Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini

Trento, 24 aprile 1996

INTERROGAZIONE N.

- CONSIGLI DEI SANITARI PRESSO I DISTRETTI SANITARI E GLI OSPEDALI DI TRENTO E ROVERETO: A QUANDO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA NOMINA AL FINE DI DARE COMPLETA ATTUAZIONE ALLA L.P. N. 10/1993 ? -

premesso che:

  1. Presso la direzione generale dell’azienda è istituito il consiglio dei sanitari composto di ventuno membri, così suddivisi per profilo professionale:
  1. undici medici, dei quali sei dipendenti in servizio presso gli ospedali, tre convenzionati e due dipendenti addetti ai servizi sanitari di base e di igiene e sanità pubblica;
  2. un farmacista;
  3. un veterinario;
  4. un biologo;
  5. un chimico o un fisico;
  6. uno psicologo;
  7. tre appartenenti ai profili professionali del personale con funzioni didattico-organizzative e del personale infermieristico;
  8. due appartenenti ai profili professionali del personale tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione.
  1. Il consiglio dei sanitari è eletto secondo le disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Esso dura in carica tre anni;
  2. Il consiglio dei sanitari esprime parere obbligatorio ai fini dell’adozione dei seguenti provvedimenti di competenza del direttore generale:
  1. i bilanci di previsione con gli annessi programmi di attività, le loro variazioni e i conti consuntivi;
  2. i regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’azienda.";
  1. Presso ciascun distretto sanitario è istituito il consiglio dei sanitari composto da un numero di membri stabilito dalla Giunta provinciale e comunque non inferiore a cinque e non superiore a quindici. Fanno parte del consiglio medici ed altri operatori sanitari anche non laureati, dipendenti e convenzionati, con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se dal distretto dipende un presidio ospedaliero. Il consiglio dei sanitari è eletto secondo le disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica tre anni.
  2. Il consiglio dei sanitari esprime al direttore del distretto parere obbligatorio in ordine:
  1. all’impostazione dei programmi annuali di attività;
  2. alla definizione dei criteri generali per l’attuazione degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2;
  3. alla valutazione del raggiungimento dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati";
  1. Presso la direzione dell’Ospedale di Trento e presso quella dell’Ospedale di Rovereto è istituito il consiglio dei sanitari composto da quindici membri, dei quali almeno dieci sono scelti tra i medici dipendenti ed i rimanenti tra gli operatori sanitari dipendenti, anche non laureati, in rappresentanza delle funzioni sanitarie più rilevanti.
  2. I consigli dei sanitari di cui al comma 1 sono eletti secondo le disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.
  3. Essi durano in carica tre anni.
  4. I consigli dei sanitari di cui al comma 1 esprimono al direttore del rispettivo ospedale parere obbligatorio in ordine:
  1. all’impostazione dei programmi annuali di attività;
  2. alla definizione dei criteri generali per l’attuazione degli obiettivi assegnati ai sensi dell’articolo 42, commi 1 e 2;
  3. alla valutazione del raggiungimento dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.;"

si interroga la Giunta Provinciale
per sapere:

  1. quali sono le motivazioni - cause che hanno portato alla mancata attuazione degli Artt. 35 e 44 della L.P. n.° 10/1993;
  2. come ed in quali tempi si intende provvedere, se non si è intervenuti nel frattempo, alla completa attuazione degli Artt. 35 e 44 della L.P. n.° 10/1993 in tema di consigli dei sanitari presso i Distretti sanitari e presso gli ospedali di Trento e Rovereto.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Cons. Mauro DELLADIO