- Al Presidente del
- Consiglio Provinciale
- dott. Mario Cristofolini
- SEDE
Trento, 6 settembre 1999
INTERROGAZIONE n.
- - ESPROPRI C.C. ZIANO DI FIEMME
- 4° TRONCO STRADALE FONDOVALLE -
Premesso che:
- quello che emerge dalla seguente interrogazione rappresenta una situazione comune a molte persone proprietarie di fondi coinvolti dallesproprio attinente la realizzazione del quarto tronco della strada di fondovalle della Val di Fiemme e quindi costituisce solo un esempio campione;
- con decreto prot. n. 877/15-C5 datato 16 maggio 1990, in risposta alle osservazioni formulate dagli espropriati si garantiva che il tracciato sarebbe rimasto allinterno delle zone preventivate;
- con decreto prot. n. 877/16-C5 datato 18 maggio 1990 si autorizzava loccupazione di urgenza di mq. 35 della p.f. n. 551/1, di mq. 25 della p.f. 3848, di mq. 290 della p.f. 3920 e di mq. 115 della p.f. 3846/2 di proprietà del Signor Zorzi Gianfranco e si prevedeva unindennità pari al 12% anno calcolata ai sensi dellArt. 28 della L.P. n. 31 del 1972;
- con decreto prot. n. 640/40-C5 datato 2 aprile 1992, ad opere realizzate, si rendevano noti i valori di indennizzo con riferimento alle aree originariamente occupate con urgenza. Nel caso specifico mq. 35 della p.f. 551/1 a Lire 3.150, mq. 25 della p.f. 3848, mq. 290 della p.f. 3920 a lire 5.500 e mq. 115 della p.f. 3846/2 a Lire 3.150/mq;
- con decreto definitivo n. 1612/292-C5 del 30 dicembre 1997 notificato il 13.05.98, disattendendo le assicurazioni fatte precedentemente, si espropriavano nuove pp.ff. e precisamente mq. 233 della n. 552/1, mq. 10 della 552/2, mq. 35 (intera superficie) della p.f. 559/1, mq. 28 della p.f. 559/2, e mq. 6 della p.f. 590/1, questultima inizialmente solo asservita dal decreto prot. n. 1612/293-C5 del 30.12.97, esproprio mai reso noto prima nonostante che i tipi di frazionamento citati risalgono al 1995-1996;
- con lo stesso decreto prot. n. 1612/292-C5 venivano modificate le superfici delloriginario esproprio (vedi sup. tra parentesi) e precisamente, aumento di mq. 136 della p.f. 3848 (mq. 25), aumento di mq. 54 della p.f. 3920 (mq. 290), riduzione di mq. 27 della p.f. 3846/2 (mq. 115), aumento di mq. 97 della p.f. 551/1 (mq. 35) per le quali venivano mantenuti gli indennizzi previsti nel 1992;
- quanto sopra esposto e viste anche le restituzioni integrali di altre pp.ff. (ad ed. pf 3891) evidenziano esplicitamente una traslazione del tracciato con sbordo allesterno della originaria fascia di esproprio, in contrasto con le dichiarazioni assunte con decreto prot. 877/15-C5 in risposta alle osservazioni prodotte dagli espropriati;
- oltre tutto alcune di queste superfici non interessano manufatti di pertinenza o a servizio della strada ma fanno parte di particelle (circa 9.000 mq) date in comodato o in affitto allimpresa costruttrice per impianto cantiere o altro; terreni che limpresa non ha ancora restituito nei termini contrattuali nonostante che gli interessati abbiano prodotto nel merito le osservazioni agli avvisi ad opponendum fin dal 02.03.1993;
- si rileva altresì che, in corrispondenza dellimbocco ovest della galleria di Ziano, lo stato di fatto (cippi in cemento di colore giallo) delle aree espropriate, non corrisponde al tipo di frazionamento allegato al decreto, il quale estende di circa mq. 400 larea rispetto a quella picchettata.
Si interroga il Presidente della Giunta Provinciale
per sapere:
- se non si ritiene opportuno, alla luce dei fatti esposti in premessa, modificare il decreto di esproprio datato 30.12.1997 n. 1612/292-C5 relativamente alle pp.ff. n. 559/1, 559/2, 552/1, 552/2, 551/1 C.C. Ziano di Fiemme di proprietà del Signor Zorzi Gianfranco al fine di contenere lesproprio alla sola area interessata dalle opere eseguite;
- se non si ritenga calcolare gli indennizzi per tutte le aree coinvolte dal successivo decreto di esproprio con riferimento alla data dello stesso come considerato in premessa;
- quando si intende liquidare lindennità di occupazione di urgenza e il corrispettivo saldo del primo esproprio come richiamato in premessa;
- se è al corrente che la procedura di esproprio, di cui al decreto n. 1612/292-C5 del 20 dicembre 1997, favorisce lappaltatore dei lavori dellopera, in quanto inadempiente al ripristino previsto dai comodati stipulati direttamente con i proprietari dei fondi, vanificando i rispettivi indennizzi per i danni subiti;
- quali sono le motivazioni che stanno alla base della mancata corrispondenza fra le aree identificate con le operazioni di picchettamento del terreno espropriato e le superfici identificate dal decreto di esproprio n. 1612/292-C5 del 20 dicembre 1997;
- se la procedura di esproprio come evidenziato nei punti precedenti non dimostri favoritismi fra i soggetti interessati a danno dei proprietari dei fondi;
- se la società appaltatrice dei lavori del 4° tronco della strada di fondovalle è stata liquidata a seguito del collaudo tecnico-amministrativo in considerazione del fatto che a tuttoggi non sono stati tacitati gli avvisi ad opponendum presentati a suo tempo;
- quali iniziative si intendono adottare nei confronti dellimpresa appaltatrice di cui al punto 7) al fine del ripristino dei terreni occupati dagli impianti del cantiere in prossimità dellimbocco a monte della galleria di Ziano di Fiemme, che costituiscono un degrado paesaggistico - ambientale notevole.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.