Trento, 15 ottobre 2007

 

 

Al Presidente del

Consiglio Provinciale

dott. Dario PALLAORO

SEDE

 

 

INTERROGAZIONE N.

  

DISCRIMINAZIONI FRA I LAVORATORI

OCCUPATI NEL “PROGETTONE”

  

Premesso che:

 

-              sul sito internet della Provincia autonoma di Trento si può leggere che: “Con l’entrata in vigore della Legge provinciale n. 32 dd. 27 novembre 1990, istitutiva del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale, la Provincia si è dotata di un’adeguata strumentazione che consente di perseguire, in maniera stabile, iniziative di interesse generale nel comparto ambientale e turistico-culturale, corrispondendo nel contempo alle esigenze di sostegno occupazionale per particolari fasce deboli di forza lavoro.

Ed ancora “(...) il governo provinciale intese rispondere alla duplice domanda di posti di lavoro e di difesa e valorizzazione del territorio anche ai fini turistici, affidando all’Agenzia del lavoro un progetto speciale. Questo strumento denominato "Progetto speciale per l’occupazione attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed ecologico-ambientali" decollò nel 1986, con oltre 400 occupati e fino al 1990 fu gestito dall’Agenzia del lavoro. (...)

I primi ad essere assorbiti furono gli ultracinquantenni e le donne ultraquarantacinquenni cui veniva meno la protezione della "cassa integrazione guadagni" e che non avevano ancora maturato il diritto alla pensione.

Col "Progetto speciale" vennero subito impiegati e valorizzati anche molti giovani neodiplomati e neo laureati, impiegati in attività tecniche, di ricerca o per la didattica in campo ambientale.

Il braccio esecutivo del progetto fu individuato da subito nel movimento cooperativo. (...)

Con legge n. 32 del 27 novembre 1990 fu affidato il progetto ad una nuova apposita struttura dell’amministrazione provinciale: il "Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale".

· Le opere realizzate dal S.R.V.A., sono inserite secondo le indicazioni del piano urbanistico provinciale, in base a logiche di priorità ed equità territoriale ed alle proposte dei Comuni. I lavori inclusi nel programma di gestione vengono poi affidati dall'Amministrazione provinciale alle cooperative mediante convenzioni, nelle quali sono specificate le assunzioni obbligatorie di soggetti deboli”;

 

-              la tipologia degli interventi per il ripristino e la valorizzazione ambientale sono fissati dall’articolo 2 della legge provinciale  n. 32 del 27 novembre 1990. Tali interventi sono rivolti:

“a) al recupero e valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale;

b) al ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti e laghi;

c) alla bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate;

d) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, nonché all'adeguamento e normalizzazione della segnaletica turistica;

e) alla conservazione di particolari beni rientranti nel patrimonio ambientale, artistico e storico-culturale;

f) l'animazione culturale in tema ambientale, da realizzarsi in particolare tramite l'informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all'attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione e, altresì, attraverso compiti di prevenzione intesi alla salvaguardia e corretta fruizione del patrimonio ambientale e storico-culturale, avvalendosi della figura professionale dell'operatore ambientale;

g) all'attuazione della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49, per quanto riguarda la sola parte relativa alle piste ciclabili di interesse provinciale;

h) alla manutenzione tramite attività di recupero ambientale di aree circostanti ai centri abitati al fine di prevenire eventi calamitosi;

i) all'attuazione di interventi di ripristino ambientale di aree interessate a provvedimenti di esecuzione forzosa dalla legislazione provinciale;

l) all'arredo a verde di scarpate, vincoli stradali, aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori;

m) all'effettuazione di indagini, studi e ricerche nel campo ecologico-ambientale, anche con riguardo al risparmio energetico, all'agricoltura ed alle reti idriche.”

