Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini
Trento, 24 novembre 1997
INTERROGAZIONE N.
- ATTIVITA ECONOMICHE
PLURISERVIZI IN ZONE MONTANE.
A QUANDO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE CHE PREVEDE LE AGEVOLAZIONI?-
Premesso che:
- L Art. 22 -Interventi per favorire
linsediamento di attività economiche in zone montane- della Legge provinciale 7
luglio 1997, n. 10 prevede: "1. Al fine di favorire linsediamento ed il
ripristino di attività commerciali nei territori e comuni montani della provincia di
Trento individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le
zone montane), come modificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 513, la Provincia concede
ai comuni carenti di esercizi commerciali, anche per specifiche parti del proprio
territorio, contributi nella misura massima dell80 per cento della spesa sostenuta
per la costruzione e lacquisto di immobili, nonché per lampliamento, la
ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà, da destinare a titolo
gratuito e per il periodo convenuto ad aziende commerciali che ne facciano richiesta.
- Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività
nelle zone di cui all comma 1, purché le iniziative attivate risultino più duna,
compresa quella di tipo commerciale, o che integrano attività già presenti, è assegnato
un premio di insediamento la cui entità è stabilita secondo i criteri fissati dalla
Giunta provinciale in misura non superiore a 50 milioni. Il premio è erogato per il 50
per cento allatto dellavvio dellattività e per il restante 50 per cento
trascorso il primo anno di attività.
(...)
- La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le
modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo."
- molti comuni trentini e privati, dopo lapprovazione
dellarticolo di legge sopra richiamato hanno provveduto urgentemente alla
ristrutturazione di locali atti ad ospitare piccoli esercizi commerciali per fornire
servizi fondamentali alle comunità locali interessate. Il pensiero va, ad esempio, al
Comune di Moena - Frazione di Forno e al Comune di Daiano della Val di Fiemme;
- soggetti economici cooperativi e privati attendono con
entusiasmo il regolamento di attuazione della Legge in argomento per poter potenziare e
migliorare la propria attività e fornire così più servizi agli abitanti dei numerosi
paesi di montagna interessati dallabbandono;
- lex Assessore Benedetti aveva trasmesso a tutti i
Comuni del Trentino una bozza di regolamento di attuazione invitando i Comuni a produrre
osservazioni in merito;
si interroga la Giunta provinciale
per sapere:
- quanti Comuni hanno ancora da trasmettere agli Uffici
provinciali competenti le osservazioni al regolamento di cui alla premessa;
- se non si ritiene urgente accelerare al massimo la
stesura definitiva del Regolamento di attuazione in modo da approvarlo con delibera di
Giunta entro lanno 1997;
- se non si ritiene di applicare i provvedimenti previsti
dalla legge che favorisce linsediamento di attività economiche nelle zone montane
anche alle iniziative ed ai lavori svolti dai Comuni o privati dopo lapprovazione
della suddetta Legge e prima dellemanazione del Regolamento.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO