XIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE 5 aprile 2004, n. 46
Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)
D'iniziativa dei consiglieri Mauro Delladio,
Walter Viola, Nerio Giovanazzi, Flavio Mosconi, Mario Malossini (Forza Italia)
Presentato il 5 aprile 2004
Assegnato alla Quarta Commissione permanente
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
al disegno di legge provinciale concernente Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) Il presente disegno di legge ha l’obiettivo di riformare alcune disposizioni della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21, riguardanti i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti beneficiari di agevolazioni pubbliche provinciali in materia di edilizia abitativa per l’assegnazione degli alloggi. Le disposizioni che in particolare sono modificate dal presente disegno di legge concernono le modalità di determinazione del reddito convenzionale familiare ossia i criteri economici di valutazione dei soggetti beneficiari. La riformulazione della lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 si pone due obiettivi. In primo luogo di riformulare il requisito del reddito convenzionale considerando anche elementi significativi patrimoniali in sintonia con quanto disposto dalla legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3; secondariamente di specificare a livello legislativo e non amministrativo che non sono considerati componenti del nucleo familiare le persone conviventi con il richiedente ovvero gli ospiti, quando la convivenza o l’ospitalità sono finalizzate a scopi di assistenza o collaborazione familiare sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo. L’introduzione della valutazione del reddito familiare convenzionale congiuntamente alla condizione economico-patrimoniale, in riferimento ai principi della legge 1 febbraio 1993, n. 3, consentirebbe di sancire la specificità e l’importanza del “settore casa” rispetto agli altri ambiti cui si applicano i principi della legge n. 3/93. La sola determinazione del reddito convenzionale familiare ha prodotto, in taluni casi, effetti discriminatori e sperequativi in fase di applicazione. Si sono levate critiche sul fatto che detta disciplina normativa comporta una modalità di determinazione della ricchezza familiare che privilegia il fattore reddito piuttosto che quello patrimoniale, dando rilievo solo ai cespiti immobiliari, e non invece ai cespiti “minori”, come ad esempio quelli mobiliari. Numerosissimi sono i casi - di minor impatto sulle cronache ma altrettanto sentiti dalla gente - nei quali le modalità di calcolo della ricchezza familiare, privilegiando il fattore reddito e quello dei cespiti immobiliari, vanno a sottovalutare la vera capacità economica del nucleo familiare. Infatti, le vigenti disposizioni di legge, non consentono di valutare in modo realistico la ricchezza dei beneficiari, avendo riguardo anche ai cespiti “minori”, come ad esempio quelli mobiliari. Ci si riferisce ai casi nei quali un nucleo familiare pur non avendo proprietà immobiliari ed essendo in possesso di redditi modesti, ha in realtà un elevato tenore economico che è rilevabile prendendo in considerazione la disponibilità di veicoli, di titoli, azioni, depositi bancari. Il caso più paradigmatico e clamoroso è quello di coloro che lavorano in nero o addirittura svolgono attività illegali o al limite della legalità. Tali situazioni, caratterizzate ad esempio dalla disponibilità di automobili di lusso da parte di nuclei familiari i quali abbiano un reddito convenzionale modestissimo, giustamente incorrono nella censura e nella critica di chi ha modo di conoscere in via informale ed induttiva la loro reale capacità economica e magari si trova soggettivamente escluso dai benefici o comunque discriminato perché formalmente risulta avere un reddito più alto: in buona sostanza si sente soggetto passivo, come si suol dire, di danno e beffe. Del resto, facendo analogicamente riferimento alle normative fiscali che frequentemente hanno introdotto sistemi induttivi per stabilire presuntivamente un reddito minimo, si ha la conferma della necessità e della possibilità di un intervento teso a rendere giustizia di situazioni di grave sperequazione sostanziale garantendo una quantificazione effettiva e sostanziale della reale condizione economica del nucleo familiare. Si è voluto, inoltre, inserire specificatamente a livello legislativo e non amministrativo la previsione che per l’accesso ai benefici previsti da questa legge e per il calcolo del canone degli alloggi di edilizia abitativa pubblica non si tenga comunque conto del reddito e della condizione economico-patrimoniale delle persone che sono ospiti dei beneficiari o degli assegnatari degli alloggio, anche in via continuativa e stabile ed ivi residenti, quando l’ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza o collaborazione familiare sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo. L’inserimento a livello legislativo dei principi espressi garantisce la loro permanenza e li colloca su di un piano normativo appropriato, non essendo a ciò sufficiente la previsione in deliberazioni giuntali attuative della legge di settore come oggi avviene con la delibera 774 del 4 aprile 2003.
Art. 1
Modificazioni all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituita dalla seguente:
"c) appartenere a un nucleo familiare il cui reddito convenzionale, calcolato considerando la condizione economico-patrimoniale, rientri nel limite fissato periodicamente con deliberazione della Giunta provinciale con riferimento ai principi introdotti dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per valutare la condizione economica del nucleo familiare. I criteri dovranno tener conto anche di elementi significativi del patrimonio quali il possesso di beni mobili registrati e di beni di natura finanziaria. Il reddito al quale fare riferimento è il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo al triennio anteriore all'anno della presentazione della domanda, esclusi i redditi a tassazione separata, salvo quanto previsto dai periodi successivi. Ai fini della determinazione del limite massimo, il reddito imponibile derivante da lavoro dipendente è ridotto del 50 per cento. Per gli agricoltori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di datori di lavoro agricolo o prestatori di lavoro agricolo, il possesso del requisito relativo al reddito è verificato con riferimento ad un reddito convenzionalmente attribuito sulla base di criteri determinati con deliberazione della Giunta provinciale. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione del reddito richiesto per gli emigrati all'estero. Per l’accesso ai benefici previsti da questa legge e per il calcolo del canone degli alloggi di edilizia abitativa pubblica non si tiene comunque conto del reddito e della condizione economicopatrimoniale delle persone che sono ospiti dei beneficiari o degli assegnatari degli alloggi, anche in via continuativa e stabile e ivi residenti, quando l’ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza o collaborazione familiare sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo;".
Art. 2
Abrogazione
1. L'articolo 105 della legge provinciale n. 21 del 1992 è abrogato.
Art. 3
Disposizioni per l'attuazione della legge
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale modifica, in conformità a quanto stabilito da questa legge, le deliberazioni che hanno dato attuazione alla legge provinciale n. 21 del 1992.