Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini
Trento, 25 maggio 1998
INTERROGAZIONE N.
-ANCORA UNA VOLTA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ARRIVA ULTIMA, ANZI NON ARRIVA:PERSI
CONTRIBUTI DELLUNIONE EUROPEA PER IL SETTORE APISTICO -
Premesso che:
- il numero degli apicoltori in Trentino è calato notevolmente da
circa 2.200 quali erano nei primi anni 90 a circa 1.500 ai giorni nostri.
La causa principale dellabbandono
dellattività è riconducibile al fatto che gli allevamenti delle api sono sempre
più colpiti dalla varroa, il nemico numero uno delle api, una malattia parassitaria che
colpisce le covate e le api stesse;
- alla forte parassitosi degli ultimi anni si è sommata la
scarsità dei raccolti di nettare che hanno limitato lo sviluppo delle covate;
- la media trentina assegna 10/12 arnie ad ogni apicoltore con una
produttività media di circa 15 Kg per arnia. Lattività è svolta maggiormente per
hobby; solo poche persone hanno fatto dellallevamento delle api una vera e propria
professione. La maggioranza degli apicoltori che lo fanno per hobby svolgono un servizio
importantissimo, più di chi produce.
Molti apicoltori, in specialmodo quelli piccoli
vendono il proprio miele ai loro conoscenti e famigliari;
- le api presenti sul territorio favoriscono limpollinazione
incrociata assicurando la fecondazione dei fiori e trovano rifugio in circa 18.000 alveari
sparsi su tutta la provincia;
- lape favorisce il miglioramento quantitativo e qualitativo
delle produzioni agricole in specialmodo della frutticoltura;
- il Regolamento CE n.° 1221/97 emanato dal Consiglio il 25 giugno
1997 stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la
produzione e la commercializzazione del miele.
Tale regolamento:
- considera che lapicoltura è un settore
dellagricoltura le cui funzioni principali sono lattività economica e lo
sviluppo rurale, la produzione del miele e di altri prodotti dellalveare, nonché il
contributo allequilibrio ecologico;
- considera che si tratta di un settore caratterizzato da condizioni
di produzione e di resa eterogenee, nonché dalla dispersione e dalla diversità degli
operatori economici sia a livello della produzione che della commercializzazione; che il
mercato del miele nella Comunità è caratterizzato da uno squilibrio fra offerta e
domanda;
- considera che per migliorare la produzione e commercializzazione
del miele nella Comunità è necessario elaborare senza indugio dei programmi nazionali
annuali che prevedano azioni di lotta contro la varroasi e malattie connesse, la
razionalizzazione della transumanza, lassistenza tecnica, la gestione di centri
apicoli regionali, la collaborazione nei programmi di ricerca per quanto riguarda il
miglioramento della qualità del miele;
- considera che per completare i dati statistici relativi
allapicoltura occorre che gli Stati membri mettano a punto uno studio sulle
strutture del settore, sia a livello della produzione, che a livello della
commercializzazione e della formazione dei prezzi.";
- il Regolamento prevede, inoltre, che per beneficiare del
cofinanziamento gli Stati membri dovevano effettuare, non oltre il 15 dicembre 1997, uno
studio sulla struttura del settore nel loro territorio sia a livello della produzione che
della commercializzazione;
- Il Regolamento prevede, altresì, che la Comunità partecipi al
finanziamento dei programmi nazionali nella misura del 50% delle spese sostenute dagli
Stati membri per azioni riprese nel programma nazionale;
- il Regolamento CE n.° 2300/97 prevede che gli Stati membri
comunichino alla Commissione i programmi anteriormente al 30 settembre di ogni anno.
Tuttavia, per il primo anno il termine era rinviato al 15 dicembre 1997;
- il Ministero per le Politiche Agricole ha elaborato nel dicembre
1977 un programma nazionale a cadenza annuale di cui ai Regg. CE n.° 1221/97 e n.°
2300/97 in termini di produzione agricola e salvaguardia ambientale legata allazione
pronuba svolta dalle api;
- vista la assoluta indisponibilità, poi attenuata con un
contributo di 615 milioni, da parte del Ministero per le Politiche Agricole di
cofinanziare il progetto nazionale sono state coinvolte tutte le Amministrazioni regionali
(provinciale nel nostro caso). Le regioni e le Provincie autonome con opportuni
sottoprogetti potevano essere inserite nel progetto nazionale al fine di beneficiare del
rimborso comunitario fino alla metà della spesa prevista;
- il Programma italiano pluriennale elaborato dal Ministero per le
Politiche Agricole contiene le seguenti finalità:
"Il Programma nazionale italiano,
relativo allanno 1998, è costituito da tante sub-unità quanti sono gli Enti
pubblici che hanno stabilito di stanziare dei fondi per partecipare al cofinanziamento
previsto dallarticolo 3 del Reg. CE 1221/97 del Consiglio.
Il presente Programma pertanto riunisce n. 17
sottoprogrammi che, nel loro complesso, comprendono tutte le cinque azioni ammissibili
previste allarticolo 1 del Reg. CE 1221/97.
La finalità del Programma di seguito descritto
è quella di migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione del miele
attraverso una serie di interventi mirati e scelti dagli Enti pubblici finanziatori in
collaborazione con le Associazioni apistiche più rappresentative.
Si vuole inoltre incrementare il livello
professionale dei protagonisti della filiera attraverso il trasferimento delle conoscenze
più aggiornate dallambiente scientifico a quello produttivo.
Particolare rilevanza socio-economica e
ambientale viene riservata alla lotta contro lacaro parassita varroa, che pregiudica
alla base i risultati economici dellimpresa apistica, prevedendo sistemi di lotta
intensivi e davanguardia, anche al fine di evitare possibili alterazioni chimiche e
organolettiche del prodotto miele.
In generale le azioni che si vogliono
intraprendere hanno lo scopo di migliorare il reddito degli apicoltori attraverso la
riduzione dei costi di produzione del miele nazionale, di aumentarne la produzione e di
favorirne il miglioramento qualitativo e la caratterizzazione al fine
dellottenimento di una migliore remuneratività.
Ci si prefigge inoltre, di divulgare notizie e
promuovere iniziative tra i consumatori relative ai marchi di tutela e di qualità,
alleducazione alimentare.";
- i punti contenuti nel Programma pluriennale italiano, di cui al
Reg. CE n.° 1221/97, si possono così semplificare:
- Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori;
- Lotta alla varroasi e malattie connesse;
- Razionalizzazione della transumanza;
- Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi;
- Collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di
programmi di ricerca;
- le previsioni di spesa dei sottoprogetti regionali sono
evidenziati nella seguente tabella:
REG. CEE 1221/97
PREVISIONI DI SPESA DEI SOTTOPROGETTI REGIONALI
Valle dAosta Lire 285.000.000
Piemonte Lire 769.800.000
Liguria Lire 130.000.000
Lombardia Lire 1.100.000.000
Veneto Lire 591.000.000
Friuli Venezia Giulia Lire 300.000.000
Prov. Aut. Bolzano Lire 110.000.000
Emilia Romagna Lire 940.480.000
Toscana Lire 600.000.000
Marche Lire 506.800.000
Umbria Lire 321.347.500
Abruzzo Lire 1.192.600.000
Molise Lire 447.000.000
Basilicata Lire 616.950.000
Sardegna Lire 650.000.000
Calabria Lire 808.000.000
TOTALE Lire 9.368.977.500
Progetto AMA del Ministero Politiche Agricole
Lire 655.000.000
TOTALE ITALIA LIRE 10.023.977.500
Non hanno presentato programmi:
Provincia autonoma di Trento (!), Regione
Lazio, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Sicilia;
- la Provincia autonoma di Bolzano, come si può vedere dalla
tabella precedente ha presentato un progetto di intervento di 110 milioni, mentre la
Regione Abruzzo un sub-progetto per Lit. 1.192.600.000;
- è evidente che la Provincia autonoma di Trento si è lasciata
scappare un sostanzioso finanziamento dellUnione Europea, come per il progetto di
bonifica delle aree di Trento Nord!;
- Lart 2 della Delibera della Giunta provinciale
22.12.88, n. 16560 in tema di interventi organici in materia di agricoltura
sancisce: "beneficiari
- Fatte salve le disposizioni particolari stabilite dai successivi
articoli, possono fruire delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge i
sottoindicati soggetti:
- Le imprese singole, il cui conduttore sia iscritto allalbo
degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976,
n. 39;
- le società costituite da coltivatori per la conduzione in comune
di imprese agricole, iscritte al predetto albo e costituite con atto pubblico;
- le associazioni fra imprese agricole, composte da almeno tre
conduttori di imprese singole di cui al numero 1), costituite anche con scrittura privata
autenticata, ed il cui statuto preveda il voto pro capite degli associati e soddisfi le
condizioni e le finalità previste dallo specifico intervento;
- gli istituti od enti, sia pubblici che privati, che conducano
direttamente aziende agricole il cui fabbisogno normale di lavoro sia almeno di 2000 ore
annue;
- le cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti
agricoli e zootecnici, i loro consorzi, che risultino iscritti nei registri delle
cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n.7,
nonché le associazioni agrarie comunque denominate purché legalmente costituite;
- le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi
delle vigenti leggi in materia;
- i consorzi di bonifica e/o miglioramento fondiario, ivi compresi
quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e
successive modificazioni o integrazioni;
- i comuni e le ASUC.
