Preg.mo Signor

Giacomo Bezzi

Presidente del Consiglio provinciale

Palazzo Trentini

 

 

Trento, 30 gennaio 2006

 

 

INTERROGAZIONE N.

 

GIOCANDO A BILIARDO SI ELUDONO I VINCOLI

 

 

Premesso che:

 

-       in data 28 dicembre 2005 il Comune di Trento ha rilasciato, al legale rappresentante della società DISAN s.n.c., licenza per gestire un esercizio pubblico di sala biliardo e giochi vari all’insegna “MINI CASINO’” in Trento via Suffragio, n. 23 su di una superficie complessiva di mq. 204,55;

 

-       con tale atto si autorizza: “a gestire l’attività di somministrazione al pubblico di “C-d: bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria  e i prodotti di gastronomiada effettuarsi congiuntamente all’attività prevalente di sala biliardi e giochi vari (…) su di una superficie destinata alla somministrazione di mq. 137,89”;

 

-       tale esercizio pubblico risulta essere immediatamente adiacente, al Bar Caffè Rossini che ha sede in Via Suffragio al civico n. 27. La distanza tra i due esercizi pubblici ”MINI CASINO’” e “Bar Caffè Rossini” è di poche decine di centimetri: una sola tramezza in muratura;

 

-       con deliberazione del Consiglio comunale 18 dicembre 2003 n. 180 sono stati approvati i criteri comunali per l’insediamento dei pubblici servizi. Con tale atto vengono stabilite le distanze minime rispetto agli esercizi pubblici della stessa tipologia e sottotipologia con riferimento ai nuovi rilasci ed ai trasferimenti. L’art 4 stabilisce che: “Nei centri storici della città e dei sobborghi come individuati dal PRG nonché nelle zone a traffico limitato sono fissate le seguenti distanze: (…) Esercizi per la somministrazione di bevande – Tipologia B sub 1) – 30 metri.”;

 

-       l’articolo 6 - Esclusioni - stabilisce che i criteri delle distanze minime non si applicano al rilascio di autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare: “(…) negli esercizi identificati dal comma 1, lett. c) dell’art. 2 della l.p. 14 luglio 2000, n. 9, nei quali la somministrazione al pubblico viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, aventi carattere prevalente, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, cinema, teatri e altri esercizi simili”;

 

-       sulla licenza dell’esercizio pubblico di sala biliardi e giochi vari “MINI CASINO’” si legge che l’insegna ha una superficie complessiva pari a mq 204,55 e che la superficie riservata alla somministrazione di bevande è pari a mq. 137,89 cioè al 67,41 % della superficie totale;

 

 

si interroga

il Presidente della Giunta provinciale

per sapere:

 

 

1.     come deve essere inteso il “carattere prevalente” previsto dall’articolo 2 comma 1 lettera c) della L.P. 14/07/2000, n 9;

 

2.     se quanto sopra esposto trova pieno riscontro nel “carattere prevalente” sancito dalla normativa richiamata nel comma precedente;

 

3.     se non intende sollecitare il Comune di Trento ad attuare una precisa verifica del rispetto della normativa provinciale vigente (L.P. 14 luglio 2000, n. 9) per il caso sopra evidenziato.

 

 

 

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

 

Cons. Mauro Delladio