Trento, 22 ottobre 2001

 

Al Presidente del

Consiglio Provinciale

dott. Mario Cristofolini

Palazzo Trentini

 

 

INTERROGAZIONE N.

 

PACCHETTO FAMIGLIA: PREVIDENZE NAZIONALI, PROVINCIALI E SCADENZE

 

 

premesso che:

 

-      la legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - nel Capo VI – Misure in materia di politiche sociale e del lavoro - agli Artt. 65 e 66, stabilisce, rispettivamente, i criteri per beneficiare dell’“Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori“ e dell’“Assegno di maternità”;

 

-      l’Art. 23 del D.M. 21 dicembre 200, n. 452 – Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’Art. 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 - stabilisce:

“23. Province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Ai sensi dell’articolo 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità previsti dagli articoli 65 e 66 della legge 448 del 1998 sono concessi ed erogati per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell’ambito del livello e dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e dai relativi regolamenti attuativi.”;

 

-      la Legge regionale n. 24 maggio 1992, n. 4 modificata ed integrata dalla Legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 - Interventi in materia previdenziale -, ha istituito il cosiddetto “Pacchetto Famiglia” che prevede, per chi possiede i requisiti, l’assegno di natalità, di cura, al nucleo familiare, l’indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia e l’indennità per infortunio domestico;

 

-      brevemente, l’assegno di natalità è un sussidio in un’unica soluzione pari a lire 4.370.000 concesso in occasione della nascita di un figlio, di un’adozione o di un affidamento preadottivo. L’assegno di cura è un sussidio mensile pari a lire 350.000, che viene corrisposto per la cura del figlio, dal quarto mese fino al compimento del secondo anno di vita del bambino. La legge stabilisce, inoltre, i tempi, in relazione alla nascita/adozione del bambino, per avvalersi delle prestazioni;

 

-      dall’entrata in vigore della legge regionale il pagamento annuale del contributo assicurativo, che varia in relazione alla situazione patrimoniale e reddituale della famiglia, è variato, infatti nel primo periodo il pagamento era posticipato, successivamente è stato disposto il pagamento anticipato del contributo assicurativo;

 

 

si interroga il Presidente della Giunta Provinciale

per sapere:

 

 

1.    quante domande sono state presentate, dall’entrata in vigore della Legge,  in Provincia autonoma di Trento, per beneficiare degli interventi in materia previdenziale previsti dalla Legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e s.m. e nello specifico per assegno di natalità, assegno di cura, assegno al nucleo familiare, indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia, indennità per infortunio domestico;

 

2.    quante domande sono state presentate per beneficiare delle provvidenze previste dagli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m. –Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - ;

 

3.    quante domande sono state presentate per ottenere contemporaneamente le provvidenze previste dalla Legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e s.m. e dagli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.;

 

4.    se nel passaggio della contribuzione da posticipata ad anticipata, per beneficare delle provvidenze previste dalla L.R. 24 maggio 1992, n. 4 e s.m. si sono verificati dei casi di omissione o di ritardato pagamento che, di fatto, hanno comportato l’esclusione dalla fruizione dei benefici stabiliti dalla legge;

 

5.    se non ritiene di modificare il Regolamento provinciale della L.R. 24 maggio 1992, n. 4 e s.m. al fine di prevedere una proroga (quindici giorni), come avviene nella Provincia di Bolzano, per il termine di scadenza annuale del contributo assicurativo.

 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.