- Le società di cui al numero 2) del precedente comma, per essere
ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge per gli investimenti aziendali
ricompresi nei piani di miglioramento materiale di cui allarticolo 5, devono dotarsi
di un capitale sociale di entità adeguata allattività da svolgere, essere
costituite per una durata non inferiore a dieci anni e lo statuto deve prevedere il voto
pro capite dei soci.
- (...)";
- Lart 36 della Delibera della Giunta provinciale
22.12.88, n. 16560 in tema di interventi organici in materia di agricoltura recita: "Apicoltura
- "Allo scopo di promuovere e sviluppare lapicoltura,
anche come fattore del miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole,
con particolare riguardo alla frutticoltura, ai soggetti di cui allarticolo 2 può
essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile per:
- limpianto di nuovi apiari, lampliamento di quelli
esistenti e la predisposizione di locali per la lavorazione del miele;
- la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a
nomadi, soprattutto nelle zone frutticole;
- lacquisto di macchine ed attrezzare per lesercizio
dellattività apistica, con esclusione degli automezzi, nonché la realizzazione di
locali adibiti a deposito delle stesse;
- il servizio impollinazione dei frutteti mediante noleggio di
alveari;
- lallevamento di api regine.
- In caso di eliminazione di alveari resasi necessaria a seguito di
provvedimento da parte dallautorità sanitaria, il contributo per la sostituzione
degli stessi può essere concesso a tutti gli apicoltori che ne facciano domanda ed è
elevabile fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
- In annate avverse, e riconosciute tali con deliberazione della
Giunta provinciale, o in presenza di gravi danni causati da apicidi o malattie infettive
può essere concesso a tutti gli apicoltori che ne facciano domanda un contributo in conto
capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile
per lacquisto di alimenti necessari per la sopravvivenza delle api.
- Le iniziative di cui al primo comma lettera b) nonché al secondo
e terzo comma non sono ricomprese in piani di miglioramento materiale.;
- la delibera della Giunta provinciale n. 3261 del 3 aprile 1998
avente come oggetto: "Direttive per lattuazione da parte dellAzienda
provinciale per i servizi sanitari di un piano di controllo dellinfestazione da
varroa Jacobsoni e delle altre malattie che colpiscono le famiglie delle api presenti sul
territorio provinciale - Anno 1998" riporta: "Sulla scorta dei dati
epidemiologici, forniti dalla competente struttura veterinaria dellAzienda
provinciale per i servizi sanitari, risulta che linfestazione da varroa Jacobsoni è
presente sul territorio provinciale con andamento epidemico e che sta arrecando gravi
danni alle famiglie delle api.
La problematica sopra esposta, traendo spunto
anche dalla richiesta avanzata dal Presidente della Società Cooperativa Nuova Apitrento
espressa con lettera del 16 dicembre 1997, ha formato oggetto di attento ed approfondito
esame da parte dei responsabili veterinari degli Enti che a vario titolo sono interessati
e coinvolti nella materia in questione.
In particolare hanno espresso la necessità di
non limitare lazione solo alla lotta alla varroa Jacobsoni o alle malattie connesse,
ma alla luce della situazione esistente, di estendere un controllo anche nei confronti di
altre malattie che colpiscono le api come le pesti, lascosfera delle api, la
nosemiasi. (...)" e prevede: "(...) la necessità di intervenire in
maniera coordinata e uniforme sul territorio provinciale nei confronti di questa
parassitosi con uno specifico piano di intervento, (...) al fine di creare una pressione
sanitaria sufficiente a mantenere linfestazione da varroa Jacobsoni allo stato di
endemia e di eliminare, per quanto possibile, le altre malattie al fine di conservare il
patrimonio apistico e possibilmente incrementare lo sviluppo.
