Trento, 13 novembre 2007

 

 

Al Presidente del

Consiglio Provinciale

dott. Dario PALLAORO

SEDE

 

 

INTERROGAZIONE N.

 

 

QUANTI CITTADINI NON ITALIANI HANNO PERCEPITO

L’ INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

IN PROVINCIA DI TRENTO?

 

Premesso che:

 

 

-               dal sito internet dell’ INPS si rileva che l’indennità di disoccupazione ordinaria è un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.

Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).

Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).

Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’indennità viene corrisposta per 180 giorni. Al disoccupato che ha superato i 50 anni può essere corrisposta fino a 9 mesi.

L’importo è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge.

Per il 2007 tale importo è di 844,06 € elevato a 1014,48 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.826,07 €.

Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione.

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

-         ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti

-         viene avviato ad un nuovo lavoro

-         diventa titolare di pensione diretta

-         viene cancellato dalle liste di disoccupazione

Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria agli uffici Inps più vicini entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Alla domanda devono essere allegati:

-         la dichiarazione del datore di lavoro (modulo DS 22) compilata dall'ultimo datore di lavoro. In alternativa, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva con cui autocertificare le informazioni relative all’ultimo rapporto di lavoro.

-         il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati;

-         la richiesta di detrazioni Irpef.

L'indennità può essere riscossa:

-         con assegno circolare;

-         con bonifico bancario o postale;

-         allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

È in corso di sperimentazione, in alcune città, un sistema di accreditamento diretto dell’indennità di disoccupazione tramite una carta prepagata. L’utilizzo della carta offrirà la possibilità di riscuotere gratuitamente la prestazione, oltre che presso gli sportelli della banca, anche attraverso la rete Bancomat;

 

-               l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:

-         nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);

-         risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 156 giornate.

L’importo è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 830,77 €, elevato a 998,50 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:

-         nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);

-         risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 156 giornate.

L’importo è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 830,77 €, elevato a 998,50 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps (su modulo DS21) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Alla domanda devono essere allegati:

-         la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;

-         la richiesta di detrazioni d'imposta.

L'indennità può essere riscossa:

-         con assegno circolare;

-         con bonifico bancario o postale;

-         allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale;

 

-               sulla domanda di prestazione di disoccupazione dell’INPS modello DS21 si legge nella “Dichiarazione di responsabilità del richiedente”: “Consapevole delle conseguenze civili previste per coloro che rendano false attestazioni, dichiaro sotto la mia responsabilità che le notizie fornite un tutti i quadri della presente domanda, rispondono a verità. Mi impegno inoltre a fornire all’INPS notizie inerenti:

-         Eventuale impugnativa dell’atto di licenziamento;

-         Qualsiasi evento che possa influire sul mio stato di disoccupato (perdita dello stato di disoccupazione, avviamento al lavoro, trasferimento all’estero) e sul diritto a percepire il relativo trattamento.

-        Sono a conoscenza che la mancata o tardiva denuncia delle situazioni sopra indicate comporterà, oltre alle responsabilità civili previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno percepite indebitamente. (...)”;

 

-               per i lavoratori stranieri, l’uscita dal territorio italiano - se non per giustificati e particolari motivi - influisce sullo stato di disoccupazione con la conseguenza che viene a cessare il diritto all’erogazione dell’indennità di disoccupazione;

 

-               è stato segnalato allo scrivente che è prassi diffusa nei lavoratori stagionali licenziati - soprattutto dei Paesi dell’est – chiedere all’INPS l’indennità di disoccupazione e poi tornare - per periodi più o meno lunghi - nel proprio paese di origine violando la normativa vigente e percependo, quindi, indebitamente l’indennità di disoccupazione;

 

si interroga

il Presidente della Giunta Provinciale

 per sapere:

 

1.     se è a conoscenza della situazione esposta in premessa;

 

2.     se non intenda attivarsi presso la competente Direzione provinciale dell’INPS di Trento per conoscere:

·        negli ultimi tre anni, il numero di domande di prestazione di disoccupazione risultate mendaci;

·        quanti cittadini comunitari (non italiani) ed extracomunitari hanno presentato - negli ultimi tre anni - agli Uffici provinciali dell’INPS domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione;

·        i paesi di provenienza dei beneficiari di cui al comma precedente;

 

3.     se non intenda attivarsi presso la competente Direzione provinciale dell’INPS di Trento e presso gli  Uffici provinciali competenti affinché siano aumentati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate per ottenere l’indennità di disoccupazione;

 

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

 

Cons. Mauro DELLADIO