Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini

Trento, 10 settembre 1998

INTERROGAZIONE N.
- RILASCIO GRATUITO DEI CERTIFICATI MEDICI PER ATTIVITA’ SPORTIVA AGLI ANZIANI -

Premesso che:

Gli anziani costituiscono ora circa il 20% della popolazione dell’Unione Europea;

La costante crescita della popolazione anziana si evince in valori assoluti e in rapporto al totale della popolazione dalla seguente tabella:

 

POPOLAZIONE

RESIDENTE DEL

TRENTINO

ANNI

65 e oltre

TOTALE

% anziani su tot.

1987

66.365

445.381

14.90

1988

68.503

446.030

15.36

1989

70.476

446.914

15.77

1990

72.330

449.750

16.08

(...)

     

1995

80.309

461.606

17.39

  1. " la certificazione inerente l’idoneità alla pratica sportiva di cui al D.M. 28 febbraio 1983, art. 1, lett. b) nei confronti di soggetti di età pari od inferiore agli anni 18;
  2. la certificazione prevista dalle direttive emanate dalla Giunta Provinciale per l'applicazione della Legge Provinciale n. 14/91 relativamente agli stati di malattia di durata superiore a 5 giorni per le persone affette da handicap ospiti in istituti residenziali o semiresidenziali.

(...)";

Art. 1

La tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri.

La tariffa può essere sottoposta a revisione ogni due anni; deve essere riveduta ogni cinque anni.

Art. 2

La tariffa minima nazionale degli onorari è unica e vale sia per i medici generici sia per gli specialisti.

L'onorario, che è fissato in relazione alla importanza e delicatezza della prestazione ed è distinto, per il caso delle visite medico-chirurgiche ed ostetriche, a seconda che trattasi di prima o successive prestazioni, rappresenta il minimo compatibile con il decoro e la dignità professionale.

Salva la facoltà di effettuare prestazioni a titolo gratuito, è fatto divieto di esercitare la professione sanitaria ad onorari inferiori a quelli stabiliti nella tariffa minima.

Fermo il disposto di cui al precedente comma, gli onorari devono essere contenuti in misura equa, tenuti presenti i minimi suddetti.

Sono vietati i compensi forfetari.

Art. 3

Gli onorari minimi delle prestazioni degli specialisti, professori universitari, liberi docenti, primari ospedalieri, nel campo della relativa specialità o d'insegnamento o incarico ospedaliero, sono aumentati del 50 per cento sull'ammontare dei compensi stabiliti nella tariffa.

L'aumento non si applica per il caso d'intervento che per sua natura presupponga la specializzazione e sia corrispondentemente compensato come prestazione specialistica.

Art. 4

Per gli interventi effettuati con carattere di urgenza dalle ore 22 alle ore 7, gli onorari minimi sono raddoppiati per le visite e aumentati della metà per le altre prestazioni.

Art. 5

Negli onorari minimi stabiliti per atti operativi non sono compresi quelli dovuti all'aiuto e all’assistente, che sono determinati nella misura rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento della tariffa stabilita per gli atti medesimi.

Al medico curante che, a richiesta del paziente o dell'operatore, assista all'intervento spetta un compenso minimo, a carico del cliente, pari al 10 per cento della tariffa di cui al precedente comma.

Apposita tariffa stabilisce gli onorari minimi dovuti all'anestesista.

Art. 6

Le prestazioni terapeutiche eseguite nel corso delle visite sono retribuite a parte secondo la tariffa.

Per le prestazioni multiple, eseguite nella stessa seduta, la tariffa si applica per intero per la prestazione più importante, anche se non preveduta e resasi necessaria nel corso di un'operazione chirurgica; si applica con la riduzione dei 50 per cento, per le rimanenti.

Art. 7

Il medico provinciale, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e l'Ordine provinciale dei medici, può apportare alle tariffe modifiche in aumento o diminuzione non superiori al 30 per cento, quando ne ravvisi la necessità in relazione a dimostrate esigenze di carattere locale.

Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso ricorso al Ministro per la sanità nel termine di trenta giorni.

Art. 8

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici e, previo parere favorevole di questa, gli Ordini provinciali possono concordare con enti mutualistici ed assistenziali i compensi delle prestazioni professionali da praticare agli assistiti dagli enti predetti. (Abrogato dalla L. n. 349/1977).

Art. 9

L’accordo con il quale il medico e il cliente stabiliscono che il parere del Consiglio dell'Ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante, deve essere comunicato al Consiglio medesimo prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione il parere non ha detta efficacia.

Art. 10

Il medico, che contravviene alle disposizioni contenute nel precedente art. 9 e nei commi terzo e quinto dell'art. 2, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le vigenti norme sugli Ordini delle professioni sanitarie.

Art. 11

Per i certificati che non siano, a sensi di legge, rilasciati gratuitamente, il richiedente è tenuto a versare, oltre l'onorario stabilito per la visita o la prestazione medico-chirurgica, l'importo di lire 500 per l'applicazione sul certificato, a cura del medico, di una marca di previdenza di uguale valore.

Dette marche vengono stampate a cura dell'Ente nazionale previdenza e assistenza medici, che le rimette per la distribuzione agli Ordini provinciali dei medici.

Il ricavato della vendita delle marche apposte sui certificati viene assegnalo per tre quinti all'Ente nazionale previdenza assistenza medici, per un quinto al sanitario che ha applicato la marca e per un quinto all'Ordine dei medici di appartenenza del sanitario stesso.

Art. 12

Le norme contenute nella presente legge non si applicano alle prestazioni e alle certificazioni eseguite dai medici impiegati dello Stato e degli altri Enti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. Non si applicano parimenti alle prestazioni e alle certificazioni eseguite per conto dello Stato da medici liberi professionisti. (...);

TARIFFA MINIMA DELI ONORARI PER LE PRESTAZIONI MEDICO-CHIRURGICHE

Visite

Visite a domicilio del malato 50.000

Visita unica o prima in ambulatorio 25.000

Visita ad ora fissa stabilita dal cliente:

a domicilio del cliente 60.000

nell’ambulatorio del medico 35.000

Assistenza continuativa per ogni ora oltre la visita 30.000

Visite effettuate ad oltre 10 km della residenza del medico,

aumento del 50% sulle tariffe sopraindicate

Visita specialistica: aumento del 50% sulle tariffe sopraindicate,

a norma dell’art. 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 244

(...)

Certificazioni

Certificati non gratuiti ai sensi di legge, oltre la visita 10.000

Certificati a carattere peritale (v. tariffa per la medicina

legale e delle assicurazioni) 40.000

(...);

Distribuire le risorse in questo modo evidenzia un decisionismo finalizzato solamente al consenso elettorale e non al bene comune; le politiche sociali non si affrontano con solo promesse ma con fatti concreti;

Si interroga la Giunta provinciale
per sapere:

  1. quali motivi hanno precluso l’inserimento nell’Accordo provinciale per i medici di medicina generale la norma che prevede la gratuità nel rilascio di certificati inerenti l’idoneità all’attività fisica agli anziani con età superiore a 65 anni.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. Mauro DELLADIO