Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Dario PALLAORO
SEDE
INTERROGAZIONE N.
VENDITA DI GIORNALI:
RITARDI NEL RECEPIMENTO DELLA NORMA NAZIONALE
Premesso che:
- l’art. 52 al “Titolo VIII Rivendite di giornali e riviste” della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 “Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento” stabilisce che:
“Il rilascio delle autorizzazioni per le rivendite di giornali e riviste deve avere come obiettivi l'economica gestione della distribuzione, l'incremento della diffusione di tale pubblicazione e la parità di trattamento fra le varie testate.
I piani comprensoriali di politica commerciale ed i piani comunali di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale - per i comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 7 - programmano la localizzazione dei punti ottimali di vendita in conformità alle direttive fissate dal piano provinciale di politica commerciale nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per i comuni con popolazione superiore a quella fissata nel piano il numero dei punti vendita sarà proporzionato agli abitanti residenti distribuiti sul territorio, in relazione alle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o circoscrizione;
b) per le zone turistiche può essere previsto il rilascio di autorizzazioni stagionali;
c) per i nuclei abitati di minore entità e per le zone rurali e montane, si terrà conto in modo particolare delle condizioni di accesso;
d) saranno previsti punti vendita in località con particolare frequenza di pubblico, quali stazioni ferroviarie e di autolinee, strade di grande traffico, luoghi destinati a ritrovi o manifestazioni artistiche, sportive, grandi centri commerciali al dettaglio.
Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci in conformità ai piani di cui al secondo comma del presente articolo.
Qualora non vengano presentate domande per la gestione dei punti ottimali di vendita possono essere autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio con preferenza alle rivendite di generi di monopolio, librerie, agli esercizi della grande distribuzione, agli alberghi e pensioni.
Non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita di quotidiani o periodici di partito, di sindacato e di enti di culto nelle sedi dei medesimi o tramite l'opera di volontari ambulanti a scopo di propaganda sindacale, politica o religiosa;
b) per la vendita nelle sedi delle società editrici, delle loro redazioni distaccate, di associazioni culturali, sportive o di beneficenza, di giornali, periodici o bollettini editi dalle medesime;
c) per la vendita di pubblicazioni periodiche a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;
d) per la vendita tramite apparecchi automatici e per la consegna porta a porta curata dall'editore o dai titolari delle autorizzazioni di vendita in sede fissa.
È vietato l'affidamento in gestione a terzi delle rivendite.
L'inosservanza dell'obbligo di assicurare la parità di trattamento fra le varie testate comporta la revoca dell'autorizzazione.
Per quanto non diversamente disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.”;
- il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 ”Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108” stabilisce che:
“1. Àmbito di applicazione e definizioni.
Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
2. Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.
1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all’articolo 3. Per i punti di vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all’articolo 6.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto.
5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.
6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
3. Esenzione dall'autorizzazione.
1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
4. Parità di trattamento.
1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'àmbito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
5. Modalità di vendita.
1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.
6. Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita.
1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:
a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;
b) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.
2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Gli stessi comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1.
3. In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto. (...)”;
- l’approvazione del Decreto legislativo sopra richiamato ha permesso, a molti Comuni italiani, di concedere in deroga alla localizzazione comunale ottimale dei punti di vendita l’apertura dei cosiddetti “esercizi interni”, ovvero la concessione di autorizzazioni per la rivendita di giornali e riviste all’interno, ad esempio, di campeggi organizzati e di villaggi turistici. In vari comuni, tali autorizzazioni sono inderogabilmente connesse alle strutture cui sono abbinate e decadono automaticamente qualora venga a cessare il legame fisico e funzionale tra l’esercizio interno e la struttura al cui servizio esso è destinato;
- in Provincia di Trento molti operatori del settore turismo lamentano l’impossibilità di poter vendere, ad esempio, all’interno di un campeggio e per il solo periodo di apertura dell’esercizio dello stesso, quotidiani e riviste per dare un maggiore servizio alla clientela;
si interroga
il Presidente della Giunta Provinciale
per sapere:
1. se è a conoscenza di quanto esposto in premessa;
2. se è mai stata valutata la possibilità di modificare, magari abrogando il Titolo VIII “Rivendite di giornali e riviste” della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 “Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento” la normativa vigente in Provincia di Trento recependo quanto contenuto nel D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 ”Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108” permettendo così ai Comuni, come avviene nelle altre Regioni italiane, di concedere l’autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste anche all’interno di campeggi organizzati e villaggi turistici;
3. in caso risposta affermativa al punto precedente i tempi previsti per le modifiche delle norme provinciali.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO