Al Presidente del

Consiglio Provinciale

dott. Mario Cristofolini

SEDE

Trento, 5 aprile 2001

 

INTERROGAZIONE N.

 

 - ASSEGNI FAMILIARI IN PROVINCIA DI TRENTO -

 

 

Premesso che:

 

-        con circolare n. 110 del 17 aprile 1992 avente per oggetto: “Assegno per il nucleo familiare. Compatibilità della nuova disciplina con la preesistente normativa in materia di assegni familiari.” l’INPS forniva un riepilogo di tutte le disposizioni riguardanti la decorrenza del diritto all’assegno, l’adeguamento dell’assegno al periodo di paga, la corresponsione per i periodi di prova, di preavviso, ferie e festività e per i periodi di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio;

 

-        nella circolare si legge che: “Il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale dal coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio.)”;

 

-        in particolare, per giungere alla questione di nostro interesse, il punto 10) della citata circolare -Assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio, adozione e malattia del bambino- recita: “L’assegno spetta alla lavoratrice per tutti i periodi di astensione dal lavoro obbligatoria, precedente (due mesi) o successiva (tre mesi) al parto, e facoltativa successiva al parto (fino a sei mesi entro il primo anno di età del bambino) previsti dall’art. 7 , primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.”;

 

-        ora sembra chiaro che l’assegno va corrisposto per intero, non subendo le stesse riduzioni percentuali che vengono operate sullo stipendio nel corso dell’astensione (sia obbligatoria che facoltativa) dal lavoro motivata da gravidanza, puerperio, adozione e malattia bambino. Il silenzio della disposizione sul punto è eloquente. Inoltre, a quanto consta, tali disposizioni sono a tutt’oggi operanti, non avendo la nuova normativa sui congedi parentali innovato la materia;

 

-        parrebbe che per alcune lavoratrici provinciali gli assegni di famiglia, relativi a periodi di astensione obbligatoria o facoltativa per gravidanza e puerperio siano stati decurtati in maniera corrispondente alle riduzioni operate sullo stipendio. Pertanto nel corso dei periodi di astensione obbligatoria, essendo percepito dalla lavoratrice madre l’80% della retribuzione, anche gli assegni venivano liquidati in pari misura; allo stesso modo nel periodo di astensione facoltativa gli assegni venivano corrisposti in misura pari al 30% poiché questa era la percentuale di retribuzione spettante per legge;

 

-        e’ chiaro quindi che, se così fosse, le lavoratrici madri sarebbero state colpevolmente defraudate di un loro diritto riconosciuto dalla normativa statale.

 

Si interroga il Presidente

della Giunta Provinciale per sapere:

 

 

in maniera dettagliata e distinta per le seguenti ipotesi:

a)       lavoratrice madre in astensione obbligatoria;

b)       lavoratrice madre in astensione facoltativa;

c)        lavoratrice madre in astensione obbligatoria assunta con contratto a tempo determinato e con scadenza del contratto durante lo stesso periodo;

1.        qual è la percentuale dell’assegno familiare e dell’indennità in percentuale della retribuzione corrisposta ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento e della Formazione professionale sia in ruolo sia a tempo determinato, dal 1988 ad oggi, e qual è la normativa di riferimento;

2.        qual è la percentuale dell’assegno familiare e dell’indennità in percentuale della retribuzione corrisposta ai dipendenti della Sovrintendenza scolastica, (insegnanti di ruolo, insegnanti assunti con supplenza annuale (fino al 31 agosto), ed insegnanti assunti con supplenza fino al 30 giugno), dal 1988 ad oggi, e qual è la normativa di riferimento;

3.        se, ed in quali casi, quando viene corrisposta l’indennità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, è prevista la riduzione dell’assegno famigliare.

 

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.