Preg.mo Signor

Giacomo Bezzi

Presidente del Consiglio provinciale

Palazzo Trentini

Trento, 11 aprile 2005

INTERROGAZIONE N.

 VERIFICHE E CONTROLLI PER LE PREVENZIONI DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO:

DOTAZIONE DI PERSONALE INADEGUATA

 Premesso che:

 

-       l’U.O. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia è l’organo di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs 626/94. A tale struttura sono affidate anche le funzioni di informazione e assistenza previste dall’articolo 25 del D.Lgs 626/94;

 

-       l’articolo 24, “Informazione, consulenza, assistenza, infatti, recita: “1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. 2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.“ mentre l’articolo 25 “Coordinamento” stabilisce che: “1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.”;

 

-             tra i vari compiti è prevista anche la verifica periodica di apparecchi di sollevamento, gru, argani, paranchi ecc. così come previsto dal D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, dal D.M. 12 settembre 1959 “Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche  e dei controlli previste dalle norme di prevenzioni degli infortuni sul lavoro” e per l’appunto dal D. Lgs 19 settembre 1994 n. 626 “Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.”;

 

-             gli articoli 25, 40, 131, 194, 328, 336 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e articolo 59 dell D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 stabiliscono obblighi di collaudo e di verifica periodica rispettivamente per scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili su carro, ponti muniti di argano, per impianti contro le scariche atmosferiche, per idroestrattori con diametro del paniere superiore a 50 centimetri, per gru e altri apparecchi i sollevamento di portata superiore a 200 kg, per impianti di messa a terra, per impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e di incendio e per argani per ponti sospesi;

 

-             la provincia autonoma di Bolzano, ormai da anni, con propria delibera, constatata la inadeguatezza di dotazione di personale dell’ufficio competente al fine di eseguire con regolarità le verifiche periodiche previste dalle leggi sopracitate  ha stabilito che: “I datori di lavoro, utenti e responsabili delle macchine, impianti e apparecchi di cui agli articoli 25, 40, 131, 194, 328, 336 del D.P.R. 27 gennaio 1955, n 547 e articolo 50 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 devono provvedere, mediante persona di qualifica adeguata, alla verifica dell’adeguatezza ed efficienza ai fini della sicurezza di tali macchine, impianti e apparecchi (…)” ed inoltre: “Sono autorizzati ad eseguire le verifiche (…) gli esperti di sicurezza (…). Qualora per le verifiche di sicurezza non fossero disponibili esperti della sicurezza, il datore di lavoro responsabile dell’uso delle macchine, impianti e apparecchi soggetti a verifica, può incaricare persone qualificate di analogo livello ed esperienza professionale;

 

-             parrebbe che anche in Provincia di Trento, almeno per alcuni tipi di verifiche di sicurezza, si registrino dei ritardi nelle verifiche stesse per i motivi rilevati anche in Provincia di Bolzano, non potendo ottemperare così a quanto disposto dal D.P.R. 547/55;

 

-             sarebbe quindi auspicabile, come ad esempio fatto per le verifiche alle quali sono interessati gli ascensori, prevedere che le verifiche previste dalle norme possano essere effettuate anche da soggetti privati, in possesso di particolari requisiti e qualifica, al fine di rendere più agevole per l’utenza il rispetto della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro.

 

 

si interroga

il Presidente della Giunta provinciale

per sapere:

 

 

1.     se è a conoscenza di quanto esposto in premessa;

 

2.     se non intenda attivarsi affinché il datore di lavoro responsabile dell’uso delle macchine, impianti e apparecchi soggetti a verifica, possa incaricare persone qualificate -di analogo livello ed esperienza professionale- esterne dall’Unità Operativa della Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, al fine di eseguire con regolarità le verifiche periodiche previste dalle leggi citate;

 

3.     se è intenzione dell’assessore competente elaborare una norma - già introdotta in Provincia di Bolzano - che preveda l’esternalizzazione delle verifiche  previste dalla vigente normativa

 

 

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Cons. Mauro Delladio