Consiglio della Provincia
Autonoma di Trento
DISEGNO DI LEGGE
ISTITUZIONE DELLISTITUTO TRENTINO PER
LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO NEL SETTORE ALIMENTARE (I.T.F.A.S.A.)
Diniziativa del Consigliere
Provinciale Mauro DELLADIO
PREMESSA:
Questo disegno di legge non è MAI stato
depositato, sebbene abbia avuto il parere positivo delle categorie interessate, perché
non sarebbe mai arrivato alla discussione dellAula a causa della paralisi del
Consiglio provinciale.
"ISTITUZIONE DELLISTITUTO
TRENTINO
PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
NEL SETTORE ALIMENTARE I.T.F.A.S.A."
Uno degli scopi fondamentali di
unistituzione democratica è sicuramente quello di assicurare adeguate opportunità
di istruzione, accessibili a tutti i cittadini.
Con il termine istruzione non si intende
semplicemente richiamare lattenzione sulla necessità di alfabetizzare, ma anche
sulla formazione dei giovani che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro.
La globalizzazione dei mercati obbliga
oggi le imprese che vogliono mantenersi competitive a compiere uno sforzo straordinario in
termini di investimenti sulla qualità delle risorse umane e sulla professionalità di
tutti gli operatori.
Daltra parte sono notevoli e sempre
più evidenti le difficoltà di ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese del
Trentino, soprattutto nel settore alimentare. Il risultato è che molti giovani che si
affacciano sul mondo del lavoro non prendono neppure in considerazione lipotesi, o
perché impreparati o perchè completamente inesperti, di esercitare una professione in
questo campo: si pensi, ad esempio, al settore della panificazione, nel quale più
evidente è, in prospettiva, la sofferenza delle imprese, i cui titolari dubitano che dopo
di loro vi possa essere un futuro per le aziende.
Per dare al consumatore un prodotto
qualitativamente appetibile e per colmare in provincia di Trento un vuoto formativo, è
oggi particolarmente avvertita tra gli operatori la necessità di organizzare per gli
addetti corsi di aggiornamento che tengano alta la professionalità della propria
categoria.
Purtroppo chi è interessato a sviluppare
una professionalità nel settore alimentare è costretto a recarsi fuori provincia per
soddisfare lesigenza di formazione e specializzazione, perchè gli istituti e le
scuole oggi esistenti in Trentino sono prevalentemente preposti ad altri settori.
La Provincia autonoma ha, peraltro,
competenza primaria nel campo della formazione professionale e può intervenire
efficacemente per colmare questo vuoto con idonei strumenti legislativi adeguati.
In Trentino esistono diversi Istituti che
preparano i giovani ad inserirsi nei macrosettori dellIndustria e Artigianato
(meccanica di base, elettricità, tornitura, controllo numerico delle macchine
industriali), dellAlberghiero e della Ristorazione, del Terziario (amministrazione,
lavori dufficio e commercio), dei Servizi alla Persona (acconciatura ed estetica),
dellAbbigliamento e della Grafica.
Non esistono invece Istituti o centri di
formazione professionale che curino lo sviluppo e la specializzazione nei settori
alimentari, i quali hanno peraltro conosciuto una rapida evoluzione nel corso degli ultimi
anni, fino ad assumere un certo rilievo nel contribuire alla formazione del P.I.L.
Trentino.
Cè oggi, pertanto, lesigenza
di promuovere opportunità formative nei settori della panificazione, della lavorazione
della carne, della raccolta dei prodotti ortofrutticoli, della produzione dei vini e nella
ristorazione collettiva, dato che sul mercato si reperiscono sempre meno addetti con le
competenze e lesperienza necessaria a mantenere una certa competitività e qualità
dei prodotti.
La Provincia non può dunque ignorare le
specifiche esigenze professionali di tali settori che non devono subire discriminazioni
rispetto ad altri segmenti imprenditoriali. Ciò anche la carenza di formazione e le
insufficienti iniziative esistenti, considerato che la riqualificazione e formazione
continua contribuiscono a creare sacche di disoccupazione, giovanile e non.
Attraverso lI.T.F.A.S.A. (Istituto
Trentino per la Formazione e lAggiornamento nel Settore Alimentare), proposto dal
presente disegno di legge, la Provincia concorre al sostegno delleconomia del
Trentino e ad accrescere il capitale umano nelle imprese alimentari favorendo in tal modo
anche la riqualificazione di parte del personale espulso dai processi produttivi a causa
di esuberi strutturali, personale che, se incentivato e stimolato, potrebbe inserirsi in
attività economiche alimentari. LI.T.F.A.S.A. dovrà inoltre, attraverso seminari,
convegni e conferenze, garantire la completezza delle informazioni e
dellaggiornamento degli operatori ed instaurare forme di collaborazione con soggetti
formativi quali lAgenzia del Lavoro, lAccademia di Commercio e Turismo e le
Scuole professionali presenti in Provincia di Trento.
Il presente progetto mira quindi a
rispondere alla carenza di operatori e di formazione professionale degli addetti del
settore alimentare, anche in ordine alla conoscenza del supporto offerto dalle tecnologie
informatiche che consentono di controllare sempre meglio la gestione e prevedere
landamento della propria attività rendendo autonomo loperatore
nellanalisi economica della propria azienda.
La Provincia concorre allistituzione
dellI.T.F.A.S.A. insieme agli operatori privati attraverso un finanziamento in conto
economico e mettendo a disposizione le proprie strutture e sedi.
AllIstituto è assegnata energia
elettrica di cui allArt. 13 dello Statuto di Autonomia.
Al progetto I.T.F.A.S.A. contribuiscono
finanziariamente lUnione Europea, attraverso il Fondo Sociale Europeo ecc., la
Camera di Commercio, le Associazioni imprenditoriali e le aziende direttamente interessate
alliniziativa il cui apporto è indispensabile anche per registrare
levoluzione delleconomia e delle istanze lavorative e formative del settore
alimentare.
Al fine di contenere i costi di gestione
lIstituto si avvale, ad esclusione del personale docente, di personale comandato
dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti pubblici.
La compartecipazione pubblico-privata può
favorire unefficiente gestione dellIstituto e la managerialità delle
iniziative. Il controllo sia pubblico sia privato contribuirà ad evitare che
lI.T.F.A.S.A. si trasformi nellennesimo "carrozzone" provinciale.
La reale capacità di sviluppo del nostro
territorio, della nostra cultura, e delle nostre Istituzioni dipende anche da risposte
puntuali come questa alle esigenze concrete del tessuto economico e delle imprese.
Articolo 1
- Istituto Trentino per la Formazione e
Aggiornamento nel Settore Alimentare -
- E istituito lIstituto Trentino per la
Formazione e Aggiornamento nel Settore Alimentare (I.T.F.A.S.A.), quale Ente senza scopo
di lucro con personalità giuridica e gestione autonoma, con sede in Trento.
- LIstituto è un Ente pubblico provinciale ed è
sottoposto al controllo della Giunta provinciale.
- I compiti, lorganizzazione ed il funzionamento
dellIstituto sono disciplinati dalla presente legge e dallo statuto.
Articolo 2
- Compiti dellIstituto Trentino per la Formazione e
Aggiornamento nel Settore Alimentare -
- Il settore alimentare comprende le seguenti attività
produttive, artigianali e commerciali o di servizio:
- panificazione, pasticceria e pizzeria (arte bianca);
- lavorazione della carne;
- raccolta dei prodotti ortofrutticoli;
- realizzazione di prodotti di gelateria;
- produzione di vini;
- ristorazione collettiva.
- LIstituto Trentino per la Formazione e Aggiornamento
nel Settore Alimentare ha lo scopo, nelle attività di cui al comma 1 di:
- promuovere la Formazione dei lavoratori:
- riqualificare il personale espulso dai processi produttivi
che voglia inserirsi in attività economiche alimentari;
- aggiornare gli operatori;
- organizzare corsi, seminari, convegni e conferenze;
- avviare e stabilire rapporti di collaborazione con altri
analoghi Istituti o Organizzazioni pubbliche o private operanti nella Formazione
Professionale e del Lavoro.
Articolo 3
- Organi dellIstituto -
- Sono organi dellIstituto:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei revisori dei conti;
- Il Direttore;
Articolo 4
- Consiglio di amministrazione e presidente dellIstituto -
- Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente
dellIstituto e da sei consiglieri scelti tra persone che non si trovino nelle
condizioni di ineleggibilità a consigliere regionale, due dei quali membri sono designati
dalle Associazioni imprenditoriali direttamente interessate
- I componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati
con deliberazione della Giunta provinciale, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, restano in carica per la durata di tre anni e possono essere
riconfermati per una sola volta.
- Con le modalità di cui al comma 2, per il rimanente
periodo di mandato in corso si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di
amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.
- Per la validità delle sedute del Consiglio di
amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio
delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
- Il presidente ed i componenti del Consiglio di
amministrazione sono scelti tra i cittadini in possesso di particolare competenza tecnica
nel settore della formazione.
Articolo 5
- Attribuzioni del Consiglio di amministrazione -
- Il Consiglio di amministrazione è lorgano preposto
alla gestione dellIstituto ed in particolare delibera:
- i programmi annuali, pluriennali e la relazione
sullattività svolta;
- il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale
ed il conto consuntivo;
- gli atti necessari per lorganizzazione fondamentale
dellIstituto;
Articolo 6
- Presidente -
- Il Presidente e il Vicepresidente dellIstituto sono
nominati dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno nella prima riunione.
- Il presidente:
- ha la rappresentanza legale dellIstituto, salvo che
per i casi previsti dallarticolo 8, comma 1, lettera a),;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema dei
programmi annuali e pluriennali, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo
economico annuale e del conto consuntivo;
- vigila sullandamento dellIstituto e
sulloperato del direttore;
- esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di
amministrazione;
- adotta, in casi di necessità e di urgenza e sotto la sua
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da
sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione stesso nella sua prima adunanza
successiva.
- In caso di assenza o impedimento del presidente le relative
funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
Articolo 7
- Collegio dei revisori dei conti -
- Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo
amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dellIstituto. Accerta la
regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle
risultanze dei libri obbligatori e delle scritture contabili.
- Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta
provinciale ed è composto di tre membri di cui uno con funzioni di presidente. Il
collegio resta in carica per la durata di tre anni ed i componenti possono essere
riconfermati una sola volta.
- I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del
Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto; possono inoltre, anche
individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo e richiedere tutti i documenti
dai quali traggono origine le spese.
- I revisori dei conti devono essere iscritti nel registro
dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992. n. 88 (Attuazione
della direttiva n. 84/253/CEE relativa allabilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili).
Articolo 8
- Direttore dellIstituto -
- Il direttore:
- rappresenta lIstituto in giudizio;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione;
- sovraintende allattività dellIstituto e
provvede al suo ordinario funzionamento anche per quanto concerne le spese e i contratti;
- esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal
Consiglio di amministrazione.
- Il direttore è assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato, dopo selezione per titoli ed esami. Il trattamento economico è equiparato al
livello dirigenziale nella Provincia autonoma di Trento.
Articolo 9
- Indennità -
- Al presidente dellIstituto, ai membri del Consiglio
di amministrazione, nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta
unindennità di carica. Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di
missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il direttore. Il
relativo onere è a carico dellIstituto.
- La misura delle indennità di carica è stabilita dalla
Giunta provinciale, nei limiti di cui allarticolo 2, secondo comma della legge
provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, (Compensi ai componenti delle commissioni, Consiglio e
comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento), come modificato da
ultimo dallarticolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.
Articolo 10
- Personale -
- LIstituto si avvale, ad esclusione del personale
docente, di personale comandato dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti
pubblici.
- La pianta organica ed il regolamento sullordinamento
del personale vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione dellI.T.F.A.S.A.
Le relative deliberazioni sono sottoposte al controllo della Giunta provinciale.
Articolo 11
- Finanziamento dellI.T.F.A.S.A. -
- Per il finanziamento delle spese relative alla propria
attività lIstituto provvede:
- con i contributi in conto capitale degli Enti pubblici;
- con i contributi in conto capitale dellUnione
Europea;
- con i contributi (in natura o in denaro) derivanti dalle
sponsorizzazioni;
- con i contributi erogati da aziende, da privati o da
Associazioni.
- quote di iscrizione.
2. AllIstituto è assegnata energia
elettrica di cui allArt. 13 dello Statuto di Autonomia.
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad
assegnare un contributo annuale per il funzionamento dellIstituto sulla base del
bilancio annuale e pluriennale di previsione, del programma annuale e pluriennale
dellattività dellEnte nonché della relazione sullattività svolta e
del conto consuntivo relativi allanno precedente.
Articolo 12
- Bilanci, programmi e controlli della Giunta provinciale -
- Il bilancio preventivo dellI.T.F.A.S.A. e le relative
variazioni, il conto consuntivo, il programma annuale di attività e la relazione
sullattività svolta sono trasmessi alla Giunta provinciale.
- Nei trenta giorni successivi al ricevimento la Giunta
provinciale può annullare il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il programma
annuale in caso di gravi violazioni della legge o dello statuto, ovvero promuoverne il
riesame con richiesta motivata per altre violazioni.
- In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento
degli organi dellistituto o di gravi irregolarità amministrative, la Giunta
provinciale può disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e nominare in
sua vece un commissario, il quale dovrà provvedere allordinaria amministrazione
dellIstituto e promuovere, entro sei mesi successivi alla sua nomina, la
ricostituzione del Consiglio di amministrazione.
Articolo 13
- Statuto dellIstituto -
1. Nel loro funzionamento gli organi
dellIstituto dovranno attenersi alle disposizioni dello statuto, che sarà
predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto allapprovazione della
Giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 14
- Sede -
- La Giunta provinciale, se non ci sono aziende o privati
disponibili, è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dellIstituto,
sulla base di specifiche convenzioni, una sede, gli arredi e le attrezzature occorrenti.
Articolo 15
- Eventuale soppressione dellIstituto -
- In caso di soppressione dellIstituto i beni
dellIstituto passano in proprietà della Provincia autonoma di Trento.
- I beni ed i mezzi messi a disposizione rispettivamente
dalla Provincia autonoma di Trento e da altri Enti o da privati tornano alla piena
disponibilità dei proprietari.
Articolo 16
- Disposizioni finanziarie -
- Per i fini della presente legge è autorizzato lo
stanziamento di Lire _________ a carico dellesercizio finanziario 199_ .
- Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente
apposito stanziamento con legge di bilancio.