Al Presidente del
Consiglio Regionale
Franco TRETTER
SEDE

Trento, 10 ottobre 1995

VOTO N. /XI

- QUOTE LATTE: ITALIA AUTOLESIONISTA, REGIONE IMMOBILISTA! -

premesso che:

  1. "Le funzioni di controllo relative all’applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori, sono svolte dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Restano ferme le funzioni di controllo dell’Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l’accesso dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonché dei funzionari dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonché a permettere l’esame della contabilità e della documentazione commerciale."
  1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell’azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.
  2. Il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l’azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l’azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell’azienda da cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano all’interno del loro territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone).

  1. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l’acquisizione o con l’affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.
  2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire limiti inferiori, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dandone comunicazione al Ministero dell’agricoltura e delle foreste e all’A.I.M.A.
  3. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non si applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le cui aziende siano ubicate nelle zone montane.
  4. La cessione di cui al comma 2 può avvenire esclusivamente entro il 30 novembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni all’A.I.M.A. per l’aggiornamento del bollettino di cui all’art. 4 ed alle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano per gli adempimenti di cui al comma 11 del presente articolo. La cessione ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione del bollettino recante l’aggiornamento (2/a).
  5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito con il terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità da stabilire con il regolamento di cui all’articolo 14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato a produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2, 5, 6 e 10.
  6. Il diritto di prelazione di cui al comma 7 del presente articolo è altresì attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell’articolo 3 per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione con le modalità e i termini previsti dal medesimo comma 7.
  7. Il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione a prezzo inferiore a quello comunicato è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o dell’associazione.
  8. In caso di applicazione del comma 6, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire una apposita riserva per l’attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo nonché ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento.
  9. La riserva di cui al comma 10 è costituita presso le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all’attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 10 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro dodici mesi dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale.
  10. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporta un mutamento del conduttore dell’azienda deve essere comunicato all’A.I.M.A., la quale, verificata la regolarità degli atti, apporta le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell’articolo 4.
  11. Per i produttori appartenenti ad una associazione che abbia chiesto una gestione unitaria della quota, le cessioni della quota separatamente dall’azienda possono avvenire, sempre con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 5, 6 e 10, e limitatamente ai periodi 1993-1994 e 1994-1995, esclusivamente a favore dei produttori appartenenti alla medesima associazione.
  12. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell’articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.
  1. La riserva provinciale, in base all’art. 10, commi 10 e 11, della legge 26 novembre 1992, n. 468 è gestita dalla commissione di controllo per la gestione di quote latte, nominata con deliberazione della Giunta provinciale in data 8 novembre 1993, n. 6974, registrata alla Corte dei Conti il 10 dicembre 1993, reg. n. 18, fgl. n. 106. A questa commissione è stata affidata l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli secondo la legge 26 novembre 1992, n. 468, art. 8. In particolare è di sua competenza l’istituzione della graduatoria delle aziende che hanno fatto domanda di assegnazione di una quota.
  2. La disponibilità delle quote della riserva è stabilita con la delibera della commissione.
  3. le domande di assegnazione di una quota dalla riserva provinciale devono essere inoltrate alla commissione di controllo entro il 30 novembre di ciascun anno. Entro il 15 dicembre la commissione invia all’E.I.M.A. la lista dei nuovi titolari e i quantitativi delle quote assegnate.
  4. L’assegnazione delle quote dalla riserva provinciale avviene secondo una graduatoria, che è realizzata sulla base delle domande presentate entro il termine prestabilito. Precedenza hanno le aziende in espansione, in via di cambiamento, senza quote latte.
  5. La graduatoria viene realizzata secondo i seguenti criteri:

a. Aziende senza quote latte

1. Giovani agricoltori, che al momento della domanda hanno un’età compresa fra i 18 e i 40 anni e conducono l’azienda;

2. Aziende con piano di miglioramento aziendale in base al Reg. CEE 2328/91;

3. Aziende in zone montane come nella direttiva 75/268/CEE.

b. Aziende con quote latte

1 .Giovani agricoltori, che al momento della domanda hanno un’età compresa fra i 18 e i 40 anni e conducono l’azienda;

2. Aziende con piano di miglioramento aziendale in base al Reg. CEE 2328/91;

3. Aziende in zone montane come nella direttiva 75/268/CEE.

  1. Per i quantitativi assegnati alle aziende in graduatoria valgono i seguenti criteri:
  • Per le vacche da latte presenti in azienda o le poste (già esistenti o in progetto) sono assegnati al massimo 8.000 kg di latte per ciascuna vacca.

    Per l’entità delle quote aggiuntive assegnate alle aziende in graduatoria sono validi i criteri del precedente paragrafo. All’assegnazione delle quote aggiuntive il limite di 8.000 kg/vacca o posta, tuttavia può essere superato fino ad un livello che corrisponde alla consegna maggiore degli ultimi tre anni.

    Il totale delle quote assegnate dalla riserva può arrivare fino ad un massimo di 16.000 kg/ha di superficie foraggiera.

