Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Dario PALLAORO
SEDE
INTERROGAZIONE N.
Vendita giornali: ritardi nel recepimento della norma nazionale n.2
Premesso che:
- con l’interrogazione n. 2534 del 18 giugno u.s. dal titolo: “Vendita giornali: “Ritardi nel recepimento della norma nazionale” chiedevo, tra l’altro, se dalla Giunta provinciale, fosse “mai stata valutata la possibilità di modificare, magari abrogando il Titolo VIII “Rivendite di giornali e riviste” della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 “Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento” la normativa vigente in Provincia di Trento recependo quanto contenuto nel D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 ”Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108” permettendo così ai Comuni, come avviene nelle altre Regioni italiane, di concedere l’autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste anche all’interno di campeggi organizzati e villaggi turistici”;
-
- nella risposta dell’Assessore prot. n. 37698 del 4 settembre, tra l’altro, si legge: “(...)per ciò che riguarda le rivendite di giornali e riviste all’interno dei campeggi, riservate agli utenti dei campeggi medesimi, ai fini della risoluzione della questione può rivelarsi utile altresì un intervento normativo all’interno della specifica disciplina di settore (L. P. 13 dicembre 1990 n. 33 “Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali”) così come del resto è già avvenuto in passato, con riferimento agli esercizi alberghieri, attraverso l’articolo 8 coma 10 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (“Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale”). La richiamata disposizione difatti consente la fornitura di giornali e riviste (oltre che di pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli) alle persone alloggiate negli esercizi alberghieri rispetto ai quali il titolare abbia ottenuto l’autorizzazione (all’apertura, trasferimento o ampliamento degli stessi).
Si tratterebbe perciò di prevedere un’ “apertura” simile pure rispetto ai campeggi, i quali si caratterizzano anch’essi per il fatto di essere “esercizi ricettivi”. Una simile previsione sarebbe infine in armonia con la disciplina nazionale ed in particolare con il disposto dell’articolo 9 comma 1 della Legge 29 marzo 2001 n. 135 (“Riforma della legislazione nazionale del turismo”); quest’ultima norma, nel prevedere che il rilascio della necessaria autorizzazione per l’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi “abilita (…) alla fornitura di giornali, riviste, (…) alle persone alloggiate”, non opera un distinguo tra le diverse forme di ricettività.
L’opzione da ultimo evidenziata è attualmente al vaglio dell’Esecutivo provinciale.”
- l’approssimarsi della stagione turistica estiva e la già richiamata necessità di poter offrire anche agli ospiti dei campeggi la possibilità di acquistare, all’interno della struttura ricettiva, giornali e riviste pone la necessita di conoscere i tempi certi per l’introduzione delle modiche alla normativa provinciale di riferimento;
- alla luce della risposta dell’assessore competente, in diverse occasioni ho sollecitato i competenti Uffici per ricordare il problema e per avere risposte certe ma, ad oggi, non ho ricevuto alcun riscontro;
si interroga
il Presidente della Giunta Provinciale
per sapere:
1. in relazione alla risposta all’interrogazione sopra menzionata, quali opzioni sono al vaglio dell’Esecutivo provinciale;
2. i tempi per la modifica della normativa provinciale di riferimento al fine di consentire anche ai campeggi di vendere giornali e riviste e se, soprattutto, tale modifica sarà operativa per l’imminente stagione turistica estiva.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO