Trento, 18 gennaio 1997
Al Presidente del
Consiglio Provinciale
rag. Marco Giordani
SEDE
INTERROGAZIONE N.
- NOMINE IN SENO AL CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE DELLAZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI ROVERETO -
premesso che:
- la Provincia autonoma di Trento con nota prot. n.
7015/1-R datata 03.09.1987 segnalava allAmministrazione Comunale di Rovereto, dopo
aver compiuto il controllo di legittimità sulla delibera n.° 223 dd. 20.7.1987
(Approvazione regolamento speciale Az. Farmaceutica Municipalizzata del Comune), la
seguente osservazione: "in merito allart.19 punto 2 a) del Regolamento è
opportuno far osservare che la nomina del direttore Amministrativo dellAzienda,
intesa quale affidamento dello specifico incarico deve comunque essere preceduta da una
selezione interna le cui modalità e criteri dovranno essere precisate nel regolamento
previsto al punto 3) dellart. 20. (...);
- il Regolamento Speciale dellAzienda Farmaceutica
Municipalizzata di Rovereto, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 19 marzo
1990 n. 149 ed esaminato dalla Giunta Provinciale di Trento in seduta del 27 aprile 1990
prot. N. 5339/2-R, Regolamento ripubblicato per la seconda volta dal 23 maggio 1990 al 07
giugno 1990 agli artt. 19 e 20 riporta:
- Art. 19 2° comma "Come previsto dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e finché lAzienda gestisce fino a quattro
farmacie, le funzioni di direttore sono affidate ad un direttore di farmacia
dellazienda applicando le seguenti deroghe al presente titolo III:
- lincarico è attribuito dalla Commissione
Amministratrice, previa selezione interna fra i direttori di farmacia in servizio alla
data della deliberazione che indice la selezione e con modalità e criteri da precisare
nel Regolamento di cui allart. 20 - comma 3°;"
- Art. 20 3° comma "La commissione amministratrice
stabilisce con apposito regolamento interno le modalità di svolgimento delle promozioni,
dei concorsi, delle selezioni e della chiamata diretta.";
- lArt. 58 dal titolo "Incompatibilità, cumulo
di impieghi e incarichi" del Testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dellorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dellarticolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" riporta che "
... Restano ferme altresì le disposizioni di cui (... ) allarticolo 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ..." che prevede: "(disposizioni in
materia di finanza pubblica) Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un
unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro
dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e
altresì incompatibile con lesercizio di altre attività o con la titolarità o con
la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi
con lo stesso. Laccertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di
chiunque vi abbia interesse, allamministratore straordinario della unità sanitaria
locale al quale compete altresì ladozione dei conseguenti provvedimenti. Le
situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. ...";
- risultano componenti del Consiglio di Amministrazione
della Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Rovereto medici dipendenti dellAzienda
per i Servizi Sanitari del Trentino. Tale situazione pare evidenziare chiare posizioni di
incompatibilità;
- è ben vero che loperato dellAzienda
Farmaceutica Municipalizzata (A.F.M.) di Rovereto esula dalla vigilanza della Giunta
provinciale in quanto soggetto al solo controllo del Comune di Rovereto, però si ritiene
opportuno verificare ed eventualmente intervenire;
si interroga la Giunta provinciale per
sapere:
- se lAmministrazione comunale di Rovereto ha
provveduto, e se sì quando e come, ad ottemperare alle osservazioni formulate dal
Servizio EE.LL. della Provincia con lettera prot. 7015/1-R come specificato in premessa al
fine di procedere con selezione interna alla copertura dellincarico di Direttore
Amministrativo dellAzienda Farmaceutica Municipalizzata di Rovereto;
- quali modalità e criteri sono stati adottati per lo
svolgimento della selezione per lassegnazione dellincarico di Direttore
considerato che le modalità ed i criteri suggeriti dalla Provincia di Trento pare non
siano state codificate in un regolamento interno e quali criteri sono stati applicati per
la formazione della Commissione esaminatrice;
- quali motivi stanno alla base dellesclusione dei
farmacisti dipendenti dellA.F.M. dalla selezione per la copertura dellincarico
di cui sopra e quali furono i nominativi dei partecipanti al concorso;
- se gli incarichi conferiti a medici dipendenti
dellAzienda provinciale per i Servizi Sanitari del Trentino sono incompatibili con
il ruolo ricoperto in seno allAzienda Farmaceutica Municipalizzata di Rovereto. In
caso di risposta affermativa quali provvedimenti si intendono adottare in merito;
- quali sono le motivazioni ufficiali che hanno indotto
lAmministrazione a revocare lincarico al dott. Grossi Alessandro da Direttore
dellAzienda Farmaceutica Municipalizzata di Rovereto.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta
Cons. Mauro DELLADIO