Trento, 25 marzo 2002

 

 

Al Presidente del

Consiglio provinciale

Dott. Mario Cristofolini

Palazzo Trentini

 

INTERROGAZIONE N.

 

DIRITTI DI USO CIVICO A CANAL SAN BOVO

IN VALLE DEL LOZEN

 

Premesso che:

 

-    in un atto di data 16 settembre 1849, sottoscritto in Primiero nel palazzo forestale, l’I.R. Commissione ministeriale ed i rappresentanti del Comune di Canal San Bovo convennero, tra l’altro, che “(…) In generale poi continuerà anche d’ora innanzi secondo la pratica fin qui sussistita la fornitura gratuita dei boschi tanto cessi in proprietà al Comune di Canale, o ad altro Comune, quanto riservati all’Erario, del legname necessario alle Malghe, Masi, e prati si per uso da fuoco che da fabbrica, giacenti nel circuito dei Boschi medesimi. (…)”;

 

-    dal verbale di data 4 giugno 1930 si rileva che il Commissario prefettizio per l’Amministrazione del Comune di Canal San Bovo adottò una deliberazione che riporta: “Rilevato che il Comune ha finora continuato a fornire gratuitamente i legnami e la legna da fuoco in base alla convenzione 26/9 1849 soltanto per i bisogni dei masi della valle del Lozen, mentre gli altri censiti del Comune utenti legnatico d’uso civico sugli altri boschi che formarono oggetto della medesima convenzione furono obbligati a pagare, come pagano, un determinato prezzo, attualmente stabilito in base al Regolamento locale sugli usi civici con deliberazione (…).Visto l’art.5 del Regolamento locale sugli usi civici approvato dalla R. Prefettura in data 28 maggio 1927 anno V, giusta il quale, il diritto al percepimento dei prodotti boschivi in generale è soggetto per tutti indistintamente al pagamento di un determinato prezzo secondo una tariffa che fa parte del Regolamento medesimo. Ritenuto poi giusto trattare tutti alla stessa stregua, in quanto tutti gli abitanti, se hanno i medesimi diritti, devono pur essere assoggettati indistintamente agli stessi obblighi poiché la citata convenzione non fa alcuna particolare riserva per i masi della Valle del Lozen. D’altro canto, considerati gli inconvenienti lamentati da un trentennio in causa di questo differente trattamento fatto ad una piccola parte degli abitanti del Comune ed in vista del forte sperperio di legname nella Valle del Lozen sia per le numerose non necessarie nuove costruzioni, sia pure per il fatto che, appunto perché il legname è gratuito, non si usa la dovuta economia e spesso i legnami vengono impiegati ad altri scopi anche fuori dalla zona dei masi della Valle del Lozen. Ritenuto pertanto necessario sistemare questo affare anzitutto e soprattutto nell’interesse del Comune coll’estendere la tariffa d’uso interno anche per i legnami d’assegno per i bisogni d questi masi e prati posti nella Valle del Lozen oltre il ponte Folga DELIBERA: di estendere, come estende, con decorrenza dal 1/1 1929 in poi, anche a tutta la zona della Valle del Lozen la tariffa dei prezzi per il legname d’uso civico adottata con deliberazione 2 novembre 1928 n.140 ratificata dalla R. Prefettura col provvedimento 26/12 1928 n.62101/III c, tariffa che, salvo revisione in base alle eventuali oscillazioni dei pressi commerciali, sarà in seguito applicata senza eccezioni per tutti i prodotti boschivi spettanti ai censiti per diritto d'uso civico, qualsiasi la località boschiva.";

 

-    in data 30 dicembre 1996 il Comune di Canal San Bovo formulava una richiesta di parere al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per le province di Trento e Bolzano il quale rispondeva con lettera datata 9 gennaio 1998 prot. n.574/97;

 

-    ancora in data 22 dicembre 1998 il Comune di Canal San Bovo chiedeva un altro parere, questa volta al Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento, dal quale riceve risposta in data 18 gennaio 1999 con prot. 8562/1 – C;

 

-    risulta che molti masi insistenti sui Comuni Catastali di Mezzano e Siror, in Val del Lozen, sono utilizzati per periodi limitati da proprietari non residenti né Mezzano, né a Siror, né a Canal San Bovo e che gli stessi masi hanno subito una trasformazione d’uso che ha cancellato l’antica origine agricola della struttura;

 

-    i proprietari delle suddette strutture hanno sempre beneficiato dei diritti di uso civico e non hanno mai pagato gli oneri legati alla gestione del patrimonio al contrario degli altri titolari di diritto di uso civico;

 

-    tale situazione che si è protratta nel tempo, si dice che abbia trovato giustificazione in un “diritto di servitù del fabbricato” (?);

 

 

si interroga il Presidente della Giunta provinciale

per sapere:

 

1. se i proprietari dei masi nella valle del Lozen di cui alla premessa, alla luce delle norme vigenti e considerando il cambio d’uso dei fabbricati e la non residenza degli stessi nei comuni interessati, sono titolari di diritto di uso civico (legname per il mantenimento delle strutture ecc.);

 

2. se i proprietari dei masi di cui alla premessa sono obbligati a versare i corrispettivi per l’amministrazione dei beni gravati da uso civico;

 

3. se è valida l’interpretazione, fornita da alcuni proprietari di masi in val del Lozen, che lega il diritto di uso civico “al diritto di servitù del fabbricato”.

 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.