Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Rag. Marco GIORDANI
Palazzo Trentini

Trento, 25 febbraio 1998

INTERROGAZIONE N.

CITTADINI DI SERIE "A" E "B" A VIGOLO VATTARO

Premesso che:

  • Nel primo documento, di data 15 ottobre 1996, egli interrogava il sindaco facendo presenti le circostanze di seguito elencate: "(...)
    1. Che la C.E. (Concessione Edilizia) n. 52/90 di data 23/7/90 è stata rilasciata in contrasto alle più elementari normative urbanistiche in vigore e, quantomeno, qualora ne ricorresse il caso, quelle di salvaguardia.
    2. Che in particolare il fabbricato richiesto è stato ingiustamente autorizzato ed effettivamente realizzato a ridosso della fascia di rispetto stradale per una larghezza di cinque metri su tutto il fronte prospiciente via Baloti.
    3. Che la superficie totale del lotto dichiarata (quella catastale) di mq. 1536,00 era invece di mq.1431,03 con una differenza, quindi, di ben 104,97 mq.
    4. Che la superficie da escludersi, per futuro esproprio, ai fini urbanistici era stata dichiarata pari a mq. 145,00 mentre di fatto era di mq.195,98 con una differenza quindi di altri 50,98 mq.
    5. Che le differenze contestate ai precedenti punti 3 e 4 sono state rilevate dal R.U.T.C. (Responsabile Ufficio Tecnico Comunale) in sede di istruzione della pratica e che quindi i componenti della C.E.C. (Commissione Edilizia Comunale), compreso il Sindaco, ne erano a perfetta conoscenza. Ciò nonostante, tutti hanno inteso sorvolare ritenendo che la questione passasse inosservata ai profani!
    6. Che, inoltre, il volume di mc. 116,690 dichiarato da doversi detrarre nel relativo calcolo, in quanto interrato, allo stato presente è completamente fuori terra. Infatti sul profilo B-B’ il terreno non aderisce affatto alla facciata est del fabbricato.
    7. Che, quindi, prescindendo dalla circostanza impediente considerata al punto 1 anche il volume ammissibile, posto che l’indice urbanistico è stato utilizzato al millesimo (1,999!!!) risulta in esubero dei seguenti termini: mq.(104,97 +50,98) x 2 mc/mq + 116,690 mc. = mc.428,59
    8. Che, ancora, un accesso, parte dell’area destinata a parcheggio (standard urbanistici) e la localizzazione del deposito R.S.U. erano stati previsti nell’area soggetta ad esproprio!
    9. Che pertanto la suddetta C.E. manca totalmente dei requisiti di legittimità e che, nonostante la loro chiara evidenza, nessuno si è attivato per impedire un ingiusto favoritismo, ma che anzi, sotto una pesante coltre di silenzio si sia teso a coprire il fatto perché passasse inosservato!
    10. Che in altri casi, ben diverso è stato l’atteggiamento del Sindaco, della C.E.C. e del R.U.T.C. ad esempio:
    1. Che le concessioni edilizie n. 24/93 d.d. 11/03/1993 e n. 61/94 d.d. 30/05/1994 sono state rilasciate in contrasto alle più elementari normative urbanistiche in vigore.
    2. Che i lotti residenziali a disposizione, dichiarati con superfici superiori a mq. 400, erano invece ampiamente inferiori.
    3. Che la tesi cui al punto precedente è sonoramente confermata, ad esempio, dal certificato di destinazione urbanistica (redatto dal R.U.T.C. e firmato dal Sindaco) rilasciato ufficialmente in data 07/10/1992 ed allegato agli atti cui al G.N. 3065/93 presso l’Ufficio Tavolare di Trento.
    4. Che da un rigoroso calcolo operato dal sottoscritto (Luigi Bortolameotti), sulla scorta delle misure reali indicate nel sopracitato frazionamento, si sono ottenuti i seguenti risultati:
    descrizione parte superficie percentuale
    lotto residenziale C.E. 24/93 mq 360.50 ca. 32.01%
    lotto residenziale C.E. 61/94 mq 283.50 ca. 25.18%
    viabilità (prolungamento stradina
    parallela via Baloti) mq . 50.00 ca 4.44%
    zona agricola normale (parte
    ad ovest e striscia a nord) mq 432.00 ca. 38.37%
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    A PAREGGIO mq.1126.00 ca. 100.00%
    1. Che, quindi, a proposito del risultato del calcolo cui al punto 3 pertinente al lotto concernente la C.E. 61/94, risulta addirittura inferiore a quello operato dal sottoscritto in base alle misure reali!
    2. Che inoltre, in base ai disegni di progetto depositati in Comune, l’edificio sempre afferente la C.E. 61/94 non rispetta la distanza di ml. 5,00 dal prolungamento della stradina interposta alla proprietà Campestrini e Zamboni S.
    3. Che dal riscontro con il citato tipo di frazionamento si possono riscontrare le seguenti considerazioni:
    1. Che quindi, in dipendenza di quanto sopra esposto, i nuovi fabbricati sono stati realizzati per almeno la metà sulla zona agricola normale. Circostanza, questa, assolutamente inammissibile dal R.E.C. dei FESSI, ma evidentemente ammessa da quella dei FURBI!
    2. Che le parti interessate alle Concessioni edilizie in oggetto, direttamente o indirettamente erano componenti della stessa C.E.C. o fortemente imparentati con qualcuno di essi (seppur protetto da una botte di ferro!).
    3. Che il R.U.T.C. ed il Sindaco, rispettivamente estensore e firmatario del certificato di destinazione urbanistica citato al punto 3. erano le stesse persone che hanno rispettivamente istruite le pratiche edilizie in oggetto e rilasciate le relative Concessioni edilizie!
    4. Che in altri casi, ben diverso è stato l’atteggiamento del Sindaco, della C.E.C. e della R.U.T.C. - ad esempio:

    Inoltre, premesso che:

    "1. In merito al mancato rispetto della fascia di rispetto stradale si sottolinea piuttosto il rilascio di una concessione edilizia in regime di salvaguardia, senza tenere conto dello strumento urbanistico vigente;

    2. relativamente invece all’assunzione nel progetto di una superficie maggiore di quella reale, non è possibile entrare, allo stato dei fatti, nel merito delle superfici riportate sugli elaborati, in quanto non vi sono dati sufficienti per il calcolo delle stesse: si rimane a disposizione per eseguire rilievo strumentale per la verifica della superficie del lotto."

    e per le C.C.E.E. n°24/93 e n°61/94 con:

    "1. relativamente alla prima contestazione, in base alle verifiche condotte dal sottoscritto, gli edifici di cui alla C.E.24/93 e 61/94 parrebbero ricadere parzialmente in "zona agricola"; ciò in base verosimilmente alla determinazione della zona residenziale basandosi su un’errata planimetria;

    2. relativamente alla seconda contestazione, parrebbe che l’edificio p.ed.907-908 sia ad una distanza maggiore di m.5.00; non così per l’altro edificio. Rimane l’ambiguità di interpretazione dell’articolo 36, comma 12 delle norme di attuazione del PUC."

    SI INTERROGA LA GIUNTA PROVINCIALE
    PER SAPERE

    1. quali provvedimenti si intendono urgentemente adottare per verificare la "illegittimità del titolo concessorio" relativamente ai casi esposti in premessa;
    2. quali provvedimenti si intendono adottare, considerando le leggi urbanistiche vigenti, al fine di ripristinare la legalità e la parità di trattamento fra i cittadini di Vigolo Vattaro;

    A norma di regolamento si richiede risposta scritta

    Cons. Mauro DELLADIO