Preg.mo Signor
Giacomo Bezzi
Presidente del Consiglio provinciale
Palazzo Trentini
Trento, 30 gennaio 2006
INTERROGAZIONE N.
GIOCANDO A BILIARDO SI ELUDONO I VINCOLI
Premesso che:
- in data 28 dicembre 2005 il Comune di Trento ha rilasciato, al legale rappresentante della società DISAN s.n.c., licenza per gestire un esercizio pubblico di sala biliardo e giochi vari all’insegna “MINI CASINO’” in Trento via Suffragio, n. 23 su di una superficie complessiva di mq. 204,55;
- con tale atto si autorizza: “a gestire l’attività di somministrazione al pubblico di “C-d: bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia” da effettuarsi congiuntamente all’attività prevalente di sala biliardi e giochi vari (…) su di una superficie destinata alla somministrazione di mq. 137,89”;
- tale esercizio pubblico risulta essere immediatamente adiacente, al Bar Caffè Rossini che ha sede in Via Suffragio al civico n. 27. La distanza tra i due esercizi pubblici ”MINI CASINO’” e “Bar Caffè Rossini” è di poche decine di centimetri: una sola tramezza in muratura;
- con deliberazione del Consiglio comunale 18 dicembre 2003 n. 180 sono stati approvati i criteri comunali per l’insediamento dei pubblici servizi. Con tale atto vengono stabilite le distanze minime rispetto agli esercizi pubblici della stessa tipologia e sottotipologia con riferimento ai nuovi rilasci ed ai trasferimenti. L’art 4 stabilisce che: “Nei centri storici della città e dei sobborghi come individuati dal PRG nonché nelle zone a traffico limitato sono fissate le seguenti distanze: (…) Esercizi per la somministrazione di bevande – Tipologia B sub 1) – 30 metri.”;
- l’articolo 6 - Esclusioni - stabilisce che i criteri delle distanze minime non si applicano al rilascio di autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare: “(…) negli esercizi identificati dal comma 1, lett. c) dell’art. 2 della l.p. 14 luglio 2000, n. 9, nei quali la somministrazione al pubblico viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, aventi carattere prevalente, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, cinema, teatri e altri esercizi simili”;
- sulla licenza dell’esercizio pubblico di sala biliardi e giochi vari “MINI CASINO’” si legge che l’insegna ha una superficie complessiva pari a mq 204,55 e che la superficie riservata alla somministrazione di bevande è pari a mq. 137,89 cioè al 67,41 % della superficie totale;
si interroga
il Presidente della Giunta provinciale
per sapere:
1. come deve essere inteso il “carattere prevalente” previsto dall’articolo 2 comma 1 lettera c) della L.P. 14/07/2000, n 9;
2. se quanto sopra esposto trova pieno riscontro nel “carattere prevalente” sancito dalla normativa richiamata nel comma precedente;
3. se non intende sollecitare il Comune di Trento ad attuare una precisa verifica del rispetto della normativa provinciale vigente (L.P. 14 luglio 2000, n. 9) per il caso sopra evidenziato.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro Delladio