XIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE 17 Maggio 2005, n.111
Esercizio dell'attività sanitaria di ottico optometrista
D'iniziativa del consigliere Mauro Delladio,
Walter Viola, Nerio Giovanazzi, Mario Malossini, Flavio Mosconi (Forza Italia)
Presentato il 17 maggio 2005
Assegnato alla Quinta Commissione permanente
RELAZIONE INTRODUTTIVA AL DISEGNO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEL REGISTRO SPECIALE DEGLI ESERCENTI L’ATTIVITA’ SANITARIA DI OTTICO OPTOMETRISTA NELLA PROVINCIA DI TRENTO
LA PROFESSIONE
La professione di ottico è ancora regolamentata dal Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Tale attività si è evoluta nel tempo, dal momento di emanazione del regolamento di attuazione della legge fino ai giorni nostri, trasformandosi nella nuova attività sanitaria medica di ottico optometrista.
L'ottico optometrista è l'operatore sanitario che - in quanto esperto dell'ottica oftalmica, dell'ottica fisiologica, della fisica ottica e delle componenti fisico-chimiche nonché delle applicazioni dei materiali necessari a risolvere i problemi ottici della visione - esegue con tecniche optometriche e autonomia professionale l'esame soggettivo e oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista.
L'ottico optometrista individua, previene, corregge e compensa i difetti ottico-refrattivi della visione, sia mediante la prescrizione, l'adattamento, la realizzazione e la fornitura di occhiali, lenti a contatto correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti, sia attraverso procedure di educazione visiva.
L'ottico optometrista è l'unico soggetto autorizzato a fornire qualsiasi mezzo ottico compensativo, correttivo, migliorativo e protettivo, anche nell'ambito delle competenze su prescrizione del medico specialista oftalmologo.
L'ottico optometrista controlla e perizia qualsiasi sistema ottico di focalizzazione per ogni tipo di ametropia e ne redige la dichiarazione di conformità tecnico-qualitativa ai sensi della disposizione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni. E' tenuto altresì ad educare l'utente al miglior utilizzo dei mezzi ottici forniti e all'ottimizzazione delle risorse visive.
L'ottico optometrista in nessun caso svolge attività dirette alla somministrazione di farmaci, all'accertamento di malattie o all'esecuzione di terapie di tipo invasivo.
L’attività sanitaria di ottico optometrista ha precisi obblighi nel settore del commercio dei Dispositivi Medici e applica tali apparecchiature, come le lenti a contatto (a contatto dei tessuti umani), fornendo un’attività professionale che è assimilabile per complessità a quella di altre professioni mediche.
Le norme nazionali che attualmente regolamentano la figura dell’attività sanitaria di ottico optometrista sono obsolete (Regio decreto del 1928) e spesso generano interpretazioni che producono procedimenti legali inutili e costosi.
E’ significativa una sentenza della Corte di Cassazione che conclude chiedendo una migliore collaborazione tra le professioni di ottico optometrista e medici oculisti, confermando la vacatio legis oggi esistente.
In attesa di una previsione normativa nazionale – attualmente sono depositati in Parlamento 15 disegni di legge – con questo disegno di legge si sollecita l’introduzione in Provincia di Trento del Registro speciale che regolamenta l’attività sanitaria di ottico optometrista come già previsto da tempo nella Regione Sicilia.
PERCHE’ COSTITUIRE IL REGISTRO SPECIALE PROVINCIALE DEGLI ESERCENTI L’ATTIVITA’ SANITARIA DI OTTICO OPTOMETRISTA
§ l’ottico optometrista deve iscriversi nel Registro dei produttori di Dispositivi Medici su misura presso il Ministero della Salute. Il Registro provinciale servirà per controllare che l’ iscrizione sia effettiva e che le dichiarazioni di conformità disciplinate dal D.L. 24 febbraio 1997 n° 46 e successive modificazioni siano tenute come previsto dalle norme;
§ l’ottico optometrista è tenuto ad iscrivere il suo Diploma presso il Registro delle Unità Sanitarie Locali. Con il Registro provinciale si verificherà che le disposizioni degli articoli n°3, n°4 e n°5 del Regio decreto del 1928 vengano osservate in modo da impedire che un diplomato eserciti nel contempo in più di un esercizio;
§ l’ottico optometrista deve astenersi da pubblicità professionale illecita o ingannevole come da legge n° 175 del 5 febbraio 1992 aggiornata ai sensi della legge n° 42/99 e n° 362/99 nell’ ambito delle professioni Sanitarie. Con il Registro provinciale si contrasteranno gli illeciti sollecitando l’intervento degli Organi preposti (NAS, Procura della Repubblica, ecc.);
§ l’ottico optometrista non può pubblicizzare alcuni prodotti messi in vendita nel suo esercizio quando questi siano Dispositivi Medici richiamati nell’Art. 21 della legge del 24 febbraio 1997 n°46, in attuazione della direttiva 93/42/CEE. Il Registro provinciale aiuterà a dirimere le situazioni complesse e di difficile interpretazione;
§ La formazione dell’ottico optometrista è condizionata nel tempo dalla obbligatorietà alla frequenza dei corsi ECM (Educazione Continua in Medicina) prevista in legge. Il Registro provinciale avrà il compito di organizzare tramite le Associazioni di categoria i corsi ECM e tenere l’archivio di tutti i professionisti per monitorare se il punteggio conseguito è congruo per mantenere attivo o meno il Diploma;
