- Al Presidente del
- Consiglio Provinciale
- Dott. Mario Cristofolini
- SEDE
Trento, 3
febbraio 2000
INTERROGAZIONE N.
Le residenze e le cause
dellAvvocato
Premesso che:
- con delibera n. 81 del 30 maggio
1991 il Consiglio comunale di Vallarsa, vista e richiamata la propria deliberazione
giuntale n. 33 dd. 7.4.1981, vistata dalla G.P. di Trento in data 14.7.1981 sub. N.
10590/2 R, con la quale veniva disposto di locare allavv. Chiocchetti
Giuseppe di Rovereto lex scuola elementare di Matassone, contraddistinta come p.ed.
1335 C.C. Vallarsa, per la durata di 9 anni a decorrere dal 1 ottobre 1981, dietro il
pagamento di un corrispettivo annuo di L. 1.000.000;
- con atto privato n. 10 dd. 1 agosto
1982, veniva ribadito limpegno del locatario in ordine alla realizzazione di alcuni
lavori di miglioria a beneficio del suddetto edificio comunale, con la contestuale
rinuncia, da parte dellAmministrazione comunale, ad ogni e qualsiasi richiesta di
canone per tutto il periodo dellaffittanza in relazione alle opere che fossero state
eseguite dallavv. Chiocchetti Giuseppe nel suddetto immobile;
- con il provvedimento n. 81 del 30
maggio 1991 il Comune di Vallarsa deliberava di:
concedere in
locazione allavv. Giuseppe Chiocchetti di Rovereto, per i motivi esposti in
premessa, lex scuola elementare di Matassone p.ed 1335 C.C. Vallarsa per la
durata di 15 anni e cioè dal 1.8.1991 al 1.8.2006;
- di dare atto che a titolo di
corrispettivo, fissato ai soli fini fiscali in L. 1.840.000 annue il conduttore si impegna
ad effettuare nel predetto immobile, a propria cura e spese, ed entro i primi cinque anni
di locazione i seguenti lavori:
- sostituzione di tutti i serramenti
esterni;
- realizzazione di un impianto di
riscaldamento centralizzato per lintero edificio;
- tutte le opere di normale e
straordinaria manutenzione che si rendessero necessarie nel corso dellaffittanza, al
fine di mantenere a buon livello il grado di vivibilità delledificio;
- di approvare lunito schema di
contratto di locazione, ad uso esclusivamente abitativo, che viene allegato alla presente
deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
- di dare altresì atto che
laffittuario dovrà provvedere al deposito cauzionale di L. 9.200.000, mediante
polizza fidejussoria assicurativa o bancaria corrispondente a 5 anni di locazione del
prezzo di L. 1.840.000 che è stato virtualmente quantificato;
- con la deliberazione della Giunta
comunale n. 101 dd. 11.5.1993 avente per oggetto: Rettifica dello schema di contratto di
locazione dellex Scuola Elementare di Matassone da stipularsi con lavv.
Chiocchetti Giuseppe di Vallarsa, si prende atto che per cause legate anche a disguidi di
natura amministrativa il contratto di locazione non è stato più definito e che, per
converso, il conduttore ha provveduto nel frattempo ad eseguire sia il rinnovo dei
serramenti esterni, sia allinstallazione dellimpianto di riscaldamento,
ragione per cui chiede venga modificata la clausola relativa alla prestazione delle
garanzie e cioè che il Comune sia facoltizzato a richiedere la cauzione di L. 10.000.000
qualora i lavori non dovessero essere iniziati entro 3 anni.
Accertato che
quanto affermato dal conduttore corrisponde a verità, in quanto le opere intraprese sono
state effettivamente portate a conclusione e ritenuto pertanto necessario ed opportuno
apportare allo schema del contratto la sopraindicata modifica.
Ad unanimità di
voti, espressi nelle forme di legge. La Giunta Comunale di Vallarsa delibera:
- di rettificare, per le ragioni
esposte in premessa, lo schema del contratto che il Comune di Vallarsa intende stipulare
con lavv. Chiocchetti Giuseppe di Vallarsa in ordine alla locazione dellex
Scuola Elementare di Matassone p. ed. 1335 C.C. Vallarsa per la durata di 15 anni e cioè
dal 1° agosto 1991 al 31 luglio 2006, sostituendo la clausola del deposito cauzionale di
L. 9.200.000 con la seguente:
art. 7) Per il caso che il
locatore non iniziasse i lavori di cui allart. 4 entro 3 anni dalla presente
convenzione il Comune è facoltizzato a richiedere deposito cauzionale o fidejussione per
limporto di L. 10.000.000.
