Al Presidente del
Consiglio provinciale
Dott. Mario Cristofolini
SEDE

Trento, 9 dicembre 1999

INTERROGAZIONE n.

- LA "QUESTIONE" ANESTESISTI 4

PRONTA DISPONIBILITA’ INTEGRATIVA E SOSTITUTIVA

QUALE INTERPRETAZIONE ?-

Premesso che:

Nella sanità trentina si è sempre fatta una gran confusione tra pronta disponibilità integrativa e sostitutiva, tanto che, per semplificare il concetto, si parla di "pronta disponibilità" tout-court. Infatti, nella risposta dell’Assessore dott. Mario Magnani all’interrogazione n. 170 del 06.09.1999, si dice: " (…) nelle unità operative di anestesia degli ospedali di distretto, in quanto non esplicanti attività di terapia intensiva e, come tali, prive di posti letto, è applicabile esclusivamente l’istituto della pronta disponibilità, caratterizzato dall’immediata reperibilità del medico." Si omette quindi di specificare se la pronta disponibilità è di tipo integrativo o sostitutivo. Allo scopo di rendere tale concetto comprensibile ai non "addetti ai lavori", si intende per pronta disponibilità sostituiva la chiamata telefonica al domicilio del medico da parte di un qualsiasi operatore sanitario presente in Ospedale. Si intende per pronta disponibilità integrativa la chiamata al domicilio di un medico da parte di un altro medico già presente in Ospedale appartenente alla medesima disciplina (vedi art. 20 del C.C.N.L. vigente).

E’ evidente quindi che la pronta disponibilità non specificata nella risposta dell’Assessore Magnani è da intendersi come "sostitutiva" della Guardia.

Sostenere che la reperibilità sostitutiva è caratterizzata dall’"immediata reperibilità del medico" cela la realtà dell’attesa del medico stesso che deve arrivare da casa dopo la chiamata telefonica. Non è vero che l’anestesista non "esplica attività di terapia intensiva" in mancanza di posti letto di rianimazione. Tale attività professionale è esercitata su chiamata nei reparti, al pronto soccorso, ecc.. In mancanza di posti letto di rianimazione, peraltro, le condizioni di lavoro diventano disagevoli e soprattutto di minor successo per la prognosi dei malati.

E’ opportuno ricordare inoltre che il 30.04.1997 si è arrivati ad un accordo integrativo del C.C.N.L. che recita: Art. 4 (Pronta disponibilità) nel C.C.N.L. del 5.12.1996, all’art. 20, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva si deve prevedere esclusivamente la pronta disponibilità integrativa". Tale integrazione si è resa necessaria per evitare ogni discrezionalità interpretativa, presente nel testo precedente. Appare quindi pienamente confermata l’obbligatoria previsione di un servizio di guardia anestesiologica operante 24 ore su 24, cui può eventualmente aggiungersi un servizio di pronta disponibilità in funzione integrativa.

Poiché i sottofirmati Consiglieri agiscono in buona fede ed hanno a cuore la salute della popolazione trentina

Si interroga il Presidente della Giunta provinciale

per sapere:

  1. In base a quale altra normativa provinciale o nazionale si vogliono tenere lontano dall’Ospedale gli anestesisti privando gli utenti di un intervento pronto e tempestivo, non certo garantito da una chiamata telefonica al loro domicilio.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.