CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Disegno di legge
Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente disegno di legge ha l’obiettivo di riformare alcune disposizioni della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21, riguardanti i requisiti dei quali devono essere in possesso i soggetti beneficiari di agevolazioni pubbliche provinciali in materia di edilizia abitativa per l’assegnazione degli alloggi o per la concessione di contributi.
Le disposizioni che in particolare sono modificate dal presente disegno di legge concernono le modalità di determinazione del reddito convenzionale familiare. Il limite massimo di tale reddito è fissato annualmente dalla Giunta provinciale, sulla base dei criteri indicati dalla vigente legge 21 del 1992. Sul punto si è da più parti osservato che detta legge contiene norme le quali, nella determinazione del reddito convenzionale familiare, non tengono conto di alcune variabili e di particolari circostanze che producono effetti discriminatori e sperequativi in fase di applicazione. D’altro canto si sono altresì levate critiche anche sul fatto che detta disciplina normativa privilegia una modalità di determinazione della ricchezza familiare che privilegia il fattore reddito piuttosto che quello patrimoniale, dando rilievo solo ai cespiti immobiliari, e non invece ai cespiti “minori”, come ad esempio quelli mobiliari.
Nel dettaglio si sono verificati numerosi effetti negativi in fase applicativa che di seguito si evidenziano concretamente in via esemplificativa.
In moltissimi casi, ripresi con grande clamore anche dai mezzi di comunicazione locali, è accaduto che la vigente normativa abbia imposto di tener conto - ai fini del computo del reddito familiare - del reddito delle persone che abitano assieme agli assegnatari dell’alloggio per ragioni legate a finalità di assistenza a persone anziane, portatrici di handicap o comunque bisognose di assistenza continuativa. E’ noto come in questo campo sia sempre più difficile reperire personale disponibile e come al tempo stesso le strutture siano spesso insufficienti a coprire il fabbisogno, specie con riferimento alle persone anziane, anche in ragione del progressivo invecchiamento della popolazione. In tale contesto è diffusissimo l’impiego di persone provenienti da fuori provincia, frequentemente dall’estero, le quali si inseriscono di fatto nel nucleo familiare anche per ragioni logistiche legate alla necessità del vitto e dell’alloggio. Di conseguenza è necessario che il reddito di tali categorie di persone non venga computato ai fini della determinazione del reddito convenzionale familiare, per non ostacolare necessità di assistenza che assai spesso sono irrinunciabili. Diversamente le famiglie che hanno una necessità di assistenza vengono discriminate in quanto una situazione di difficoltà - cui spesso viene fatto fronte con grandi sacrifici anche economici - viene a rappresentare addirittura una fattore di ricchezza reddituale nella astratta, e nella fattispecie spietata, previsione di legge. Peraltro l’impianto normativo vigente viene senz’altro a favorire il lavoro nero, oltre a disincentivare la cura presso il nucleo familiare di appartenenza delle persone che necessitano di assistenza, mentre è ormai largamente riconosciuto che la cura presso la famiglia è opportuna e da favorire per ragioni umane, culturali, economiche e strutturali.
Numerosissimi sono anche i casi - di minor impatto sulle cronache ma altrettanto sentiti dalla gente - nei quali le modalità di calcolo della ricchezza familiare, privilegiando il fattore reddito e quello dei cespiti immobiliari, vanno a sottovalutare la vera capacità economica del nucleo familiare. Infatti le vigenti disposizioni di legge non consentono di valutare in modo realistico la ricchezza dei beneficiari, avendo riguardo anche ai cespiti “minori”, come ad esempio quelli mobiliari. Ci si riferisce ai casi nei quali un nucleo familiare pur non avendo proprietà immobiliari ed essendo in possesso di redditi modesti, ha in realtà un elevato tenore economico che è rilevabile prendendo in considerazione la disponibilità di veicoli, di titoli, azioni, depositi bancari. Il caso più paradigmatico e clamoroso è quello di coloro che lavorano in nero o addirittura svolgono attività illegali o al limite della legalità. Tali situazioni, caratterizzate ad esempio dalla disponibilità di automobili di lusso da parte di nuclei familiari i quali abbiano un reddito convenzionale modestissimo, giustamente incorrono nella censura e nella critica di chi ha modo di conoscere in via informale ed induttiva la loro reale capacità economica e magari si trova soggettivamente escluso dai benefici o comunque discriminato perché formalmente risulta avere un reddito più alto: in buona sostanza si sente soggetto passivo, come si suol dire, di danno e beffe. Del resto, facendo analogicamente riferimento alle normative fiscali che frequentemente hanno introdotto sistemi induttivi per stabilire presuntivamente un reddito minimo, si ha la conferma della necessità e della possibilità di un intervento teso a rendere giustizia di situazioni di grave sperequazione sostanziale.
