Disegno di legge n.192
Modifica della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), in materia di interventi a sostegno dei giovani artisti trentini.
D'iniziativa del consigliere
Mauro Delladio
(Forza Italia)
Presentato il
Assegnato alla …… Commissione permanente
RELAZIONE
La Provincia autonoma di Trento ha regolamentato gli interventi per la realizzazione, la promozione ed il sostegno alle attività artistiche e, più in generale, culturali, attraverso la legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, “Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino”, che disciplina sia le iniziative dirette della Provincia, che può organizzare, assumendosene i relativi oneri economici, manifestazioni culturali d’interesse provinciale, sia le modalità di sostegno – attraverso l’assegnazione di contributi - alle iniziative promosse da associazioni o privati.
Con il presente disegno di legge s’inserisce nella suddetta norma un nuovo articolo, “Interventi a sostegno dei giovani artisti trentini”, che prevede il riconoscimento e la valorizzazione degli artisti trentini che si avvicinano alla pratica delle arti visive, promuovendone l’avvio alla carriera artistica professionale e favorendo la conoscenza delle loro opere. Va messo in evidenza che con l’espressione “giovani artisti” non s’identifica una particolare classe di età, quanto di esperienza artistica. La proposta mira, infatti, a stabilire misure di sostegno e di promozione per tutti coloro che, indipendentemente dall’età anagrafica, ad un certo punto della loro vita, decidono di mettere a frutto particolari talenti artistici, in forma non episodica, e, per tale ragione, meritano l’attenzione e la valorizzazione da parte dell’ente pubblico. È evidente che questi artisti, per così dire, alle prime armi, sono in buona parte anche giovani di età, ma si vuole evitare – e per questa ragione l’articolato non fissa limiti d’età – che persone più anziane, che per le più diverse ragioni non abbiano potuto coltivare una particolare passione artistica, qualora si trovassero nelle condizioni di farlo, non ricevano il giusto sostegno da chi rappresenta la collettività.
Un requisito fondamentale per poter accedere alle provvidenze di questa legge è invece la residenza in un comune della provincia di Trento da almeno due anni per marcare il legame di questi artisti con il territorio: una collaborazione fra Istituzioni locali ed artisti che potrà produrre in futuro un ritorno anche culturale.
Con questo disegno di legge, si prevede, in particolare, la possibilità di organizzare, con un intervento diretto a carico della Provincia, di concerto con il Consiglio provinciale, iniziative culturali ed artistiche e, più in generale, occasioni di visibilità e di formazione per i giovani artisti trentini. Queste occasioni possono consistere nell’allestimento periodico di mostre individuali o rassegne collettive, nella pubblicazione e nella diffusione di pubblicazioni informative, nella documentazione e promozione dell’attività di questi artisti trentini anche fuori del territorio provinciale.
Molti Comuni e Province italiane hanno avviato e realizzato, ormai da anni, progetti che si pongono quale obiettivo interventi ed iniziative in campo artistico e culturale volti a documentare l’attività di giovani artisti e creativi locali, promuovere e sostenere le loro ricerche, creare occasioni di stimolo e confronto con le strutture del mercato privato favorendo l'impegno professionale degli artisti in questione e proporre momenti formativi e di aggiornamento negli ambiti delle arti visive ed applicate.
Le finalità che il presente disegno di legge si propone possono, quindi, essere così riassunte:
· documentare l’attività, realizzare servizi e organizzare attività formative e promozionali a favore dei giovani che operano nel campo della creatività, delle arti e dello spettacolo;
· offrire occasioni per una più vasta conoscenza delle produzioni artistiche giovanili, attraverso iniziative permanenti o temporanee che favoriscano la circolazione di informazioni ed eventi sia a livello nazionale, sia internazionale;
· favorire ed incentivare il rapporto tra produzione artistica giovanile e mercato;
· realizzare progetti di documentazione, promozione, formazione e ricerca di rilievo nazionale ed internazionale finalizzati allo sviluppo artistico e culturale delle nuove generazioni.
Il presente disegno di legge vuole essere una proposta aperta a tutti i contributi e suggerimenti che dovessero pervenire sia all’interno delle Istituzioni che dalla società civile.
Cons. Mauro Delladio
DISEGNO DI LEGGE
Modifica della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), in materia di interventi a sostegno dei giovani artisti trentini
Art. 1
Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino)
1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 1987 è inserito il seguente:
"Art. 8 bis
Interventi a sostegno dei giovani artisti trentini
1. La Provincia riconosce e valorizza l'attività dei giovani artisti trentini nell'ambito delle arti visive e favorisce la conoscenza delle loro opere.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia realizza, in collaborazione col Consiglio provinciale, iniziative culturali e artistiche che possono consistere in:
a) allestimento periodico di mostre sul territorio provinciale dedicate all'esposizione di opere o all'allestimento di progetti specifici di giovani artisti trentini;
b) pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo che promuova l'evento e che illustri e documenti l'attività artistica e le opere dei giovani autori anche al di fuori della provincia;
c) collaborazioni con altri Organi Istituzionali extraprovinciali per la realizzazione di eventi anche itineranti.
3. Tutte le spese per l'organizzazione e la gestione degli eventi sono a carico del bilancio provinciale, comprese quelle di assicurazione e trasporto dei materiali espositivi e di servizio di vigilanza ove necessari.
4. La programmazione e lo svolgimento delle iniziative, manifestazioni e attività previste dal comma 2 sono coordinate con gli interventi che la Provincia assume in base a questa legge.
5. La Giunta provinciale, in collaborazione col Consiglio provinciale, stabilisce con deliberazione le disposizioni di attuazione di questo articolo e fissa in particolare i criteri per:
a) individuare i giovani artisti trentini che possono beneficiare delle iniziative previste da quest'articolo;
b) predisporre una graduatoria e un calendario annuale delle mostre dei giovani artisti trentini aggiornato semestralmente;
c) programmare l'allestimento e lo svolgimento delle mostre in modo da soddisfare la richiesta di partecipazione dei giovani artisti inseriti in graduatoria;
d) individuare locali idonei ad ospitare le mostre anche in relazione alla tipologia delle opere esposte;
e) pubblicare una collana editoriale e diffondere materiale di informazione e documentazione delle iniziative promosse;
f) identificare il Comitato organizzatore e promotore degli eventi.
6. Il Comitato organizzatore e promotore degli eventi è composto da 5 componenti di cui due individuati dalla Giunta provinciale, due dal Consiglio provinciale di cui uno espressione delle minoranze e uno designato dagli Istituti Superiori d’Arte. Il Comitato organizzatore e promotore degli eventi resta in carica tre anni ed i componenti non possono espletare più di due mandati consecutivi.
7. Il Comitato organizzatore e promotore degli eventi deve individuare i giovani artisti considerando equamente le varie forme di espressione artistica contemporanea.
8. Nel dare attuazione a quest'articolo sono comunque rispettate le seguenti direttive:
a) i giovani artisti devono essere residenti in un comune della Provincia di Trento da almeno due anni;
b) la cura dell'allestimento è condivisa tra il curatore della mostra e l'artista;
c) le mostre accolgono simultaneamente non più di tre espositori. Le mostre possono essere personali simultanee e/o legate ad esperienze collettive, di gruppo o di corrente;
d) la domanda di una nuova esposizione può essere formulata non prima del quarto anno dall'esposizione precedente;
e) il giovane artista trentino deve garantire la propria presenza all’esposizione.
Art. 2
Copertura finanziaria
Per le spese di questa legge si provvede con gli stanziamenti già disposti nel bilancio provinciale per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge provinciale n. 12 del 1987.
Cons. Mauro Delladio