Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

DISEGNO DI LEGGE

ISTITUZIONE DELL’ISTITUTO TRENTINO PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO NEL SETTORE ALIMENTARE (I.T.F.A.S.A.)

D’iniziativa del Consigliere Provinciale Mauro DELLADIO

PREMESSA:

Questo disegno di legge non è MAI stato depositato, sebbene abbia avuto il parere positivo delle categorie interessate, perché non sarebbe mai arrivato alla discussione dell’Aula a causa della paralisi del Consiglio provinciale.

"ISTITUZIONE DELL’ISTITUTO TRENTINO
PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
NEL SETTORE ALIMENTARE I.T.F.A.S.A."

Uno degli scopi fondamentali di un’istituzione democratica è sicuramente quello di assicurare adeguate opportunità di istruzione, accessibili a tutti i cittadini.

Con il termine istruzione non si intende semplicemente richiamare l’attenzione sulla necessità di alfabetizzare, ma anche sulla formazione dei giovani che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro.

La globalizzazione dei mercati obbliga oggi le imprese che vogliono mantenersi competitive a compiere uno sforzo straordinario in termini di investimenti sulla qualità delle risorse umane e sulla professionalità di tutti gli operatori.

D’altra parte sono notevoli e sempre più evidenti le difficoltà di ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese del Trentino, soprattutto nel settore alimentare. Il risultato è che molti giovani che si affacciano sul mondo del lavoro non prendono neppure in considerazione l’ipotesi, o perché impreparati o perchè completamente inesperti, di esercitare una professione in questo campo: si pensi, ad esempio, al settore della panificazione, nel quale più evidente è, in prospettiva, la sofferenza delle imprese, i cui titolari dubitano che dopo di loro vi possa essere un futuro per le aziende.

Per dare al consumatore un prodotto qualitativamente appetibile e per colmare in provincia di Trento un vuoto formativo, è oggi particolarmente avvertita tra gli operatori la necessità di organizzare per gli addetti corsi di aggiornamento che tengano alta la professionalità della propria categoria.

Purtroppo chi è interessato a sviluppare una professionalità nel settore alimentare è costretto a recarsi fuori provincia per soddisfare l’esigenza di formazione e specializzazione, perchè gli istituti e le scuole oggi esistenti in Trentino sono prevalentemente preposti ad altri settori.

La Provincia autonoma ha, peraltro, competenza primaria nel campo della formazione professionale e può intervenire efficacemente per colmare questo vuoto con idonei strumenti legislativi adeguati.

In Trentino esistono diversi Istituti che preparano i giovani ad inserirsi nei macrosettori dell’Industria e Artigianato (meccanica di base, elettricità, tornitura, controllo numerico delle macchine industriali), dell’Alberghiero e della Ristorazione, del Terziario (amministrazione, lavori d’ufficio e commercio), dei Servizi alla Persona (acconciatura ed estetica), dell’Abbigliamento e della Grafica.

Non esistono invece Istituti o centri di formazione professionale che curino lo sviluppo e la specializzazione nei settori alimentari, i quali hanno peraltro conosciuto una rapida evoluzione nel corso degli ultimi anni, fino ad assumere un certo rilievo nel contribuire alla formazione del P.I.L. Trentino.

C’è oggi, pertanto, l’esigenza di promuovere opportunità formative nei settori della panificazione, della lavorazione della carne, della raccolta dei prodotti ortofrutticoli, della produzione dei vini e nella ristorazione collettiva, dato che sul mercato si reperiscono sempre meno addetti con le competenze e l’esperienza necessaria a mantenere una certa competitività e qualità dei prodotti.

La Provincia non può dunque ignorare le specifiche esigenze professionali di tali settori che non devono subire discriminazioni rispetto ad altri segmenti imprenditoriali. Ciò anche la carenza di formazione e le insufficienti iniziative esistenti, considerato che la riqualificazione e formazione continua contribuiscono a creare sacche di disoccupazione, giovanile e non.

Attraverso l’I.T.F.A.S.A. (Istituto Trentino per la Formazione e l’Aggiornamento nel Settore Alimentare), proposto dal presente disegno di legge, la Provincia concorre al sostegno dell’economia del Trentino e ad accrescere il capitale umano nelle imprese alimentari favorendo in tal modo anche la riqualificazione di parte del personale espulso dai processi produttivi a causa di esuberi strutturali, personale che, se incentivato e stimolato, potrebbe inserirsi in attività economiche alimentari. L’I.T.F.A.S.A. dovrà inoltre, attraverso seminari, convegni e conferenze, garantire la completezza delle informazioni e dell’aggiornamento degli operatori ed instaurare forme di collaborazione con soggetti formativi quali l’Agenzia del Lavoro, l’Accademia di Commercio e Turismo e le Scuole professionali presenti in Provincia di Trento.

Il presente progetto mira quindi a rispondere alla carenza di operatori e di formazione professionale degli addetti del settore alimentare, anche in ordine alla conoscenza del supporto offerto dalle tecnologie informatiche che consentono di controllare sempre meglio la gestione e prevedere l’andamento della propria attività rendendo autonomo l’operatore nell’analisi economica della propria azienda.

La Provincia concorre all’istituzione dell’I.T.F.A.S.A. insieme agli operatori privati attraverso un finanziamento in conto economico e mettendo a disposizione le proprie strutture e sedi.

All’Istituto è assegnata energia elettrica di cui all’Art. 13 dello Statuto di Autonomia.

Al progetto I.T.F.A.S.A. contribuiscono finanziariamente l’Unione Europea, attraverso il Fondo Sociale Europeo ecc., la Camera di Commercio, le Associazioni imprenditoriali e le aziende direttamente interessate all’iniziativa il cui apporto è indispensabile anche per registrare l’evoluzione dell’economia e delle istanze lavorative e formative del settore alimentare.

Al fine di contenere i costi di gestione l’Istituto si avvale, ad esclusione del personale docente, di personale comandato dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti pubblici.

La compartecipazione pubblico-privata può favorire un’efficiente gestione dell’Istituto e la managerialità delle iniziative. Il controllo sia pubblico sia privato contribuirà ad evitare che l’I.T.F.A.S.A. si trasformi nell’ennesimo "carrozzone" provinciale.

La reale capacità di sviluppo del nostro territorio, della nostra cultura, e delle nostre Istituzioni dipende anche da risposte puntuali come questa alle esigenze concrete del tessuto economico e delle imprese.

Articolo 1
- Istituto Trentino per la Formazione e
Aggiornamento nel Settore Alimentare -

  1. E’ istituito l’Istituto Trentino per la Formazione e Aggiornamento nel Settore Alimentare (I.T.F.A.S.A.), quale Ente senza scopo di lucro con personalità giuridica e gestione autonoma, con sede in Trento.
  2. L’Istituto è un Ente pubblico provinciale ed è sottoposto al controllo della Giunta provinciale.
  3. I compiti, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto sono disciplinati dalla presente legge e dallo statuto.

Articolo 2
- Compiti dell’Istituto Trentino per la Formazione e
Aggiornamento nel Settore Alimentare -

  1. Il settore alimentare comprende le seguenti attività produttive, artigianali e commerciali o di servizio:
  1. L’Istituto Trentino per la Formazione e Aggiornamento nel Settore Alimentare ha lo scopo, nelle attività di cui al comma 1 di:

Articolo 3
- Organi dell’Istituto -

  1. Sono organi dell’Istituto:
  1. Il Consiglio di Amministrazione;
  2. Il Presidente;
  3. Il Collegio dei revisori dei conti;
  4. Il Direttore;

Articolo 4
- Consiglio di amministrazione e presidente dell’Istituto -

  1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell’Istituto e da sei consiglieri scelti tra persone che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità a consigliere regionale, due dei quali membri sono designati dalle Associazioni imprenditoriali direttamente interessate
  2. I componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
  3. Con le modalità di cui al comma 2, per il rimanente periodo di mandato in corso si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.
  4. Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
  5. Il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra i cittadini in possesso di particolare competenza tecnica nel settore della formazione.

Articolo 5
- Attribuzioni del Consiglio di amministrazione -

  1. Il Consiglio di amministrazione è l’organo preposto alla gestione dell’Istituto ed in particolare delibera:
  1. i programmi annuali, pluriennali e la relazione sull’attività svolta;
  2. il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale ed il conto consuntivo;
  3. gli atti necessari per l’organizzazione fondamentale dell’Istituto;

Articolo 6
- Presidente -

  1. Il Presidente e il Vicepresidente dell’Istituto sono nominati dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno nella prima riunione.
  2. Il presidente:
    1. ha la rappresentanza legale dell’Istituto, salvo che per i casi previsti dall’articolo 8, comma 1, lettera a),;
    2. convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
    3. sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema dei programmi annuali e pluriennali, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
    4. vigila sull’andamento dell’Istituto e sull’operato del direttore;
    5. esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di amministrazione;
    6. adotta, in casi di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione stesso nella sua prima adunanza successiva.
  1. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

Articolo 7
- Collegio dei revisori dei conti -

  1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell’Istituto. Accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri obbligatori e delle scritture contabili.
  2. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto di tre membri di cui uno con funzioni di presidente. Il collegio resta in carica per la durata di tre anni ed i componenti possono essere riconfermati una sola volta.
  3. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto; possono inoltre, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
  4. I revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992. n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

Articolo 8
- Direttore dell’Istituto -

  1. Il direttore:
  1. rappresenta l’Istituto in giudizio;
  2. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  3. sovraintende all’attività dell’Istituto e provvede al suo ordinario funzionamento anche per quanto concerne le spese e i contratti;
  4. esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di amministrazione.
  1. Il direttore è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, dopo selezione per titoli ed esami. Il trattamento economico è equiparato al livello dirigenziale nella Provincia autonoma di Trento.

Articolo 9
- Indennità -

  1. Al presidente dell’Istituto, ai membri del Consiglio di amministrazione, nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità di carica. Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il direttore. Il relativo onere è a carico dell’Istituto.
  2. La misura delle indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui all’articolo 2, secondo comma della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, (Compensi ai componenti delle commissioni, Consiglio e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento), come modificato da ultimo dall’articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

Articolo 10
- Personale -

  1. L’Istituto si avvale, ad esclusione del personale docente, di personale comandato dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti pubblici.
  2. La pianta organica ed il regolamento sull’ordinamento del personale vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell’I.T.F.A.S.A. Le relative deliberazioni sono sottoposte al controllo della Giunta provinciale.

Articolo 11
- Finanziamento dell’I.T.F.A.S.A. -

  1. Per il finanziamento delle spese relative alla propria attività l’Istituto provvede:
  1. con i contributi in conto capitale degli Enti pubblici;
  2. con i contributi in conto capitale dell’Unione Europea;
  3. con i contributi (in natura o in denaro) derivanti dalle sponsorizzazioni;
  4. con i contributi erogati da aziende, da privati o da Associazioni.
  5. quote di iscrizione.

2. All’Istituto è assegnata energia elettrica di cui all’Art. 13 dello Statuto di Autonomia.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare un contributo annuale per il funzionamento dell’Istituto sulla base del bilancio annuale e pluriennale di previsione, del programma annuale e pluriennale dell’attività dell’Ente nonché della relazione sull’attività svolta e del conto consuntivo relativi all’anno precedente.

Articolo 12
- Bilanci, programmi e controlli della Giunta provinciale -

  1. Il bilancio preventivo dell’I.T.F.A.S.A. e le relative variazioni, il conto consuntivo, il programma annuale di attività e la relazione sull’attività svolta sono trasmessi alla Giunta provinciale.
  2. Nei trenta giorni successivi al ricevimento la Giunta provinciale può annullare il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il programma annuale in caso di gravi violazioni della legge o dello statuto, ovvero promuoverne il riesame con richiesta motivata per altre violazioni.
  3. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi dell’istituto o di gravi irregolarità amministrative, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale dovrà provvedere all’ordinaria amministrazione dell’Istituto e promuovere, entro sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 13
- Statuto dell’Istituto -

1. Nel loro funzionamento gli organi dell’Istituto dovranno attenersi alle disposizioni dello statuto, che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 14
- Sede -

  1. La Giunta provinciale, se non ci sono aziende o privati disponibili, è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dell’Istituto, sulla base di specifiche convenzioni, una sede, gli arredi e le attrezzature occorrenti.

Articolo 15
- Eventuale soppressione dell’Istituto -

  1. In caso di soppressione dell’Istituto i beni dell’Istituto passano in proprietà della Provincia autonoma di Trento.
  2. I beni ed i mezzi messi a disposizione rispettivamente dalla Provincia autonoma di Trento e da altri Enti o da privati tornano alla piena disponibilità dei proprietari.

Articolo 16
- Disposizioni finanziarie -

  1. Per i fini della presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire _________ a carico dell’esercizio finanziario 199_ .
  2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.