Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini
Trento, 8 gennaio 1996
INTERROGAZIONE N.
- Subaffitti milionari di
locali di proprietà dellI.T.E.A.
indebito arricchimento a danno dellIstituto ? -
premesso che:
- nei mesi scorsi sono apparsi sui quotidiani locali
numerosi articoli riguardanti lassegnazione e la vendita di alloggi di proprietà
dellI.T.E.A.;
- come ben si sa, lIstituto Trentino di Edilizia
Abitativa interviene, quale ente pubblico provinciale, a favore delle fasce economicamente
più deboli di popolazione destinando ad esse alloggi con canoni di affitto agevolati
notevolmente inferiori rispetto al mercato;
- per lanno in corso, ad esempio, si prevede la
realizzazione di 577 alloggi con una spesa, per lente pubblico, di 247 miliardi;
- oltre però agli alloggi assegnati a famiglie bisognose,
lI.T.E.A. possiede anche numerosi locali dati in affitto a bar e a negozi gestori
dei quali vengono richiesti canoni di locazione decisamente irrisori che si discostano
notevolmente da quelli di mercato indicati dalle associazioni di categoria;
- le più diverse attività si svolgono in locali che
raramente raggiungono le 200-300 mila lire mensili daffitto. Tale situazione
determina quindi un significativo divario tra i commercianti che usufruiscono di un locale
di proprietà dellI.T.E.A. e quanti, invece, sono costretti a pagare canoni di
locazione che rispecchiano le leggi di mercato;
- lArt. 36 (Sublocazione e cessione del contratto di
locazione) della Legge 27 luglio 1978, n. 392 -Locazione di immobili urbani- recita: "Il
conduttore può sublocare limmobile o cedere il contratto di locazione anche senza
il consenso del locatore (I.T.E.A.), purché venga insieme ceduta o locata
lazienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il
cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni
assunte. ..."
- risulta inoltre, purtroppo, che gli stessi locatari che
pagano poche centinaia di migliaia di lire allI.T.E.A. affittino in sublocazione il
locale stesso a terzi, ricavandone un guadagno che spesso può risultare di alcuni
milioni;
- a quanto sembra lI.T.E.A. ha ora deciso di porre in
vendita i locali di sua proprietà usufruiti per attività commerciali e, dal momento che
lI.T.E.A. stessa ha inviato alcuni anni or sono una richiesta scritta di
disponibilità allacquisto ai suoi affittuari, si presume che questi possano vantare
un diritto di prelazione sullacquisto;
- in data 22 settembre 1995 un quotidiano locale ha
riportato una nota della Presidenza dellI.T.E.A. del seguente tenore: "Con
deliberazione del 22 dicembre 1993 è stato stabilito di non procedere al rinnovo del
contratto di locazione per i locali commerciali "in cessione" al fine di evitare
i vincoli (sei anni più sei anni) posti dal rinnovo dei contratti";
si interroga la Giunta Provinciale
per sapere:
- se non intenda adeguare, utilizzando tutti i mezzi legali
disponibili, gli affitti dei locali di proprietà dellI.T.E.A. per bar e negozi ai
valori effettivi di mercato;
- quanti e quali risultano essere i casi di sublocazione o
cessione di contratto di locali ed alloggi di proprietà dellI.T.E.A. in provincia
di Trento;
- quanti e quali risultano essere, in provincia di Trento,
i casi di sublocazione o cessione di contratto di locali ed alloggi di proprietà
dellI.T.E.A. nei quali il conduttore ha ceduto o locato anche lazienda;
- se tutti i contratti di sublocazione o cessione del
contratto di sublocazione sono stati posti in essere seguendo le norme dellArt. 36
della Legge 27 luglio 1978, n.° 392 ove si prevede "comunicazione al locatore
(I.T.E.A.) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.";
- se lI.T.E.A. nei casi di sublocazione ha mai
richiesto al conduttore copia del contratto di sublocazione e se sì in quali casi;
- se tutti i contratti di sublocazione o cessione del
contratto di locazione prevedono la stessa attività, tabelle merceologiche ecc.,
contemplata nel contratto di affitto fra I.T.E.A. e locatario;
- se lI.T.E.A. ai sensi dellArt. 36 della L. 27
luglio 1978, n. 392 non si è mai opposta nei casi di sublocazione o cessione del
contratto di locazione e se sì in quali casi;
- a quanto ammonti il guadagno complessivo (stima
ipotetica) ricavato da coloro che subaffittano i locali e se il guadagno così ottenuto
non sia da ritenersi un indebito arricchimento perpetrato ai danni dellI.T.E.A. e
come tale considerato "grave motivo" che permette/permetteva lopposizione
alla sublocazione;
- se esiste un diritto di prelazione per lacquisto
dei locali da parte di coloro che hanno sottoscritto il contratto con lIstituto
Trentino di Edilizia Abitativa e quale è il soggetto (locatario o sublocatario) che
beneficia di tale diritto.
- se esiste un diritto di prelazione nei casi di
sublocazione con cambio di attività merceologica e non ritiene che lo stesso dovrebbe
poter essere esercitato solo dal sublocatario in quanto il conduttore cedendo
limpresa dimostra la volontà di cessare lattività commerciale.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO