Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini

Trento, 25 maggio 1998

PROPOSTA DI MOZIONE N.
-ANCORA UNA VOLTA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ARRIVA ULTIMA, ANZI NON ARRIVA:PERSI CONTRIBUTI DELL’UNIONE EUROPEA PER IL SETTORE APISTICO -

Premesso che:

La causa principale dell’abbandono dell’attività è riconducibile al fatto che gli allevamenti delle api sono sempre più colpiti dalla varroa, il nemico numero uno delle api, una malattia parassitaria che colpisce le covate e le api stesse;

Molti apicoltori, in specialmodo quelli piccoli vendono il proprio miele ai loro conoscenti e famigliari;

Tale regolamento:

"Il Programma nazionale italiano, relativo all’anno 1998, è costituito da tante sub-unità quanti sono gli Enti pubblici che hanno stabilito di stanziare dei fondi per partecipare al cofinanziamento previsto dall’articolo 3 del Reg. CE 1221/97 del Consiglio.

Il presente Programma pertanto riunisce n. 17 sottoprogrammi che, nel loro complesso, comprendono tutte le cinque azioni ammissibili previste all’articolo 1 del Reg. CE 1221/97.

La finalità del Programma di seguito descritto è quella di migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione del miele attraverso una serie di interventi mirati e scelti dagli Enti pubblici finanziatori in collaborazione con le Associazioni apistiche più rappresentative.

Si vuole inoltre incrementare il livello professionale dei protagonisti della filiera attraverso il trasferimento delle conoscenze più aggiornate dall’ambiente scientifico a quello produttivo.

Particolare rilevanza socio-economica e ambientale viene riservata alla lotta contro l’acaro parassita varroa, che pregiudica alla base i risultati economici dell’impresa apistica, prevedendo sistemi di lotta intensivi e d’avanguardia, anche al fine di evitare possibili alterazioni chimiche e organolettiche del prodotto miele.

In generale le azioni che si vogliono intraprendere hanno lo scopo di migliorare il reddito degli apicoltori attraverso la riduzione dei costi di produzione del miele nazionale, di aumentarne la produzione e di favorirne il miglioramento qualitativo e la caratterizzazione al fine dell’ottenimento di una migliore remuneratività.

Ci si prefigge inoltre, di divulgare notizie e promuovere iniziative tra i consumatori relative ai marchi di tutela e di qualità, all’educazione alimentare.";

  1. Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori;
  2. Lotta alla varroasi e malattie connesse;
  1. Razionalizzazione della transumanza;
  2. Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi;
  3. Collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca;

REG. CEE 1221/97

PREVISIONI DI SPESA DEI SOTTOPROGETTI REGIONALI

Valle d’Aosta Lire 285.000.000

Piemonte Lire 769.800.000

Liguria Lire 130.000.000

Lombardia Lire 1.100.000.000

Veneto Lire 591.000.000

Friuli Venezia Giulia Lire 300.000.000

Prov. Aut. Bolzano Lire 110.000.000

Emilia Romagna Lire 940.480.000

Toscana Lire 600.000.000

Marche Lire 506.800.000

Umbria Lire 321.347.500

Abruzzo Lire 1.192.600.000

Molise Lire 447.000.000

Basilicata Lire 616.950.000

Sardegna Lire 650.000.000

Calabria Lire 808.000.000

TOTALE Lire 9.368.977.500

Progetto AMA del Ministero Politiche Agricole

Lire 655.000.000

TOTALE ITALIA LIRE 10.023.977.500

Non hanno presentato programmi:

Provincia autonoma di Trento (!), Regione Lazio, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Sicilia;