- lAvvocato Giuseppe
Chiocchetti con una sua nota del 20 ottobre 1997 al Sindaco del Comune di Vallarsa, prot.
n. 6198 del Comune di Vallarsa, comunica che: " (
) a seguito del cedimento
della travatura di sostegno è sprofondato il pavimento della stanza sita al piano terra
della ex scuola di Matassone e necessita quindi di essere sostituita. Nel comunicare la
circostanza anche ai fini dellinizio lavori (si tratta di sostituire lattuale
soletta in travatura di legno con altre in lacero cemento), espongo anche la mia
intenzione di provvedere a tutta la ripavimentazione (con mattonelle di cotto o tipo
cotto-trattate) di tutto il piano terreno e delle scale, che portano al primo piano.
Trattandosi di
lavori piuttosto onerosi (13 15 milioni tra soletta di metri quadri 50 circa, e
copertura di mattonelle per circa metri quadri 100) chiedo che questo vada sostituire
altro intervento già previsto contrattualmente, relativo alla realizzazione
dellimpianto di riscaldamento (che per altro al momento non potrebbe essere
realizzato perché non ancora individuato il luogo dove la sistemanda cisterna potrà
essere alimentabile! (
);
- appare una chiara contraddizione
tra quanto risulta nella delibera n. 101 dd. 11.5.93 della Giunta Comunale di Vallarsa
nella quale si afferma che nel frattempo il conduttore ha provveduto ad eseguire sia il
rinnovo dei serramenti esterni, sia allinstallazione dellimpianto di
riscaldamento e la lettera indirizzata al Sindaco di Vallarsa datata 20 ottobre 1997
dellavvocato Giuseppe Chiocchetti, nella quale chiede che il lavoro di
ripavimentazione vada a sostituire altro intervento già previsto contrattualmente,
relativo alla realizzazione dellimpianto di riscaldamento, che per altro al momento "non
potrebbe essere realizzato perché non ancora individuato il luogo dove la sistemanda
cisterna potrà essere alimentabile!";
- appare chiaro che sin dal 1981 (19
anni!) lavvocato Chiocchetti è impegnato nelle cure dellimmobile ex scuola
elementare di Matassone trascorrendovi inverni freddi senza riscaldamento;
si interroga il
Presidente della Giunta provinciale
per sapere:
- chi è il proprietario tavolare
delledificio ex scuola elementare di Matassone, immobile dato in locazione
allavv. Chiocchetti Giuseppe di Rovereto;
- vista la delibera n. 81 dd.
30.5.1991 del Comune di Vallarsa in cui si evince che lavvocato Chiocchetti è
abitante in Rovereto, mentre in quella n. 101 dd. 11.5.1993 lo stesso avvocato risulta
essere residente nel Comune di Vallarsa, in quale data lavvocato Chiocchetti ha
cambiato la sua residenza e qual è la sua attuale residenza;
- quale spiegazione viene data
allapparente contraddizione che emerge tra quanto contenuto nella delibera n. 101
dd. 11.5.93 della Giunta Comunale di Vallarsa nella quale si afferma che il conduttore ha
provveduto ad eseguire sia il rinnovo dei serramenti esterni, sia allinstallazione
dellimpianto di riscaldamento e la lettera indirizzata al Sindaco di Vallarsa datata
20 ottobre 1997 dellavvocato Giuseppe Chiocchetti, nella quale chiede che il lavoro
di ripavimentazione vada a sostituire lintervento già previsto contrattualmente,
relativo alla realizzazione dellimpianto di riscaldamento, che per altro al momento
non potrebbe essere realizzato perché non ancora individuato il luogo dove la sistemanda
cisterna potrà essere alimentabile;
- se corrisponde al vero che in
località Riva di Vallarsa il Comune abbia concesso in affitto ad una famiglia di
extracomunitari un appartamento, in precarie condizioni, per lesoso importo di
300.000 L/mese;
- quanti rapporti professionali e di
quale entità economica intercorrono tra il Comune di Vallarsa e lo studio legale
dellavvocato Giuseppe Chiocchetti di Rovereto;
- se non ritenga imbarazzante che il
Sindaco di Vallarsa lochi al proprio avvocato difensore una residenza comunale e
contestualmente affidi allo stesso un certo quantitativo di vertenze legali;
- se non ritenga verificare, a fronte
del corretto valore dellimmobile stimato oltre 200 milioni a prezzi vigenti di
mercato, le corrette modalità di iscrizione nei bilanci comunali e nei conti consuntivi
degli introiti derivanti dal contratto di locazione e dalle migliorie apportate;
- se non ritenga a fronte
dellobbligo, posto in capo agli Amministratori comunali di presentare le
dichiarazioni dei redditi, di informare lAutorità competente sulla detenzione nella
disponibilità del predetto Amministratore pubblico di un immobile dichiarato quale prima
casa a fronte di quelli risultanti in atti contabili.
A norma di
regolamento si chiede risposta scritta.