Trento, luglio 2007
Proposta di ordine del giorno n.
al disegno di legge del 20 giugno 2005, n. 118 “Disciplina delle attività culturali”
Giovani artisti
Il disegno di legge del 20 giugno 2005, n°118 “Disciplina delle attività culturali” si pone come obiettivi principali: il riordino del settore delle attività culturali per quanto riguarda gli interventi della Provincia; la semplificazione degli interventi sul piano amministrativo e l’innovazione di alcuni aspetti delle attività culturali.
L’affacciarsi sul panorama della produzione culturale di giovani artisti, che nelle varie discipline interpretano fermenti, alimentano visioni e prospettive nuove per la cultura trentina è da tutti considerato particolarmente importante.
I giovani rappresentano una risorsa imprescindibile per i processi di innovazione in tutti i settori, anche per quello culturale.
Il sostegno e la promozione di giovani artisti rappresenta un punto che il disegno di legge sulla nuova disciplina sulle attività culturali sicuramente affronta e non sottovaluta.
Va ricordata soprattutto la previsione contenuta nell’articolo 2 (Obiettivi generali) in cui alla lettera l) è previsto il sostegno ai giovani artisti e lo sviluppo delle nuove professionalità nell'ambito delle attività culturali. Anche l’articolo 10 (Interventi della Provincia) alle lettera e) e h) prevede rispettivamente il “sostegno e promozione delle iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture” e il “sostegno delle nuove professionalità e dell'imprenditorialità in campo culturale, della formazione e dell'aggiornamento degli operatori culturali anche attraverso l'attivazione di corsi formativi e di specializzazione, nonché la concessione di borse di studio e l'organizzazione di tirocini”.
L’impostazione del disegno di legge n°118 è quello di una “legge quadro” che contempla finalità e obiettivi generali e gli strumenti per seguirli, demandando alla normativa secondaria (regolamenti e delibere della Giunta) una più puntuale, articolata e specifica definizione della tipologia dei soggetti e degli interventi da attuare.
Il disegno di legge 10 ottobre 2006, n°192 “(Modifica della legge provinciale 30 luglio 1987 n°12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), in materia di interventi a sostegno dei giovani artisti trentini”, primo firmatario il consigliere Mauro Delladio, intendeva proporre una specifica norma, all’interno dell’attuale legge sulla cultura, la n°12 del 1987, proprio riferita ai giovani artisti individuando alcune tipologie di intervento e le procedure per il sostegno e la promozione delle loro attività soprattutto riferite all’ambito delle arti visive.
Punto importante del disegno di legge n°192 è rappresentato dal coordinamento e dalla collaborazione sistematica, in quest’ambito, con il Consiglio provinciale che negli ultimi anni ha promosso, all’interno dei suoi spazi espositivi, numerose iniziative atte a valorizzare anche i giovani artisti trentini.
Si ritiene necessario ed importante che i punti più significativi del disegno di legge n°192 del 2006 siano recepiti in fase di stesura dei regolamenti e delle deliberazioni di attuazione della nuova disciplina.
In particolare va perseguita la collaborazione e il coordinamento con il Consiglio provinciale per fare in modo che le iniziative riguardanti i giovani artisti trovino una modalità di attuazione, soprattutto sul piano della promozione dei giovani, più efficace.
L’accordo fra i due enti permetterà di dare un’idea che il Trentino si muove in modo coordinato e non dispersivo come molte volte accade di verificare in concreto.
Tutto ciò premesso,
il consiglio della provincia autonoma di trento
impegna la Giunta provinciale
a tenere conto, nell’elaborazione dei regolamenti e degli altri atti di attuazione del disegno di legge 20 giugno 2005, n°118, per quanto riguarda il sostegno e la promozione dei giovani artisti nell’ambito delle arti visive, delle seguenti indicazioni:
1. promuovere e favorire il coordinamento e la collaborazione tra la Provincia e il Consiglio provinciale, anche attraverso la costituzione di un apposito gruppo di coordinamento, per quanto concerne le iniziative riguardanti i giovani artisti.
2. Il sostegno e la promozione dei giovani artisti dovrà tenere conto, in particolare, delle seguenti attività:
a) allestimento periodico di mostre sul territorio provinciale dedicate all'esposizione di opere o all'allestimento di progetti specifici di giovani artisti trentini;
b) la pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo che promuova l'evento e che illustri e documenti l'attività artistica e le opere dei giovani autori, anche al di fuori della provincia;
c) le collaborazioni con altri organi istituzionali extraprovinciali per la realizzazione di eventi, anche itineranti.
3. Per l’individuazione dei giovani artisti da sostenere o promuovere, oltre a considerare la produzione ed esperienza artistica degli stessi, si dovrà prevedere:
a) alla predisposizione di una graduatoria e un calendario annuale delle mostre dei giovani artisti trentini aggiornato semestralmente;
b) alla programmazione degli allestimenti e dello svolgimento delle mostre in modo da soddisfare la richiesta di partecipazione dei giovani artisti inseriti in graduatoria;
c) all’individuazione di spazi idonei ad ospitare le mostre anche in relazione alla tipologia delle opere esposte;
d) alla pubblicazione di una collana editoriale;
e) alla diffusione materiale di informazioni e documentazione delle iniziative promosse.
4. Per l’attuazione di quanto sopra esposto di dovrà tenere conto delle seguanti direttive di massima:
a) i giovani artisti devono essere residenti in un comune della provincia di Trento da almeno due anni;
b) la cura dell'allestimento deve essere condivisa tra il curatore della mostra e l'artista;
c) le mostre potranno accogliere simultaneamente non più di tre espositori; le mostre possono essere personali simultanee o legate ad esperienze collettive, di gruppo o di corrente;
d) la domanda di una nuova esposizione può essere formulata non prima del quarto anno successivo all'esposizione precedente;
e) il giovane artista deve garantire la propria presenza all'esposizione.
Cons. Mauro Delladio