  1. Fatte salve le disposizioni particolari stabilite dai successivi articoli, possono fruire delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge i sottoindicati soggetti:
  1. Le imprese singole, il cui conduttore sia iscritto all’albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;
  2. le società costituite da coltivatori per la conduzione in comune di imprese agricole, iscritte al predetto albo e costituite con atto pubblico;
  3. le associazioni fra imprese agricole, composte da almeno tre conduttori di imprese singole di cui al numero 1), costituite anche con scrittura privata autenticata, ed il cui statuto preveda il voto pro capite degli associati e soddisfi le condizioni e le finalità previste dallo specifico intervento;
  4. gli istituti od enti, sia pubblici che privati, che conducano direttamente aziende agricole il cui fabbisogno normale di lavoro sia almeno di 2000 ore annue;
  5. le cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, i loro consorzi, che risultino iscritti nei registri delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n.7, nonché le associazioni agrarie comunque denominate purché legalmente costituite;
  6. le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;
  7. i consorzi di bonifica e/o miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni o integrazioni;
  8. i comuni e le ASUC.
  1. Le società di cui al numero 2) del precedente comma, per essere ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge per gli investimenti aziendali ricompresi nei piani di miglioramento materiale di cui all’articolo 5, devono dotarsi di un capitale sociale di entità adeguata all’attività da svolgere, essere costituite per una durata non inferiore a dieci anni e lo statuto deve prevedere il voto pro capite dei soci.
  2. (...)";
  1. "Allo scopo di promuovere e sviluppare l’apicoltura, anche come fattore del miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura, ai soggetti di cui all’articolo 2 può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:
  1. l’impianto di nuovi apiari, l’ampliamento di quelli esistenti e la predisposizione di locali per la lavorazione del miele;
  2. la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a nomadi, soprattutto nelle zone frutticole;
  3. l’acquisto di macchine ed attrezzare per l’esercizio dell’attività apistica, con esclusione degli automezzi, nonché la realizzazione di locali adibiti a deposito delle stesse;
  4. il servizio impollinazione dei frutteti mediante noleggio di alveari;
  5. l’allevamento di api regine.
  1. In caso di eliminazione di alveari resasi necessaria a seguito di provvedimento da parte dall’autorità sanitaria, il contributo per la sostituzione degli stessi può essere concesso a tutti gli apicoltori che ne facciano domanda ed è elevabile fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
  2. In annate avverse, e riconosciute tali con deliberazione della Giunta provinciale, o in presenza di gravi danni causati da apicidi o malattie infettive può essere concesso a tutti gli apicoltori che ne facciano domanda un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l’acquisto di alimenti necessari per la sopravvivenza delle api.
  3. Le iniziative di cui al primo comma lettera b) nonché al secondo e terzo comma non sono ricomprese in piani di miglioramento materiale.;

La problematica sopra esposta, traendo spunto anche dalla richiesta avanzata dal Presidente della Società Cooperativa Nuova Apitrento espressa con lettera del 16 dicembre 1997, ha formato oggetto di attento ed approfondito esame da parte dei responsabili veterinari degli Enti che a vario titolo sono interessati e coinvolti nella materia in questione.

In particolare hanno espresso la necessità di non limitare l’azione solo alla lotta alla varroa Jacobsoni o alle malattie connesse, ma alla luce della situazione esistente, di estendere un controllo anche nei confronti di altre malattie che colpiscono le api come le pesti, l’ascosfera delle api, la nosemiasi. (...)" e prevede: "(...) la necessità di intervenire in maniera coordinata e uniforme sul territorio provinciale nei confronti di questa parassitosi con uno specifico piano di intervento, (...) al fine di creare una pressione sanitaria sufficiente a mantenere l’infestazione da varroa Jacobsoni allo stato di endemia e di eliminare, per quanto possibile, le altre malattie al fine di conservare il patrimonio apistico e possibilmente incrementare lo sviluppo.

Per poter raggiungere una pressione sanitaria sufficiente allo scopo, è tuttavia necessario, in ragione del maggior carico di lavoro derivante (peraltro limitato nel tempo), integrare l’operatività dispiegata dalla competente struttura veterinario dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari con l’aggiunta di prestazioni professionali fornite da personale esperto, esterno alla struttura veterinaria, che si ritiene possa essere messo a disposizione degli stessi, mediante convenzione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla Società Cooperativa Nuova Apitrento, la quale, per esperienza maturata e diffusività sul territorio, è l’unica idonea in grado di fornire l’apporto necessario.