 

-              con delibera n. 254 del 18 Febbraio 2005 la Giunta provinciale ha autorizzato “il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale a realizzare interventi a favore dei soggetti usciti dalla lista di mobilità e segnalati dalla Commissione Provinciale per l’Impiego, o comunque appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione Provinciale per l’Impiego, anche nei seguenti ambiti:

·  servizi di cura, custodia e vigilanza di parchi pubblici;

· servizi di custodia e vigilanza finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti e attrezzature sportive;

· servizi di cura, custodia, presidio e manutenzione delle aree di particolare interesse storico, ambientale, turistico o culturale elencate nell’allegato B al presente provvedimento;

· servizi socio-assistenziali di custodia in centri sociali, educativi e/o culturali gestiti dalla Provincia autonoma di Trento, dagli Enti locali ovvero da Enti o Associazioni ad essi collegati nella gestione di servizi socio-assistenziali;

· servizi ausiliari ai servizi alla persona: intrattenimento, animazione e accompagnamento, sia a domicilio che presso le IPAB(in quest’ultimo caso d’intesa con l’Assessorato alle Politiche per la salute);

· servizi ausiliari e di supporto ad altri comparti dell’amministrazione provinciale, ovvero agli Enti o Associazioni ad esse collegati, nella gestione dei centri di stoccaggio materiale, di addestramento, di deposito mezzi meccanici, finalizzati all’attività di protezione civile”;

 

-              i soggetti per accedere alle attività del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale (Progettone), si legge, devono avere possedere i seguenti requisiti:

a)  Età: 50 anni per gli uomini, 45 anni per le donne.

b) Residenza in provincia di Trento.

c)  Iscrizione in lista di mobilità.

d) Cittadinanza italiana o della Unione Europea.

ed inoltre che: “Ai sensi della legge 236/93 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti possono essere inseriti in lista di mobilità. Sulla base della L.R. 19/1993 gli stessi percepiscono un'indennità per 12 mesi.

Ai sensi della legge 223/91 i lavoratori iscritti in lista di mobilità in quanto licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano più di 15 dipendenti e rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria percepiscono un'indennità di mobilità, erogata dall'Inps, per una durata correlata all'anzianità anagrafica del lavoratore.

I lavoratori iscritti in mobilità sulla base della legge 236/93 possono presentare domanda alla Commissione provinciale per l'impiego presso il Servizio Lavoro (modello B) dopo il primo semestre di godimento dell'indennità.

Per i lavoratori iscritti in lista di mobilità ai sensi della legge 223/91 non è necessario presentare alcuna richiesta, la segnalazione per l'occupazione nelle attività del S.R.V.A. è effettuata in modo automatico dal Servizio Lavoro, al termine del godimento dell'indennità di mobilità.

Il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale si occupa dell'assunzione a tempo indeterminato delle persone segnalate, presso le cooperative di lavoro affidatarie delle attività. Le collocazioni avvengono in relazione alle richieste di assegnazione di personale inoltrate dagli enti eventi titolo ed alle necessità occupazionali derivanti dalla realizzazione delle attività programmate.

Il Servizio Emigrazione e Solidarietà Internazionale di questa Amministrazione segnala annualmente 20 lavoratori ex emigrati di origine trentina rientrati definitivamente dall'estero.”;

 

-              l’art. 7 della sopra citata legge stabilisce i criteri per l’ ”Attuazione egli interventi mediante affidamento”. L’articolo stabilisce che:

“1. Alla progettazione e all'attuazione degli interventi, la Giunta provinciale provvede, di regola, in relazione alle finalità sociali di cui all'articolo 1, mediante l'affidamento tramite apposite convenzioni con i comuni o loro consorzi, cooperative di produzione e lavoro o loro consorzi in possesso di requisiti di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza in materia ambientale, che abbiano alle dipendenze o si impegnino ad assumere a tempo indeterminato soggetti appartenenti a particolari fasce deboli così come esplicitato nell'articolo 4, comma 4, nonché, anche con contratto a termine, disoccupati iscritti alle liste di collocamento e relativamente ad attività di studio, ricerca e catalogazione, giovani neo-diplomati e neo-laureati.(...)”;

 

-              un ruolo di primaria importanza, nel settore dei Lavori Socialmente Utili – che fin dalla sua nascita nel 1986 gestisce in convenzione con il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento -  è quello svolto dal  Consorzio Lavoro Ambiente Società Cooperativa (in sigla CLA soc. coop.), un consorzio di imprese cooperative di produzione lavoro con sede in Trento. Il Consorzio organizza ed esegue tali interventi avvalendosi, per la parte esecutiva, delle cooperative socie.

