ILL.MO
dott. CARLO ALESSANDRINI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
PALAZZO TRENTINI
Trento, 18 aprile 1994
INTERROGAZIONE N.
CONCESSIONE IN SANATORIA VALLE DI SAN NICOLO' - POZZA DI FASSA
Premesso che:
in data 1 agosto 1972 il Signor Cincelli Mario chiese all'Ispettorato distrettuale delle foreste di Cavalese l'autorizzazione a poter effettuare uno sbancamento di terreno sito nel comune catastale di Pozza di Fassa onde costruire una malga ed effettuare lo scavo per le condutture delle acque e che il Comune, sulla domanda per l'esecuzione dei lavori, poneva il nulla osta;
in data 17 agosto 1972 l'Ispettorato distrettuale delle foreste autorizzava gli sbancamenti per la realizzazione della malga e per le condutture delle acque e delle fognature (prot. 1701);
con i sopraccitati permessi, nel 1976, fu eretto sulla p.ed. 758 in C.C. Pozza il manufatto oggetto dell'interrogazione;
in data 28 marzo 1986 la Signora TROTTNER ANNA residente a Pozza di Fassa ha chiesto condono edilizio per il fabbricato presentando domanda di sanatoria al Comune di Pozza (prot. 1155 n. progressivo 0131998807);
in data 29 agosto 1990 la commissione edilizia comunale dà parere favorevole e trasmette la pratica per il conseguimento della sanatoria al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento (prot.n. 4371 dd. 02.10.1990); l'oblazione complessiva è stata determinata in Lire 5.119.000.;
in data 03 febbraio 1992 con provvedimento n. 577 la Giunta provinciale rilascia l'autorizzazione in sanatoria (prot. n. 9779/90 13 II LA);
in data 29 giugno 1992 il Sig. CINCELLI TULLIO (figlio della Sig.ra TROTTNER ANNA) chiede al Sig. Sindaco del Comune di Pozza notizie dettagliate e precise sullo stato dell'iter della pratica di condono edilizio;
in data 20 luglio 1992 il Sig. CINCELLI TULLIO, non avendo avuto risposta sollecita il Sig. Sindaco;
in data 30 luglio 1992, il Sig. CINCELLI TULLIO non avendo ancora risposta dall'Amministrazione comunale invia una terza lettera in cui richiama la previsione disciplinare dell'art. 328 -II° comma - del codice penale;
in data 8 settembre 1992 (prot. 3599/4384) il Sig. Sindaco risponde che:" .... questo comune ha in corso una serie di valutazioni interessanti tutta la Val S. Nicolò in ordine alle quali l'amministrazione comunale si avvale della preparazione e dell'esperienza del prof. Adolfo Angeletti di Torino, che, a lavoro ultimato, redigerà un parere circostanziato. Pertanto, onde non pregiudicare quanto in corso, si ritiene di non rilasciare nel contempo la richiesta concessione edilizia di sanatoria e relativa agibilità, subordinando gli stessi atti al contenuto del parere del prof. Angeletti";
in data 01 febbraio 1993 (prot. n. 232) il Comune di Pozza di Fassa risponde al difensore civico dott. Enrico Bolognani che "questo comune non ha ancora rilasciato la concessione di sanatoria e relativa agibilità in ordine al condono edilizio riguardante il Sig. CINCELLI TULLIO di Pozza in quanto non ancora in possesso dello studio completo inerente la Val S. Nicolò in fase di elaborazione da parte del prof. Angeletti di Torino";
in data 15 febbraio 1993, prot. 197/93, il Difensore civico comunica al Sig. CINCELLI TULLIO che: "Solo recentemente l'Amministrazione comunale di Pozza di Fassa ha risposto ai vari interventi fatti per sollecitare una soluzione positiva della questione da lei segnalataci. Purtroppo, nonostante lufficio avesse manifestato perplessità in ordine al comportamento dell'Amministrazione comunale, questa non ha ritenuto di prestare attenzione ai suggerimenti dati";
in data 05 marzo 1993 la Sig.ra TROTTNER ANNA chiede al Comune di Pozza di Fassa il rilascio della concessione edilizia in sanatoria e della conseguente abitabilità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 - II° comma del codice penale;
in data 19 aprile 1993 l'avvocato MARCO DALLA FIOR rappresentante la `Sig.ra TROTTNER ANNA chiede all'Amministrazione comunale: "Su tali presupposti la invito formalmente a voler rendere il proprio provvedimento, non essendo accettabile che il cittadino venga offeso e mortificato nei suoi diritti da un'inerzia che appare chiaramente immotivata, colpevole ed antigiuridica ";
in data 29 giugno 1993 (prot. n. 3272) l'Amministrazione comunale risponde che: "Per il combinato disposto dall'art. 4 della L.P. 2 settembre1985 n. 16, dell'art. 33 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, l'opera in questione non può essere suscettibile di sanatoria."
Tutto ciò premesso,
SI INTERROGA
LA GIUNTA PROVINCIALE O L'ASSESSORE COMPETENTE
per sapere
se l'autorizzazione in sanatoria della Giunta provinciale rilasciata il 3 febbraio 1992 (n. 577) è condizionante il rilascio da parte del Sindaco della concessione in sanatoria (L.P. n. 16
1985
Art. 10 comma 4) ossia se la concessione in sanatoria sia un atto dovuto da rilasciare al più presto al diretto interessato;
se non ritiene un rifiuto di atti d'ufficio il comportamento tenuto dal Sindaco di Pozza di Fassa nei confronti del cittadino interessato che dal 3 febbraio 1992 aspetta il rilascio della concessione in sanatoria, avendo tutte le carte in regola e perdendo tempo e denaro;
quali provvedimenti si intendono adottare nei confronti dellAmministrazione Comunale di Pozza di Fassa alla luce dei fatti esposti in premessa.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO