Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Giacomo BEZZI
SEDE
INTERROGAZIONE N.
Caro il mio parcheggio…
Premesso che:
l’Art. 73 della L.P. n°22 del 5 settembre 1991 recita:
“Spazi per parcheggio.
1. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta provinciale sentita la CUP, determina l'ampiezza degli spazi per parcheggio da riservare nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, avuto riguardo alle varie destinazioni d'uso nonché alla collocazione nel contesto urbano e alla caratterizzazione economica della località.
1-bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 possono essere individuati i casi di esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggio, qualora sia accertata l'oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti; la medesima deliberazione può inoltre stabilire in quali casi la predetta esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti da determinare secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 108, sentito il Consorzio dei comuni trentini.
2. Fino a quando la Giunta provinciale non provvede ai sensi del comma 1, nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi esclusivi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. Per parcheggi esclusivi si intende ad uso esclusivo della nuova costruzione e comunque aggiuntivi a quelli già esistenti nel comune ove la nuova costruzione viene realizzata.
3. Gli spazi di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono quelli previsti dall'articolo 31-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 anche agli effetti di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
4. Ai parcheggi autorizzati ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 83 si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.”
l’Art. 112 della L.P. n°22 del 5 settembre 1991 recita:
“Destinazione dei proventi delle concessioni.
1. I proventi delle concessioni edilizie introitati dai comuni ai sensi della presente legge sono iscritti nei rispettivi bilanci e sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione di aree e di immobili per l'edilizia abitativa, nonché al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
1-bis. Le somme introitate dai comuni ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 73 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici.”
con delibera n°2255 di data 21 ottobre 2005 la Giunta provinciale ha deliberato i criteri per il calcolo degli importi da corrispondere al comune in sostituzione della realizzazione dei parcheggi nei casi sia accertata l’impossibilità oggettiva di reperire gli spazi e le quantità minime per questi ultimi;
la delibera spiega bene i vari passaggi normativi: “ai sensi dell’articolo 73 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m., la Giunta provinciale provvedeva a determinare con deliberazione n. 1559 dd. 17.02.92, come modificata con deliberazioni n. 12258 dd. 03.09.93, n. 1534 dd. 16.6.00 e n. 2930 dd. 10.12.04, l’ampiezza degli spazi di parcheggio da riservare nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, avuto riguardo alle varie destinazioni d’uso.
Con legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 sono state introdotte modifiche al predetto articolo 73, specificando che con la deliberazione citata al paragrafo precedente possono essere individuati i casi di esenzione dall’obbligo di rispettare le quantità minime, nonché i casi in cui la predetta esenzione è subordinata al pagamento al Comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, corrispondente agli spazi prescritti.
Con il presente provvedimento si intende conseguentemente provvedere ad una generale revisione delle determinazioni assunte con la deliberazione n. 1559 dd. 17.2.92 e s.m., predisponendo un nuovo testo normativo, integralmente sostitutivo dei precedenti ed organicamente organizzato in articolato e comprensivo di opportuna relazione integrativa, atta a specificare le novità, nonché a stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere al comune nei casi in cui si ritiene opportuno rendere onerosa l’esenzione dagli standard di parcheggi.
(…)
Per quanto concerne la disciplina dei casi di esenzione onerosa dagli standard di parcheggio ed in particolare i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere ai comuni, si intende fare riferimento al costo di costruzione stabilito ai sensi dell’articolo 108 della L.P. n. 22 del 1991, per la categoria A1/2 - Edilizia residenziale, in cui sono comprese tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo, purché non qualificate di lusso (A3). Il costo di costruzione predetto è aggiornato annualmente e per l’anno 2005 risulta pari ad Euro 231,98. Poiché tale costo di costruzione è applicato anche alle pertinenze di edifici residenziali, si ritiene che lo stesso possa essere applicato anche ai fini della determinazione della somma da corrispondere al comune ai sensi dell’articolo 73, comma 1 bis.
Per la quantificazione della somma complessiva da corrispondere al comune, il valore del costo di costruzione per la categoria A1/2 – Edilizia residenziale, come aggiornato annualmente con la deliberazione di cui all’articolo 108 della L.P. n. 22 del 1991, dovrà essere applicato ad un volume standard teorico di parcheggio determinato, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell’articolo 73, come segue:
a) la superficie a parcheggio da prendere in considerazione per la determinazione del volume standard è pari alla superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, aumentata del 30 % quale superficie convenzionale destinata a spazi di accesso e di manovra, detratta la superficie di un posto macchina; per ciascun posto macchina si considera una superficie standard netta pari a metri quadrati 12;
b) il volume standard è determinato moltiplicando la superficie di cui alla precedente lettera a) per un’altezza standard pari a metri 2,40;
c) il volume così come determinato ai sensi della lettera b) è moltiplicato per il costo di costruzione vigente al momento del rilascio della concessione edilizia o della presentazione della denuncia di inizio di attività titolo, secondo quanto previsto dalle deliberazioni attuative dell’articolo 108 della L.P. n. 22 del 1991.”;
allo stesso modo una settimana dopo (sic!) la Giunta provinciale modifica la delibera sopra richiamata e precisamente la lettera a) del settimo capoverso con: “a) la superficie a parcheggio da prendere in considerazione per la determinazione del volume standard è pari alla superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, aumentata del 30 % quale superficie convenzionale destinata a spazi di accesso e di manovra, con un minimo di metri quadrati 12; per ciascun posto macchina si considera una superficie standard netta pari a metri quadrati 12;”;
dopo un primo periodo di applicazione della norma si può facilmente affermare che:
a) elevato è il costo in carico ai diretti interessati che non possono realizzare posti macchina, soprattutto nei centri storici;
b) gli importi da pagare ai comuni non hanno una differenziazione rapportata alle diverse situazioni e valori urbanistici riscontrabili sul territorio provinciale;
è opinione diffusa che gli importi introitati dai comuni e obbligatoriamente destinati alla realizzazione di parcheggi non siano utilizzati per i fini di cui sopra;
è di questi giorni la notizia che alcuni cittadini di Rovereto, intenzionati ad aprire una nuova attività, si son visti chiedere dal comune ingenti somme al fine di monetizzare la mancata realizzazione di posti auto di pertinenza.
Centoquaranta mila euro per aprire un bar di cento metri quadrati, trentasei mila euro per aprire uno studio professionale o un semplice ufficio!
Tale situazione rischia di frenare o bloccare, tra l’altro, lo sviluppo commerciale nei centri storici. Al contrario deroghe urbanistiche fanno risparmiare centinaia di migliaia di euro di oneri di urbanizzazione alle cliniche private.
Per i provvedimenti legati ai parcheggi ci si maschera dietro il parere favorevole del Consorzio dei comuni mentre per le deroghe urbanistiche dietro un parere del Servizio urbanistica.
pare si possa dire, prendendo spunto da come sono state gestite le problematiche attinenti le polveri sottili, l’urbanistica in senso generale ed i parcheggi di cui sopra, che sia mancata un’attenta valutazione e stima delle conseguenze delle norme licenziate: una insufficienza grave sia in termini di analisi che di aumento della burocrazia che si può sintetizzare con un noto proverbio popolare: “far e desfar l’è tüto en laorar”.
si interroga
il Presidente della Giunta Provinciale
per sapere:
1. se non intenda modificare (ancora) la delibera di attuazione richiamata nella premessa introducendo gli opportuni correttivi per limitare i problemi legati al costo della realizzazione dei parcheggi di pertinenza.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro Delladio