 

-              sempre sul sito internet del Servizio Ripristino della Provincia autonoma di Trento si trova la tabella riepilogativa degli occupati, nei lavori socialmente utili, al 31.12.2005

 

Lavoratori occupati al 31/12/2005

 

 

 

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Totale

CANTIERI

332

168

500

MUSEI E BIBLIOTECHE

317

1

318

INDAGINI TERRITORIALI

2

30

32

CRZ - CRM

21

2

23

IPAB

20

0

20

SERVIZIO
PREV. RISCHI

3

0

3

Totale

695

201

896

 

-              il sistema consortile di CLA, riferisce il sito web dello stesso consorzio, conta 2350 addetti: di questi circa 1000 sono soci lavoratori, 1200 dipendenti delle cooperative associate e 150 dipendenti diretti di CLA;

-              l’art. 3 (Scopo mutualistico) dello Statuto di CLA riporta che: “Il Consorzio opera con le caratteristiche della mutualità, senza fini di speculazione privata, e si propone di migliorare le condizioni dei soci assumendo da amministrazioni statali anche autonome, da Province, da Comuni e da qualsiasi Ente Pubblico nonché da privati l'appalto o la concessione di opere di qualsiasi genere per farle eseguire dalle Cooperative consorziate. Il Consorzio si propone inoltre di assumere dagli stessi soggetti anzi indicati, la gestione di servizi privati, pubblici o di pubblico interesse, per farli eseguire dalle Cooperative consorziate.”;

-              il Consorzio Lavoro Ambiente si è dotato di un codice etico. Nei Principi di  responsabilità sociale si legge che:

“2.6.1. Consorzio Lavoro Ambiente condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell’integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l’utilizzo di lavoro irregolare.

2.6.2. Il Consorzio condanna l’utilizzo di lavoro infantile e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro.

2.6.3. Il Consorzio condanna l’utilizzo di “lavoro obbligato” e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro.

2.6.4. Il Consorzio s’impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre.

2.6.5. Il Consorzio s’impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati.

2.6.6. Il Consorzio s’impegna a non effettuare alcun tipo di discriminazione.

2.6.7. Il Consorzio s’impegna a non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica e mentale, abusi verbali.

2.6.8. Il Consorzio s’impegna ad adeguarsi all’orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali.

2.6.9. Il Consorzio s’impegna a retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.

2.6.10. Il Consorzio s’impegna al rispetto della privacy di dipendenti e collaboratori, mediante l’adozione di modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili che rispettino la legislazione vigente e diano garanzie di efficacia.”;

 

-              il 22 dicembre 2006 è stato sottoscritto il “Verbale di accordo – Intesa sul trattamento economico e normativo dei lavoratori occupati nelle cooperative convenzionate per gli interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale ”. La finalità dell’intesa, si legge, “è volta a dettare, in maniera autonoma e specifica, la disciplina economica e normativa dei lavoratori assunti per lo svolgimento dei lavori socialmente utili e realizzati dalla Provincia autonoma di Trento tramite il Servizio ripristino e Valorizzazione ambientale”;

 

-              l’articolo 10 bis “malattia e infortunio” recita: “Le indennità di malattia e di infortunio a carico, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL, vengono integrate dall’Azienda in modo da corrispondere il 100% della retribuzione netta giornaliera”;

 

