Trento, 24 novembre 2004

 

Preg.mo Signor

Giacomo Bezzi

Presidente del Consiglio provinciale

Palazzo Trentini

 

INTERROGAZIONE n.

 

ILLEGITTIMITA’ DI TRATTAMENTO ECONOMICO

AVALLATA DA UN ACCORDO SINDACALE

 

Premesso che:

 

 

-        con l’interrogazione n. 228 d.d. 8 luglio 2004 dal titolo “Medici di serie “A” e medici di serie “B” intramoenia-extramoenia” si evidenziava come  in provincia di Trento la “riforma Bindi” fosse stata applicata in seguito al recepimento a livello provinciale dell’ ultimo contratto collettivo provinciale di lavoro, siglato il 20 maggio 2002: documento sottoscritto – preme ricordarlo - circa 2 anni e mezzo più tardi rispetto a quanto avvenuto a livello nazionale;

 

-        si ribadisce che per i medici che nel periodo 1 gennaio 2000 - 19 giugno 2002 erano nella medesima posizione extramoenia il trattamento economico non è stato uguale per tutti. Infatti, ai medici che al 19 giugno 2002 hanno confermato l’opzione extramoenia sono stati decurtati stipendio di risultato e quota variabile dello stipendio di posizione retribuiti dal gennaio 2000 al giugno 2002 mentre ai medici che, sempre fino al 19 giugno 2002, erano in posizione extramoenia e poi hanno optato per l’intramoenia non è stata fatta alcuna ritenuta per il suddetto periodo: stesso periodo e identica posizione funzionale per il passato (1/2000-6/2002), scelta diversa per il futuro (dal 6/2002) e in conseguenza di ciò stipendio diverso per il passato;

 

-        la cosiddetta “riforma Bindi” prevede una diversa retribuzione fra intra e extramoenia, ma non diversità di retribuzione fra medici nella stessa posizione;

 

-        nella risposta all’interrogazione dell’assessore alle Politiche per la Salute Prot. N. 115/ASS/S127/LP//IS/ap d.d. 12 agosto, tra l’altro, si legge: “(…) Al riguardo e su precisa richiesta sindacale, in sede locale con il citato protocollo di intesa del 28 dicembre 1999 venne inoltre stabilito che dette penalizzazioni avrebbero riguardato esclusivamente i dirigenti optanti per la continuazione della non esclusività del rapporto di lavoro, che è sinonimo di libera professione esterna” . Ed ancora “Anche i dirigenti sanitari del Servizio sanitario provinciale, in conclusione, sono stati quindi messi in condizione di potere scegliere liberamente tra le due alternativa offerte dalla legge in un momento successivo a quello della determinazione negoziale dei vantaggi e svantaggi dell’opzione, ivi compreso quello della retroattività delle penalizzazione salariali per chi avesse preferito continuare l’attività libero professionale esterna a favore dell’inapplicabilità delle stesse nel caso inverso del passaggio dal rapporto non esclusivo a quello esclusivo.”;

 

-        dall’applicazione dell’accordo di intesa sopra richiamato ne consegue che nella nostra Provincia per il periodo gennaio 2000 – giugno 2002 è stata applicata una diversa retribuzione nei confronti dei medici che nel medesimo periodo erano nella stessa posizione funzionale di medici esercitanti la libera professione extramoenia. Tale accordo, di fatto, sembrerebbe aver premiato i medici che rinunciando alla libera professione si erano legati definitivamente (prima delle recenti modifiche introdotte dal Decreto Sirchia) all’azienda Sanitaria e “punito” chi voleva continuare ad esercitare la libera professione;

 

-        l’applicazione di una diversa retribuzione a dirigenti sanitari che nello stesso periodo erano nella stessa posizione è da ritenersi (checché se ne dica) illegittima;

 

-        finora nessuna informazione è stata indirizzata dall’Azienda provinciale per i Servizi sanitari ai Medici eventualmente interessati a fare l’opzione intra – extramoenia entro il 30 novembre 2004 come previsto dalla norma nazionale;

 

Si interroga

il Presidente della Giunta provinciale

per sapere:

 

 

  1. se il Protocollo di intesa in materia di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio Sanitario provinciale, siglato in data 28 dicembre 1999, che sancisce tale diversità retributiva è da ritenersi legittimo;

 

  1. dato che il problema della retroattività si è verificato per effetto del ritardo (2 anni e mezzo) con cui la Provincia autonoma di Trento ha recepito il contratto nazionale e rilevata l’esiguità dei dirigenti sanitari (19) che hanno preferito la non esclusività del rapporto, quali intendimenti si intendono porre in atto per annullare la diversa retribuzione erogata a soggetti che nello stesso periodo erano nella medesima posizione;

 

  1. quanti Dirigenti sanitari, sottofirmatari del protocollo di intesa di data 28 dicembre 1999, erano oltrechè rappresentanti sindacali anche in posizione extramoenia e pertanto direttamente beneficiari del provvedimento stesso (essendo passati successivamente in intramoenia ed avendo loro stessi richiesto (vedi risposta all’interrogazione richiamata in premessa) che le penalizzazioni riguardassero solo chi fosse rimasto extramoenia);

 

  1. visto che il D.L. 29 marzo 2004 n.81 (G.U. n. 76 del 31/03/2004) all’Art. 2- septies stabilisce che entro il 30 novembre di ciascun anno i Dirigenti medici possono fare richiesta di passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo e rilevata l’imminente scadenza dei termini quali iniziative si intendono assumere per informare i diretti interessati Medici e per introdurre la norma nazionale.

 

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Cons. Mauro Delladio