Al Presidente del

Consiglio Provinciale

dott. Mario Cristofolini

SEDE

 Trento, 25 agosto 2000

 

INTERROGAZIONE N.

 

COOPERATIVA SERVIZIO CASA, DOLOMIA E DOMKA.

BUCHI MILIARDARI E NESSUNO FA NIENTE!

 

Premesso che:

 

-       l'articolo 2543 del Codice Civile recita: "Gestione commissariale. In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.”;

 

-       la delibera della Giunta provinciale n. 7138 dd. 19/06/98 stabilisce, tra l’altro, che la Giunta provinciale può, per motivi ritenuti di grave necessità, autorizzare la cessione in proprietà degli alloggi prima della scadenza del periodo previsto;

 

-         la preoccupante situazione finanziaria della Cooperativa Servizio Casa è conosciuta da parecchi anni e nel giugno 1997 è stata oggetto di un’interrogazione da parte del sottofirmato;

 

-         nella risposta all’interrogazione, prot. n. 265/INT/97 d.d. 28 novembre 1997 si legge: “(…) era in corso, da parte della Lega Trentina delle Cooperative, la revisione disposta dalla Commissione provinciale delle Cooperative, in data 8 ottobre 1997 il suddetto Ufficio ha comunicato che la citata commissione provinciale per le Cooperative, sulla scorta delle conclusioni revisionali, ha ritenuto di non dover procedere all’assunzione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della Cooperativa Servizio Casa. In particolare dal verbale di revisione emerge che la Cooperativa ha compiuto molti errori di valutazione negli ultimi anni, errori che si sono poi tramutati in aumenti degli oneri passivi, delle sopravvenienze passive ed inadeguatezze dei canoni versati dai soci rispetto ai costi finali delle iniziative. Nello stesso verbale sono contenute indicazioni e consigli che, se seguiti, potranno portare ad una soluzione dei problemi emersi. Non essendo peraltro emersi elementi sufficienti per procedere al commissariamento della suddetta Cooperativa, non si è ritenuto di dover procedere all’assunzione di sanzioni né di dover sospendere l’erogazione dei contributi concessi.”

 

-       l’attuale preoccupazione dei circa 200 soci assegnatari è altresì identificata nello spaventoso deficit annuale (circa 1,0 miliardo) che continua ad aumentare e che ogni tentativo finora attuato non ha dato i risultati sperati;

  

Si interroga il Presidente

della Giunta Provinciale per sapere:

 

1. in seguito alla risposta dell’Assessore all’Urbanistica di data 28 novembre 1997, prot. n. 265/INT/97, all’interrogazione citata in premessa, a distanza di quasi quattro anni dalla prima segnalazione, quali accorgimenti sono stati sollecitati dal Servizio Edilizia Abitativa alla Cooperativa per poter superare le difficoltà finanziarie rilevate;

 2. quali provvedimenti (ad esempio commissariamento) intende adottare la Provincia a tutela dei Soci che si trovano nell’impossibilità di affrontare nuove maggiori spese e vedono sfumare la possibilità di poter godere di un bene primario come la casa;

3.  se non intende promuovere una revisione della cooperativa in esame al fine di individuare le ormai evidenti responsabilità e nel contempo indicare ai soci una possibile soluzione all’annoso problema “Cooperativa Servizio casa”;

 4. se non si intende autorizzare, ai soci che lo richiederanno, la cessione in proprietà degli alloggi prima della scadenza del periodo previsto visto la grave situazione finanziaria in essere;

 5. qual è lo scopo sociale delle società Dolomia S.c.ar.l. e Domka e quali legami intercorrono tra queste società e la Cooperativa Servizio Casa;

 6. il nominativo dei soci fondatori e amministratori delle tre società dall’atto della costituzione;

 7. se gli amministratori delle tre società richiamate ricoprono, o hanno ricoperto, qualche ruolo all’interno della Lega Trentina delle Cooperative o Federazione delle cooperative Trentine;

 8. se non ritiene di interessare l’Autorità Giudiziaria competente al fine di verificare eventuali responsabilità.

  

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.