Al Presidente del
Consiglio provinciale
dott. Mario Cristofolini
SEDE
Trento, 9 dicembre 2002
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO AI DISEGNI DI LEGGE N. 207-208
L.R. 24 MAGGIO 1992 N.4 E S.M.: PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL CONTRIBUTO ASSICURATIVO
Premesso che:
- la Legge regionale n. 24 maggio 1992, n. 4 modificata ed integrata dalla Legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 - Interventi in materia previdenziale -, ha istituito il cosiddetto “Pacchetto Famiglia” che prevede, per chi possiede i requisiti, l’assegno di natalità, di cura, al nucleo familiare, l’indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia e l’indennità per infortunio domestico;
- brevemente, l’assegno di natalità è un sussidio in un’unica soluzione pari a lire 4.370.000 concesso in occasione della nascita di un figlio, di un’adozione o di un affidamento preadottivo. L’assegno di cura è un sussidio mensile pari a lire 350.000, che viene corrisposto per la cura del figlio, dal quarto mese fino al compimento del secondo anno di vita del bambino. La legge stabilisce, inoltre, i tempi, in relazione alla nascita/adozione del bambino, per avvalersi delle prestazioni;
- il D.P.G.P. 9 giugno 1999, n. 7-6/ Leg “Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi della legge regionale 24 maggo 1992, n. 4, legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3” prevede all’articolo 5 -Disposizioni in materia di versamento delle contribuzioni- :
“1. Le contribuzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 1992 devono essere versate, nella misura fissata dall'apposito regolamento provinciale, almeno contestualmente all'adesione alle varie forme assicurative e, per gli anni successivi, comunque prima dell'inizio dell'anno assicurativo di riferimento. Il mancato versamento della contribuzione entro i predetti termini comporta rinuncia all'instaurazione o al proseguimento del rapporto assicurativo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 1999, n. 1/L.
2. Qualora il versamento di cui al comma 1, per i periodi assicurativi successivi al primo, venga effettuato in misura inferiore al dovuto, ma pari almeno alla misura versata per il periodo immediatamente precedente, l'ulteriore somma dovuta deve essere versata non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'invito in tal senso da parte dell'Agenzia. Sulle somme dovute sono comunque corrisposti gli interessi, calcolati al saggio legale dal giorno successivo alla scadenza del termine e fino al giorno del versamento.”.
- nell’ottobre 2001 presentavo un’interrogazione dal titolo: “Pacchetto famiglia: previdenza nazionali, provinciali e scadenze” nella quale, tra l’altro, si evidenziava la necessità di modificare il Regolamento provinciale della L.R. 24 maggio 1992 n. 4 e s.m. al fine di prevedere una proroga (quindici giorni), come avviene nella vicina Provincia di Bolzano, per il termine di scadenza annuale del contributo assicurativo.
- nella risposta all’interrogazione di data 15 aprile 2002 a firma dell’Assessore alle Politiche sociali e alla Salute dott. Mario Magnani si legge: “(…) La Provincia autonoma di Bolzano prevede, sia all’atto della prima iscrizione che dei successivi rinnovi, una doppia proroga: in caso di versamento effettuato entro 10 giorni dalla scadenza l’anno assicurativo decorre dalla data di scadenza, in caso di versamento effettuato entro un mese l’assicurazione decorre dalla data del versamento. E’ del tutto evidente che la Provincia di Trento non vuole penalizzare gli assicurati. Tuttavia ritiene doveroso un richiamo alla responsabilizzazione delle persone che, lo si ricorda, aderiscono volontariamente all’assicurazione sottoscrivendo i relativi impegni, compreso quello di rinnovare l’assicurazione prima che questa scada. E’ parimenti evidente l’imperativo per l’amministrazione di perseguire un obiettivo di efficienza del sistema soprattutto quando le posizioni da gestire sono numerose e le relative problematiche complesse. All’interno di questo contesto normativo ed etico, la Provincia sta già effettuando le opportune verifiche per valutare la possibilità e opportunità di apportare, oltre a quelle già varate, ulteriori modifiche ai regolamenti nel senso auspicato dall’interrogante.”;
il Consiglio provinciale impegna la
Giunta provinciale:
a modificare, entro 60 giorni dall’approvazione del presente ordine del giorno, il Regolamento provinciale della L.R. 24 maggio 1992 n. 4 e s.m. al fine di prevedere una proroga, come avviene nella Provincia di Bolzano, per il termine di scadenza annuale del contributo assicurativo.