Il costo della iniziativa in parola viene valutato in Lire 70.000.000 circa (...)";

La legge stabilisce infatti che nelle annate avverse, o in presenza di gravi danni causati da apicidi o da malattie infettive, può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per l’acquisto di alimenti necessari per la sopravvivenza delle api.

Le domande vanno presentate entro il 30 aprile ’98. La delibera precisa inoltre che le predette agevolazioni sono concedibili solamente per gli acquisti documentati da fattura, di alimenti necessari per la sopravvivenza delle api effettuati nel periodo che decorre dall’inizio del mese di aprile ’97 alla fine del mese di marzo 98. Viene fissata in lire 25.000 per arnia l’importo massimo ammissibile alle agevolazioni provinciali per l’acquisto di zucchero o alimenti equivalenti; il numero di arnie di ogni singolo richiedente dovrà risultare censito per il 1997 ai sensi dell’ex art. 3 della L.P. 16/88";

  1. Gli interventi previsti dal secondo comma dell’articolo 36 non sono ammissibili in quanto per tali danni è prevista la difesa passiva mediante assicurazione attuata dai consorzi di produttori agricoli di cui all’art. 10 della Legge 590/81.
  2. Non sono ammissibili le spese per l’acquisto di api e di favi e sciami, le spese per l’acquisto di attrezzatura minuta e per le normali operazioni di conduzione dell’apiario, le spese per il noleggio di arnie per l’impollinazione dei frutteti.
  3. Nel caso di costruzione o ristrutturazione le particelle e gli immobili devono essere di proprietà:
  1. Sono ammissibili ai benefici solo le spese di allevamenti che, a seguito delle iniziative programmate, hanno una consistenza di almeno 20 arnie funzionanti.
  2. Per le provvidenze di cui al comma 3 dell’art. 36 sono ammissibili gli acquisti di alimenti per le api documentabili con fattura per un minimo di Lire 1.000.000.
  3. Per la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a nomadi, sono ammissibili ai benefici le spese per la sostituzione di almeno 10 arnie. Ai fini dell’intervento provinciale la trasformazione di allevamenti apistici da stanziali a nomadi deve consistere nella sostituzione completa delle arnie fisse con arnie mobili.
  4. Per le iniziative dell’articolo 36 il contributo concedibile non può essere inferiore a lire 500.000.
  5. Qualora il responsabile del procedimento accerti che l’apicoltore richiedente non ha ottemperato all’obbligo di denuncia annuale alla competente USL del numero degli alveari allevati, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi, previsto dall’articolo 3 della L.P. 16/88 concernente "Norme per la tutela dell’apicoltura", la domanda non è accolta ed il richiedente è escluso dai benefici provinciali per l’apicoltura anche nei due anni successivi.
  6. Limitatamente alle aziende ubicate nelle zone sfavorite sono ammissibili le spese fino ad un massimo di L. 50 milioni relative all’acquisto di automezzi per le aziende che applicano il nomadismo con un numero superiore a 100 arnie.;

Il Consiglio provinciale impegna
la Giunta provinciale a:

  1. modificare le norme esistenti affinché sia data la possibilità a tutti gli apicoltori, anche riuniti in associazione, di accedere ai contributi per l’acquisto di api, favi e sciami;
  1. trovare le più idonee soluzioni affinché le periferie del Trentino siano rappresentate nell’Organismo di riferimento degli apicoltori (Cooperativa Nuova Apitrento);
  1. modificare la delibera n.° 780 del 27 gennaio 1995 e s.m. affinché sia tolta la franchigia imposta nei punti 4 e 6 dei criteri di ammissibilità per l’acquisto di arnie;
  2. modificare la delibera n.° 780 del 27 gennaio 1995 e s.m. affinché sia annullato o diminuito il limite di Lit. 1.000.000 come minimo importo fatturabile (punto 5 dei criteri di ammissibilità).

Cons. Mauro DELLADIO