Per poter raggiungere una pressione sanitaria
sufficiente allo scopo, è tuttavia necessario, in ragione del maggior carico di lavoro
derivante (peraltro limitato nel tempo), integrare loperatività dispiegata dalla
competente struttura veterinario dallAzienda provinciale per i servizi sanitari con
laggiunta di prestazioni professionali fornite da personale esperto, esterno alla
struttura veterinaria, che si ritiene possa essere messo a disposizione degli stessi,
mediante convenzione con lAzienda provinciale per i servizi sanitari, dalla Società
Cooperativa Nuova Apitrento, la quale, per esperienza maturata e diffusività sul
territorio, è lunica idonea in grado di fornire lapporto necessario.
Il costo della iniziativa in parola viene
valutato in Lire 70.000.000 circa (...)";
- da "Il Contadino n. 3/98" si può leggere: "Con
deliberazione n. 903 del 6 febbraio 98 la Giunta provinciale ha riconosciuto
lannata 1997 quale annata avversa ai fini dellerogazione delle agevolazioni
previste per gli apicoltori che ne facciano domanda.
La legge stabilisce infatti che nelle annate
avverse, o in presenza di gravi danni causati da apicidi o da malattie infettive, può
essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50% della
spesa riconosciuta ammissibile per lacquisto di alimenti necessari per la
sopravvivenza delle api.
Le domande vanno presentate entro il 30 aprile
98. La delibera precisa inoltre che le predette agevolazioni sono concedibili
solamente per gli acquisti documentati da fattura, di alimenti necessari per la
sopravvivenza delle api effettuati nel periodo che decorre dallinizio del mese di
aprile 97 alla fine del mese di marzo 98. Viene fissata in lire 25.000 per arnia
limporto massimo ammissibile alle agevolazioni provinciali per lacquisto di
zucchero o alimenti equivalenti; il numero di arnie di ogni singolo richiedente dovrà
risultare censito per il 1997 ai sensi dellex art. 3 della L.P. 16/88";
- la delibera n. 780 del 27 gennaio 1985 e s.m. stabilisce i criteri
di ammissibilità per beneficiare dei finanziamenti di cui allarticolo 36 della L.P.
17/81:
- Gli interventi previsti dal secondo comma dellarticolo 36
non sono ammissibili in quanto per tali danni è prevista la difesa passiva mediante
assicurazione attuata dai consorzi di produttori agricoli di cui allart. 10 della
Legge 590/81.
- Non sono ammissibili le spese per lacquisto di api e di favi
e sciami, le spese per lacquisto di attrezzatura minuta e per le normali operazioni
di conduzione dellapiario, le spese per il noleggio di arnie per
limpollinazione dei frutteti.
- Nel caso di costruzione o ristrutturazione le particelle e gli
immobili devono essere di proprietà:
- del richiedente;
- del coniuge, qualora sia in regime di comunione dei beni;
- del coniuge o di fratelli iscritti allAlbo degli
Imprenditori Agricoli costituenti con il conduttore impresa familiare ai sensi
dellart. 230 bis del Codice civile;
- Sono ammissibili ai benefici solo le spese di allevamenti che, a
seguito delle iniziative programmate, hanno una consistenza di almeno 20 arnie
funzionanti.
- Per le provvidenze di cui al comma 3 dellart. 36 sono
ammissibili gli acquisti di alimenti per le api documentabili con fattura per un minimo di
Lire 1.000.000.
- Per la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a
nomadi, sono ammissibili ai benefici le spese per la sostituzione di almeno 10 arnie. Ai
fini dellintervento provinciale la trasformazione di allevamenti apistici da
stanziali a nomadi deve consistere nella sostituzione completa delle arnie fisse con arnie
mobili.
- Per le iniziative dellarticolo 36 il contributo concedibile
non può essere inferiore a lire 500.000.
- Qualora il responsabile del procedimento accerti che
lapicoltore richiedente non ha ottemperato allobbligo di denuncia annuale alla
competente USL del numero degli alveari allevati, specificando se si tratta di apiari
stanziali o nomadi, previsto dallarticolo 3 della L.P. 16/88 concernente "Norme
per la tutela dellapicoltura", la domanda non è accolta ed il richiedente è
escluso dai benefici provinciali per lapicoltura anche nei due anni successivi.
- Limitatamente alle aziende ubicate nelle zone sfavorite sono
ammissibili le spese fino ad un massimo di L. 50 milioni relative allacquisto di
automezzi per le aziende che applicano il nomadismo con un numero superiore a 100 arnie.;
Si interroga la Giunta provinciale
per sapere:
- se esistono negligenze e/o responsabilità organizzative,
informative ecc. in capo alla Società Cooperativa Nuova Apitrento o alle competenti
strutture provinciali per la perdita di finanziamenti di cui alla premessa;