-              nel contratto collettivo applicato ai lavoratori del “Progettone” si legge la seguente dichiarazione a verbale in appendice all’articolo 10: “L’anticipo ai lavoratori a tempo indeterminato da parte dei datori di lavoro elle indennità di malattia sarà attivato in virtù della legge 11 marzo 2003, n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio  2006, n. 2 contenete norme in materia di previdenza ed assistenza nel settore agricolo, non appena vi saranno istruzioni INPS per la compensazione delle anticipazioni in sede di dichiarazione mensile e denuncia DMAG, le cooperative avranno cura di procedere analogamente per l’anticipo degli assegni per il nucleo familiare e dell’indennità di infortunio (attivazione art. 70 T.U. n. 1124/1965). Le parti si attiveranno pertanto nei confronti dell’INPS per concordare le modalità tecniche che consentano la piena applicazione di quanto sopra concordato.”;

 

-              risulta allo scrivente che non in tutte le 28 cooperative operanti nei Lavori Socialmente Utili, associate al CLA, le indennità di malattia e di infortunio, rispettivamente a carico dell’INPS e dell’INAIL, vengono integrate dall’azienda in modo da corrispondere il 100% della retribuzione. Alcuni lavoratori, in infortunio, hanno avuto forti riduzioni del proprio stipendio;

 

-              ne consegue che lavoratori che operano nello stesso settore (Lavori Socialmente Utili) in cooperative aderenti allo stesso Consorzio (CLA) hanno trattamenti economici diversi in caso di infortunio;

 

-              risulta allo scrivente che le baracche prefabbricate messe a disposizione dei lavoratori nei vari cantieri sono completamente vuote. In alcuni casi, lavoratori assunti con contratto agricolo pur svolgendo anche lavori edili (opere murarie, strade, parcheggi, cordonate, passerelle, ecc.) devono provvedere autonomamente e a proprie spese al recupero delle attrezzature necessarie (fornello, frigorifero, ecc.) per preparare e consumare dei pasti. Al contrario, i lavoratori assunti con il contratto dell’edilizia possono beneficiare del buono pasto.

 

 

Si interroga

il Presidente della Giunta Provinciale

per sapere:

 

 

1.            se è a conoscenza di quanto esposto in premessa;

 

2.            per quali motivi non in tutte le 28 cooperative operanti nei Lavori Socialmente Utili, associate al CLA, le indennità di malattia e di infortunio, rispettivamente a carico dell’INPS e dell’INAIL, non vengono integrate dall’azienda in modo da corrispondere al lavoratore il 100% della retribuzione;

 

3.            quali motivi hanno impedito e/o impediscono -alle cooperative associate al CLA- di stipulare una convenzione con l’Istituto assicuratore affinché sia anticipata dal datore di lavoro la somma dovuta per inabilità temporanea;

 

4.            se non ritiene una discriminante il fatto che i lavoratori impiegati dalle Cooperative aderenti al CLA in lavori affidati dal Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Trento  beneficiano di diverso trattamento economico in caso di infortunio;

 

5.            se per i lavoratori provenienti dalle liste di mobilità impiegati nel “Progettone” è stata valutata la possibilità di mantenere - anche con una quota parte aggiuntiva a carico del dipendente stesso o in altro modo - una contribuzione previdenziale analoga a quella del precedente impiego al fine di non ridurre i contributi previdenziali e conseguentemente la pensione;

 

6.            quali motivi di carattere normativo e/o economico non hanno finora permesso una “salvaguardia” -come evidenziato al punto precedente- della contribuzione previdenziale e della pensione;

 

7.            quanti lavoratori attualmente impiegati nei “Lavori Socialmente Utili” provengono dalle liste di mobilità;

 

8.            quali lavoratori impiegati nel “Progettone” beneficiano di un contributo o di buoni per la consumazione del pasto di mezzogiorno;

 

9.            quali sono e quali dovrebbero essere le dotazioni/attrezzature delle baracche poste nei pressi dei cantieri che vengono utilizzate dai lavoratori.

 

 

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

 

Cons. Mauro DELLADIO