    1. Le quote dalla riserva provinciale vengono assegnate ai produttori con riserva. Se l’azienda non adempie alle prescrizioni per l’assegnazione entro 2 campagne o non consegna in questo tempo almeno il 75% delle quote, la quota può essere tutta o in parte riassorbita nella riserva provinciale.
    2. Nel caso in cui la somma delle quote latte richieste supera la riserva provinciale disponibile, l’assegnazione avviene secondo i seguenti criteri:

      la graduatoria di cui all’art. 4. si applica nel modo che dapprima vengono considerati pienamente i richiedenti di cui al punto a) e la rimanente parte della riserva provinciale viene distribuita fra i richiedenti di cui al punto b).

      Nel caso in cui la riserva provinciale non basta a soddisfare tutti i richiedenti di cui al punto a), si applica una riduzione percentuale delle quote richieste. La percentuale da usare per la riduzione dev’essere calcolata in modo che la somma delle quote richieste ridotte corrisponda alla riserva provinciale, Questa riduzione si applica uniformemente su tutti i richiedenti di cui al punto a), indipendentemente dai sottopunti 1, 2 e 3.

      La rimanente parte della riserva provinciale, dopo la piena considerazione dei richiedenti di cui al punto a), viene assegnata per ordine ai richiedenti di cui ai sottopunti b1, b2 e b3 in modo tale da considerare la prossima categoria appena dopo la piena soddisfazione di quella precedente.

      Giunti alla categoria in cui la rimanente riserva provinciale non basta a considerare pienamente tutte le richieste si procede alla riduzione delle quote richieste in modo proporzionale alle quote B in possesso dei richiedenti affinché la somma delle quote richieste ridotte corrisponda alla rimanente riserva provinciale.

      Se la riduzione ottenuta in questo modo non è sufficiente a ridurre le quote richieste al livello della rimanente riserva provinciale, queste vengono sottoposte uniformemente ad una ulteriore riduzione percentuale. La percentuale da usare per questa riduzione dev’essere calcolata in modo che la somma delle quote richieste ridotte corrisponda alla rimanente riserva provinciale.

      Chi entro 5 periodi antecedenti all’atto di domanda ha cessato a pagamento totalmente o parzialmente la sua quota viene preso in considerazione solamente dopo la soddisfazione di tutti gli altri richiedenti.

      Questo vale anche per quei richiedenti che per motivi di disposizioni contrattuali tra vivi o per successione risultano come nuovi titolari di quota.

      La parte rimanente della riserva provinciale dopo la piena considerazione di tutte le richieste confluisce nella riserva nazionale.

      L’Assessorato all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige svolge tramite funzionari incaricati opportuni controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni esposte nelle richieste nonché l’adempimento delle prescrizioni di cui all’articolo 6 della direttiva.

      Presso i richiedenti dalla cui richiesta risulta che al momento all’atto della domanda avevano in progetto la costruzione di ulteriori poste per vacche da latte dev’essere verificata entro il secondo o terzo periodo dall’atto della domanda mediante un controllo in azienda l’effettiva realizzazione del progetto.

      Questo controllo è obbligatorio soltanto qualora il numero delle poste in progetto è ininfluente per quanto riguarda i limiti di cui all’articolo 5 comma 2 della direttiva.

      Le dichiarazioni dei richiedenti vengono verificate possibilmente all’atto della domanda in base ai documenti prodotti indicando sulla richiesta il fatto di aver effettuato questo controllo. Qualora non sia possibile effettuare tale il controllo, sono da verificare in altro modo idoneo le dichiarazioni determinanti per l’assegnazione della quota. In questo caso sono da utilizzare prioritariamente dati già disponibili (per esempio scheda masi). In caso di dubbio nel parere dell’organo di controllo provinciale competente possono essere effettuati controlli presso l’azienda.

      Per qualsiasi controllo effettuato ad eccezione di quello all’atto della domanda ai sensi del comma precedente, c’è da redigere un verbale dal funzionario incaricato.

    3. Le quote assegnate dalla riserva non possono essere né affittate né vendute per cinque anni."
  • la vendita o l’affitto della quota deve risultare da scrittura privata con firme autenticate dal notaio e spedita per raccomandata entro 15 giorni dalla data del contratto con allegata una lettera di comunicazione all’E.I.M.A. in Roma, alla Provincia autonoma di Trento e al CONCAST;
  • la vendita o l’affitto è subordinata alla spedizione di una raccomandata indirizzata al Presidente della cooperativa e al Presidente del Trentingrana-CONCAST, indicando il prezzo pattuito con il produttore non socio. Tale comunicazione deve essere esposta come avviso per i soci del caseificio per trenta giorni, scaduti i quali il venditore può cedere la propria quota al prezzo pattuito al produttore non socio. Se un produttore della stessa cooperativa è interessato all’acquisto deve, durante questi trenta giorni, informare il Presidente del caseificio mediante telegramma che intende avvalersi del diritto di prelazione e nel caso il suo telegramma risulti il primo in ordine temporale, può comperare la quota al prezzo fissato dal venditore;
  • Tutto ciò premesso

    IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO ALTO-ADIGE FA VOTI AL PARLAMENTO

    affinchè, modificando la normativa in vigore, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano possano disporre di una adeguata riserva provinciale di quote-latte gestita in completa autonomia esonerando le zone di montagna dagli obblighi previsti a livello statale per il conferimento delle quote all’E.I.M.A.

    Cons. Mauro DELLADIO