La finalità è dunque quella di migliorare la legge 21 del 1992, evitando tali ingiusti effetti applicativi della normativa. In particolare vengono introdotte modificazioni all’articolo 4.
In particolare alla lettera c) del primo comma si specifica che ai fini dell’accesso ai benefici non si tiene conto del reddito delle persone che siano ospiti degli assegnatari dell’alloggio qualora l’ospitalità sia finalizzata a scopi di assistenza, estendendo questa previsione anche ai frequenti casi di collaborazione familiare. Analogamente è modificato il secondo comma del medesimo articolo.
Per ovviare invece al secondo inconveniente, quello relativo alla individuazione della vera e reale capacità economica del nucleo familiare, sempre alla lettera c) del primo comma è fissato il principio in virtù del quale la Giunta provinciale, nello stabilire le modalità e criteri per la determinazione del reddito convenzionale familiare, sia tenuta a garantire una quantificazione effettiva e sostanziale della reale condizione economica del nucleo familiare. Ciò tenendo conto anche della disponibilità di veicoli, non solo in proprietà ma anche in locazione finanziaria (leasing), di titoli, di depositi bancari e ogni altra disponibilità economico patrimoniale.
Trento, gennaio 2002
Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)
Art. 1
Modificazioni all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 34 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, è così modificata:
a) le parole: "il cui reddito convenzionale" sono sostituite dalle seguenti: "la cui condizione economico-patrimoniale e di reddito convenzionale";
b) dopo le parole "limite massimo fissato periodicamente con deliberazione della Giunta provinciale." sono inserite le seguenti: "La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione modalità e criteri tali da garantire una quantificazione effettiva e sostanziale della reale condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare. A tal fine i criteri devono tener conto non solo del reddito ma anche di elementi significativi del patrimonio, come la disponibilità di veicoli, in proprietà o in locazione finanziaria, di depositi bancari, di titoli e di ogni altra disponibilità economico-patrimoniale.";
c) le parole: "Il reddito al quale fare riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino a quando la Giunta provinciale non ha adottato questi criteri e modalità di valutazione, il reddito al quale fare riferimento";
d) dopo le parole "gli emigrati all'estero" sono aggiunte le parole: "Per l’ accesso ai benefici previsti da questa legge e per il calcolo del canone degli alloggi di edilizia abitativa pubblica non si tiene comunque conto del reddito e della condizione economico-patrimoniale delle persone che sono ospiti dei beneficiari o degli assegnatari dell’alloggio, anche in via continuativa e stabile ed ivi residenti, quando l’ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza o collaborazione familiare sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno;".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992, sono aggiunte, in fine, le parole: ", con esclusione dei componenti legati al nucleo familiare da rapporti di lavoro a tempo pieno di assistenza o collaborazione familiare.".
Art. 2
Disposizioni per l'attuazione della legge
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale modifica, in conformità a quanto stabilito da questa legge, le deliberazioni che hanno dato attuazione alla legge provinciale n. 21 del 1992.
2. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione tutto ciò che è necessario per l'attuazione di questa legge.
Art. 3
Abrogazione
1. L'articolo 105 della legge provinciale n. 21 del 1992 è abrogato.
Cons. Mauro Delladio