Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini

Trento, 11 maggio 1998

PROPOSTA DI MOZIONE N.
- MODIFICHE ALLA VARIANTE AL PUP IN TEMA DI AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO -

Premesso che:

"(...)

  1. Nelle aree agricole di interesse primario possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. Nel rispetto degli strumenti urbanistici sono consentiti esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione o l’ampliamento di manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole.
  2. Nelle aree predette possono altresì essere realizzati manufatti e infrastrutture per lo svolgimento di attività zootecniche, ivi compresi quelli destinati a ospitare l’abitazione del conduttore dell’impresa per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, sempreché il conduttore risulti iscritti all’Albo degli imprenditori agricoli - sezione prima.
  3. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello consentito al terzo e quarto comma possono essere ampliati al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali redatti in conformità al presente articolo. Fino all’entrata in vigore di tali piani o di loro varianti, tale ampliamento può essere concesso, nel rispetto dei piani regolatori generali in vigore, per un massimo del 10 per cento del volume esistente all’entrata in vigore del PUP e, previa autorizzazione della Giunta provinciale, qualora sia necessario un ampliamento maggiore.";

"Le modifiche individuano:

(...);

"Sono aree agricole di interesse primario quelle dove per l’accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali per l’entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo, anche ai fini di tutela ambientale. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

(...)

Gli edifici esistenti in area agricola di interesse primario alla data di entrata in vigore del P.R.G., possono essere ampliati, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei seguenti limiti:

  1. per ciascun edificio è ammesso l’ampliamento massimo di 200 mc.;
  2. alternativamente se più favorevole è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% del volume (Vu) preesistente, da destinare esclusivamente a scopi abitativi o produttivi.

La destinazione d’uso degli ampliamenti va ripartita proporzionalmente alle destinazioni d’uso preesistenti.

(...)

Sono aree destinate alla produzione agricola, in cui tuttavia non è necessaria, date le caratteristiche di tale attività una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione.

Tali aree svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell’equilibrio ecologico.

In queste aree sono ammesse esclusivamente attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente:

  1. ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;
  2. silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
  3. abitazioni per il conduttore;
  4. attività agrituristiche;
  5. serre come specificato nell’art. 21.

I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all’attività di cui alle lettere a), b), e) devono risultare iscritti all’Albo degli Imprenditori agricoli - sezione prima o seconda; per le lettere c) e d), iscritti nella sezione prima.

(...)

Il volume utile massimo consentito per attività produttive è di mc. 1200, quello per abitazione mc. 400.

Il volume utile destinato ad uso abitativo non può in ogni caso essere superiore al 60% della parte di volume utile dell’edificio destinata ad attività produttive.

Nel caso in cui l’attività produttiva dell’azienda sia di indirizzo zootecnico e l’intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume massimo viene elevato a 2500 mc e l’indice fondiario per le attività produttive è elevato a 0.20 mc./mq.

(...)";

Il Consiglio provinciale impegna
la Giunta provinciale a:

  1. modificare la variante al PUP, per quanto riguarda le aree agricole di interesse primario, affinché si ripristini la normativa in essere ossia si permetta la realizzazione di manufatti, infrastrutture e abitazioni del conduttore dell’impresa per tutte le attività agricole purché il conduttore stesso risulti iscritto all’albo degli imprenditori agricoli - sezione prima;
  2. modificare la variante al PUP, per quanto riguarda le aree agricole di interesse primario, affinché siano ripristinati i parametri percentuali di incremento volumetrico su edifici esistenti da destinarsi a scopi abitativi o produttivi.

Cons. Mauro DELLADIO