per la ricreazione nelle forme compatibili con la salvaguardia delle aree.
  2. Le aree a parco naturale, secondo la classificazione di cui al successivo quinto comma, sono individuate nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema ambientale.
  3. La disciplina urbanistica dei parchi naturali viene definita dagli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
  4. In relazione alla peculiarità di ciascun parco, tali strumenti prevedono interventi e modi d’uso differenziati, che possono andare dalla conservazione rigorosa dell’ambiente nella totalità dei suoi attributi naturali, alla equilibrata attività agro-silvo-pastorale, alla realizzazione delle infrastrutture indispensabili per il godimento sociale dei parchi ovvero per l’esercizio delle attività sportive e ricreative ammesse.
  5. Ai fini della disciplina di cui al terzo comma le aree a parco naturale si distinguono in:
    1. riserve integrali, ove, in considerazione dell’alta concentrazione di fattori ed elementi di grande interesse naturalistico e del basso grado di antropizzazione, l’ambiente deve essere conservato nella totalità dei suoi attributi naturali e nella caratterizzazione delle biocenosi e dei popolamenti, nonché nelle loro interdipendenze e nei rapporti con l’ambiente fisico; nelle riserve integrali sono consentiti solo gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per utilizzo a fini didattico-educativi;
    2. riserve guidate, ove in correlazione con le esigenze di tutela ambientale, è consentita la realizzazione, soprattutto mediante utilizzo e miglioramento dei manufatti esistenti, delle attrezzature necessarie per consentire l’accesso e la fruizione del parco da parte dei visitatori, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
    3. riserve controllate, corrispondenti a zone maggiormente antropizzate, ove, subordinatamente alle esigenze di tutela ambientale, sono consentite solo attrezzature di servizio, di collegamento e di trasporto necessarie per l’utilizzazione turistico-ricreativa e sociale del parco, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
  1. Nella pianificazione dei parchi naturali, al fine di assicurare una rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici, storico-antropici, potranno essere delimitate riserve speciali e fissata la relativa disciplina di tutela. Potranno altresì essere modificati i perimetri delle riserve di cui al quinto comma, in relazione a rilevazioni di maggiore dettaglio delle caratteristiche naturali e dei caratteri topografici dei siti interessati.
  2. Le aree a parco naturale sono soggette alla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al presente articolo.";
  • In particolare l’Art. 20 recita: "Piano del parco
    1. La disciplina urbanistica e territoriale nonché la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche ed economiche di ciascun parco si realizza mediante un piano del parco. Il piano, sulla base dell’articolazione in riserve integrali, guidate e controllate secondo le previsioni e le indicazioni del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 6 del 9 novembre 1987 e tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 11 delle norme di attuazione dello stesso piano, contiene i divieti, i limiti e le prescrizioni per l’uso del territorio necessari a conseguire le finalità del parco, le previsioni degli interventi per la tutela dell’ambiente naturale, le modalità di utilizzazione sociale e turistica del parco.
    2. In particolare il piano, nel rispetto del piano urbanistico provinciale e di quanto previsto dalla presente legge, determina:
    1. gli interventi conservativi, riqualificativi di recupero e miglioramento da operarsi nel territorio del parco: rientrano tra gli interventi consentiti nelle riserve integrali quelli di conservazione e di manutenzione delle strutture e delle infrastrutture esistenti, nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla seguente lettera d);
    2. gli immobili da utilizzare, anche mediante loro acquisizione o espropriazione, per l’esecuzione degli interventi di cui alla precedente lettera a);
    3. gli interventi antropici vietati all’interno delle singole zone del parco e le limitazioni a quelli consentiti, ivi comprese le modalità e le prescrizioni per le attività economiche ammesse, con particolare riguardo alle opere edilizie, di urbanizzazione ed infrastrutturazione nonché alla destinazione funzionale degli immobili, alle attività agro-silvo-pastorali, agli insediamenti produttivi compresi quelli zootecnici, alle attività estrattive ed alla circolazione dei veicoli a motore;
    4. i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con le funzioni del parco;
    5. le modalità di utilizzazione sociale, di carattere culturale, scientifico, ricreativo e turistico-sportivo;
    6. la disciplina del comportamento dei visitatori e di chiunque abbia l’accesso al parco;
    7. la regolamentazione dell’uso degli spazi destinati alla ricreazione e al ristoro;
    8. i casi in cui lo svolgimento di determinate attività all’interno del parco può comportare l’applicazione di tariffe, pedaggi e concorsi nonché le modalità di determinazione degli stessi in correlazione con i costi sostenuti per la vigilanza e la tutela del parco. Le somme dovute a titolo di tariffa, pedaggio o concorso sono versate alla tesoreria degli enti di gestione per essere introitate nei rispettivi bilanci.
    1. Il piano può inoltre delimitare le riserve speciali e fissarne la relativa disciplina di tutela al fine di conseguire le finalità previste dal piano urbanistico provinciale."
  • e ancora l’Art. 23 "Efficacia del Piano
    1. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere all’interno del parco attività disciplinate dal piano stesso.
    2. Dall’entrata in vigore del piano e per gli ambiti territoriali dallo stesso pianificati, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al piano provinciale nonché le disposizioni contenute nei regolamenti edilizi che siano divenute con esso incompatibili.
    3. Il piano ha vigore a tempo indeterminato; per la sua modificazione si osserva la stessa procedura di cui all’articolo 22.
    4. Le indicazioni del piano, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione, conservano efficacia per dieci anni salvo che nel frattempo non si sia proceduto all’espropriazione delle aree.";
  • Il Provvedimento emanato dal Consiglio comunale considerava "...l’esito della consultazione popolare effettuata nel mese di marzo 1996 al fine di conoscere l’orientamento dei censiti in merito al Piano del Parco Adamello-Brenta, (...) la maggioranza della popolazione, dopo aver preso visione della relativa documentazione depositata al pubblico, ha manifestato una opinione contraria all’approvazione dello stesso, (...)", valutava "... quanto emerso durante le diverse riunioni organizzate presso i singoli Comuni dell’Alta Val Rendena al fine di consentire, alla luce delle gravi determinazioni previste nel Piano del Parco e delle specifiche esigenze manifestate all’interno dei singoli territori, una presentazione del Piano del Parco agli Amministratori comunali e alla popolazione da parte degli Amministratori e dirigenti dell’Ente Parco Adamello-Brenta." e riteneva di "... essere eccessivamente penalizzato dalle destinazioni e previsioni contenute nello stesso in relazione a località che si ritengono storicamente fondamentali e di riferimento per il nostro paese in relazione alla storia, alla cultura ed alla peculiarità dei luoghi, ...";
  • Nella premessa alla delibera si evidenziava che il Consiglio comunale, già nel 1992, in sede di valutazione sul contenuto della Bozza del Piano Parco Adamello Brenta, "confermava con l’approvazione di apposito documento la più ferma intenzione a mantenere, compatibilmente con le finalità del Parco, il godimento, l’utilizzo ed il controllo, il più ampio possibile del proprio territorio anche in considerazione del fatto che - il 92% del territorio comunale ricade in zona Parco;". Si ribadiva inoltre che "la salvaguardia dell’ambiente, quale bene non rinnovabile, va coniugata con l’uso razionale degli stessi beni, volto alla promozione delle attività anche economiche, compatibili; - necessità di operare a tal fine uno spostamento dei confini del Parco a quote alte (in quanto ora i confini sono a ridosso del centro abitato) affinché venga estesa l’area di gestione in proprio dal territorio comunale;" e si rilevava "che il territorio del Comune di Carisolo risulta pesantemente penalizzato dalla vicinanza dei confini del Parco e dalle norme che in esso insistono che limitano di fatto la possibilità di gestire in proprio la stragrande maggioranza del territorio nel rispetto degli usi-costumi e tradizioni delle genti locali;";
  • il Consiglio impegna la Giunta provinciale

    a far proprie, in fase di revisione del Piano Urbanistico provinciale, le osservazioni deliberate dalle Amministrazioni comunali interessate, in merito alla delimitazione dei territori inclusi nelle aree a parco naturale della Provincia autonoma di Trento.

    Cons. Mauro DELLADIO