Egregio Signor
Giacomo Bezzi
Presidente del Consiglio provinciale
Palazzo Trentini
Trento, 15 giugno 2005
INTERROGAZIONE N.
PARERE LEGALE
Premesso che:
- sembra esista una discriminazione derivante dalle modalità accertative del requisito reddituale attualmente seguite dalla provincia autonoma di Trento al fine del riconoscimento delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili assoluti dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n.7;
- il motivo del contendere, e degli inevitabili ricorsi, deriva dall’interpretazione se gli importi imponibili IRPEF devono essere considerati al netto o al lordo degli oneri deducibili per spese previdenziali obbligatorie, per spese sanitarie e per no tax area;
- l’applicazione dei redditi complessivi al lordo degli oneri deducibili andrebbe in alcuni casi a precludere il riconoscimento della pensione per gli invalidi civili;
- l’interpretazione corrente dell’Agenzia Provinciale per l’Assistenza e la Previdenza Integrativa fa riferimento ai criteri fissati dalla circolare n. 38 del 15 febbraio 1984 dell’INPS-, ovvero che “il reddito assoggettabile ad IRPEF astrae dal concetto di reddito assoggettato all’imposta stessa, con la conseguenza che debbono computarsi anche quei redditi sui quali, solo per alleviare la pressione di imposta ai singoli soggetti, mediante detrazioni o deduzioni, non si applica materialmente l’imposta.”;
- in conformità all’art. 4 del DPR 28.03.1975 n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica), le leggi emesse dalla Provincia autonoma di Trento in materia di pensioni ed assegni a carattere continuativo in favore degli invalidi civili devono rispettare le norme fondamentali dello Stato concernenti il diritto alla prestazione ed i requisiti soggettivi degli assistibili;
- in tale contesto andrebbe letto e interpretato l’art. 7 comma 1 della L.P. 15.06.1998 con particolare riferimento alle modalità di determinazione del reddito personale annuo assoggettabile all’IRPEF;
- la norma fondamentale dello Stato che determina il requisito economico della prestazione (assegno a carattere continuativo a favore degli invalidi civili) è contenuta nell’art. 14 septies del D.L. 30.12.1979, n.663, convertito con L. 29.02.1980 n. 33: “limite di reddito annuo calcolato agli effetti dell’IRPEF”;
- la Corte suprema di Cassazione con sentenza n. 11122 del 12.12.1996 ha stabilito l’applicazione pratica della citata norma legislativa: “In relazione al limite di reddito previsto dall’art. 14 septies, comma 4, d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, introdotto dalla l. di conversione 29 febbraio 1980 n. 33 va preso in considerazione il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili e specificamente degli interessi passivi di un mutuo, in considerazione sia dell’elemento letterale del riferimento da parte della legge ad importi “calcolati agli effetti dell’Irpef”, sia dell’elemento logico consistente nel rilievo, da un lato, che, se il legislatore ha permesso tale detrazione, è perché riconosce che la contrazione di un mutuo soddisfa bisogni elementari propri della generalità dei cittadini, e, dall’altro, che non è ipotizzabile che il Ministero dell’Interno debba ogni volta disaggregare i dati rilevanti ai fini fiscali per verificare l’ammissibilità o meno delle singole detrazioni, ai fini pensionistici in questione.”;
- anche il Consiglio di Stato (sez. I^), con sentenza 2283 del 14.02.1990 rileva che il limite di reddito previsto dall’arto. 14-septies del D.L. 30.12.1979 n. 663 va determinato con riguardo ai reddito che concorrono a costituire la base imponibile ai fini dell’IRPEF;
- il reddito imponibile, così come definito dalle leggi fiscali, si ottiene detraendo dal reddito complessivo l’importo degli oneri deducibili specificamente individuati dalla legge;
- l’applicazione in Provincia di Trento, per il calcolo del reddito imponibile, dei criteri fissati dalla circolare INPS n. 38 d.d. 15.02.1984 di fatto crea una sperequazione tra il trattamento economico degli invalidi civili della Provincia autonoma di Trento ed il trattamento riservato a tutti gli altri invalidi del territorio nazionale;
si interroga il Presidente della Giunta provinciale
per sapere:
1. se non si intende chiedere un interpretazione autentica che chiarisca in maniera inequivocabile se per il riconoscimento delle provvidenze economiche previste dalla legge 15 giugno 1998, n. 7 debbono essere seguiti i criteri stabiliti dalla circolare n. 38 del 15 febbraio 1984 dell’INPS che per l’appunto stabilisce che il reddito assoggettabile ad IRPEF astrae dal concetto di reddito assoggettato all’imposta stessa, con la conseguenza che debbono computarsi anche quei redditi sui quali, solo per alleviare la pressione d’imposta ai singoli soggetti, mediante detrazioni o deduzioni, non si applica materialmente l’imposta ovvero la normativa fiscale vigente, supportata anche da pronunce della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato che stabilisce che in relazione al limite di reddito previsto, ai fini del diritto alla pensione spettante ai ciechi civili, dall’art. 14 septies, comma 4. d.l. 30 docembre 1979 n. 663, introdotto dalla l. di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 va preso in considerazione il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro Delladio