Al Presidente del

Consiglio provinciale

dott. Dario Pallaoro

Palazzo Trentini

 Trento, 30 maggio 2006

 

INTERROGAZIONE N.

 

 

PANNELLI SOLARI: CONTRIBUTI SI, AUTORIZZAZIONI NO!

 

 Premesso che:

 

 

-       con il documento prot. n. 3300/05-13-II-PGM di data 28 giugno 2005 -a firma dell’Assessore all’Urbanistica e Ambiente della Provincia autonoma di Trento- avente per oggetto: “Deliberazione della Giunta provinciale n. 1835 del 20 luglio 2001 recante indirizzi per l’installazione di pannelli e collettori solari. Ulteriori precisazioni sulle condizioni per l’applicazione dei predetti indirizzi.” l’Amministrazione provinciale fornisce chiarimenti circa i criteri da seguire per l’installazione di pannelli solari;

 

-       il documento evidenzia le norme  che disciplinano l’installazione dei pannelli e collettori solari ovvero:

disciplina urbanistica (sono opere soggette a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 83 della L.P. n. 22/1991 e s.m.;

disciplina paesaggistica (nelle aree soggette a tutela del paesaggio ai sensi dell’articolo 93, per semplificare le procedure, la L.P. n. 3 del 2001, con una modifica dell’articolo 99 della L.P. n. 22 del 1991 (autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale), ha attribuito la competenza ai comuni anche in questa materia;

criteri della Giunta provinciale (il rilascio delle autorizzazioni comunali è subordinato al rispetto di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale delibera n, 1835/2001);

circolare del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Uffcio Affari amministrativi di data 23 ottobre 2001, prot, n. 6235, con la quale sono state fornite ai comuni delle indicazioni sulle modalità applicative dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale;

 

-       il documento sopra richiamato fissa i criteri -sia generali che specifici- per l’installazione dei pannelli, ed evidenzia come “l’installazione generalizzata e priva di criteri di pannelli e collettori solari nei centri abitati del Trentino potrebbe comportare negative rilevanti nel campo paesaggistico. I criteri hanno quindi la funzione di evitare che, in modo confuso e caotico, anche questo nuovo elemento tecnologico, dopo antenne, parabole, abbaini e finestre in falda, comprometta le tradizionali caratteristiche dei tetti trentini la continuità, la linearità e l’omogeneità.”

 

-       tra i criteri specifici della nota sopramenzionata, relativamente alla tipologia di edificio interessato dall’installazione di pannelli si legge: “3.2 Edilizia storica: riguarda una parte limitata del patrimonio edilizio e della popolazione. E’ il tessuto rispetto al quale i pannelli risultano generalmente estranei e spesso incompatibili. Per questo la loro collocazione viene esclusa. L’individuazione di nuclei storici con il sistema delle coperture poco visibile e poco omogeneo o la delimitazione di porzioni di tessuto storico in cui l’installazione dei pannelli potrebbe essere paesaggisticamente tollerabile, saranno possibili se all’interno di uno studio complessivo inserito nel P.R.G.”;

 

-       continua il documento: “In tutti gli altri casi i criteri consentono invece l’installazione, ivi compresa la collocazione degli accumulatori o bollitori-scambiatori sulla falda del tetto, qualora sia dimostrata l’impraticabilità tecnica di altre soluzione, con la sola esclusione dei fabbricati classificabili come edifici tradizionali di montagna (secondo i principi dell’articolo 24 bis della L.P. n. 22 del 1991) e di quelli ricadenti nelle aree di tutela del paesaggio caratterizzati da grande visibilità o situati in zone paesaggisticamente esposte. Si evidenzia che quest’ultime esclusioni rappresentano l’eccezione rispetto alla norma e che quindi la presenza di queste condizioni va dimostrata e motivata adeguatamente nel provvedimento di diniego in quanto derogano al principio generale che ammette invece l’installazione in falda anche dei serbatoi, ancorché nel rispetto di determinate condizioni (verniciatura opaca del serbatoio stesso colore del manto di copertura). Si precisa altresì che l’impraticabilità tecnica di seguire altre soluzioni deve ritenersi sussistere, ammettendo l’installazione del serbatoio sulla falda, nei casi in cui il sottotetto non è praticabile ovvero risulta abitato e presenta altezze interne non idonee alla collocazione dell’accumulatore sotto falda.”

 

-       riviste del settore affermano che i sistemi solari detti a “circolazione naturale”, quelli con l’accumulatore-scambiatore posto vicino ai collettori in un unico corpo monoblocco, risultano essere gli impianti solari più diffusi al mondo ad ogni latitudine climatica con una percentuale sul totale parco macchine installato del 90% (fonte ”Sonne-Wind und Warme”, l’autorevole rivista tedesca specializzata del settore). Questo successo e’ motivato dal fatto che queste macchine solari hanno il più alto rendimento, la maggiore durata e una elevata affidabilità di funzionamento con costi totali minori. Di fatto la normativa provinciale precedentemente enunciata ha ridotto notevolmente la possibilità di diffusione ulteriore di tali prodotti con vincoli di carattere estetico che poco si sposano con la genuina volontà del cittadino che vuole risparmiare e non inquinare scegliendo liberamente l’impianto solare più efficiente e vantaggioso.

In periodi di chiara e conclamata emergenza energetica ed ecologica non si comprende come mai criteri di presunto impatto estetico possano prevalere così rigidamente su altri ben più nobili di sensibilità per l’ambiente e di risparmio energetico;

 

-       nonostante i criteri interpretativi espressi nella circolare  soprarichiamata, molte amministrazioni comunali si avvalgono di una interpretazione soggettiva della stessa, bandendo ciecamente l’utilizzo di sistemi solari a circolazione naturale con accumulo esterno, anche dove questo sarebbe permesso, penalizzando e disincentivando l’utilizzo libero di una tecnologia tanto virtuosa da essere la più diffusa e apprezzata al mondo.

  

Si interroga

il Presidente della Giunta provinciale

per sapere:

 

 

1.    se non intende promuovere una “campagna di sensibilizzazione” nei confronti delle Amministrazioni comunali affinché quanto disposto dalla normativa provinciale vigente -deliberazione della Giunta provinciale n. 1835 del 20 luglio 2001- e specificato in ultimo nel documento nel prot. 3300/05 d.d 28 giugno 2005 –sopra menzionato- trovi uniforme e omogenea applicazione sul territorio provinciale evitando interpretazioni soggettive di alcune amministrazioni comunali che, in ultimo, di fatto penalizzano i cittadini.

  

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

  

                                                                  Cons. Mauro DELLADIO