§ La formazione degli ottici optometristi è ora nelle mani delle Facoltà Universitarie Dipartimento di Scienze di Milano “Bicocca”, Padova, Bari, Lecce. Il Registro provinciale, in attesa del passaggio che questa formazione sia abilitante, avrà il compito di assegnare le sanatorie che la legge nazionale dovrà prevedere per gli esercenti le attività sanitarie che praticano con Diplomi conseguiti precedentemente;
§ Recentemente si è assistito al fenomeno della comparsa momentanea di negozi di ottica che hanno creato una turbativa di mercato ed un grave disservizio all’utente; infatti negozi che esercitano solo temporaneamente questa attività lasciano senza assistenza gli utenti che si sono approvvigionati presso di loro. Il Registro provinciale avrà il compito di controllare il sorgere di attività di questo tipo;
§ Si assiste costantemente al commercio illegale di occhiali da sole con griffe contraffatte e occhiali da vista premontati sulle bancarelle dei venditori ambulanti senza o con falsa certificazione CE. Il Registro avrà il compito di adottare delle misure per contrastare la vendita illegale di ausili non conformi, anche per salvaguardare la vista del cittadino, segnalando agli Organi competenti i soggetti non in regola. Com’è noto, tra le misure introdotte dal Governo per contrastare la contraffazione sono previste sanzioni non solo per chi vende, ma anche per chi acquista merci falsamente griffate.
Concludendo, il Registro speciale provinciale viene richiesto dalla categoria anche per consentire:
§ il miglioramento delle prestazioni ed i servizi che gli ottici optometristi effettuano quotidianamente nei confronti dei pazienti sgravando i costi di esami mutualistici che sarebbero a carico del Servizio Sanitario Provinciale e fornendo un opportuno filtro alle visite mediche specialistiche Oculistiche per le competenze inerenti le patologie del sistema visivo;
§ la possibilità di avvalersi degli ottici optometristi per eseguire degli screening visivi presso le scuole a costi effettivamente bassi vista la presenza capillare sul territorio degli ottici optometristi;
§ una corretta concorrenza che non metta in dubbio l’ assistenza dei Dispositivi Medici (occhiali e lenti a contatto) forniti agli utenti e mantenga o migliori la presenza diffusa sul territorio degli ottici optometristi;
§ un controllo tempestivo della coerenza con le disposizioni di legge in materia di pubblicità professionale e commerciale dei Dispositivi Medici;
§ l’organizzazione di corsi ECM per tutti gli ottici optometristi associati e non associati ASSOPTO trento che operano sul territorio Provinciale in modo da essere congrui con quanto stabilisce la legge in merito agli aggiornamenti degli operatori le Arti e Professioni Sanitarie;
§ la gestione deil’archivio dei Crediti acquisiti con i corsi ECM;
§ di interagire con le facoltà Universitarie per creare le possibilità di tirocinio nelle strutture sia pubbliche che private;
RAPPRESENTANZA IN PROVINCIA DI TRENTO
In provincia di Trento esiste un’unica Associazione che rappresenta gli ottici optometristi: l’ASSOPTO (Associazione provinciale ottici – optometristi del Trentino).
L’Associazione è presente sul territorio provinciale dal 1970 e raccoglie come iscritti più della metà delle aziende esistenti (41 su 65) e la sede è presso l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese in Trento ed è rappresentata a livello nazionale da Federottica in Confcommercio.
Tra le attività importanti svolte dall’Associazione si ricorda il progetto “Educazione alla visione” e il progetto “Guida sicura” che vedono il coinvolgimento degli Assessorati provinciali competenti, delle Forze dell’ordine dei Carabinieri, dell’ACI, dell’Associazione Artigiani ecc.
DISEGNO DI LEGGE
Esercizio dell'attività sanitaria di ottico optometrista.
Art. 1
Autorizzazione per l'attività sanitaria di ottico optometrista
1. Nel rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sanitaria di ottico optometrista da parte della competente autorità comunale, oltre al possesso dell'iscrizione nel registro speciale degli esercenti l'attività sanitaria di ottico, previsto dall’articolo 2, si tiene conto del rapporto tra residenti e esercizi di ottica, per assicurare una razionale distribuzione dell'offerta sul territorio. Tale rapporto è stabilito in un esercizio di ottica per ogni zona con una popolazione di ottomila residenti, negli ambiti territoriali stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge. Questi limiti non si applicano agli esercizi che si trasferiscono da una sede in locazione a una sede di proprietà o che sono costretti al trasferimento per sfratto o per altri motivi di forza maggiore, definiti dal regolamento di esecuzione. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge.
2. Qualora esistano ambiti territoriali con bassa densità di popolazione ed in assenza di esercizi di ottica, l'autorità comunale competente provvede al rilascio dell'autorizzazione, in deroga al comma 1, dopo avere acquisito il parere della commissione speciale per l'attività sanitaria di ottico di cui all’articolo 3.
Art. 2
Registro speciale degli esercenti l'attività sanitaria di ottico optometrista
1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento è istituito il registro speciale degli esercenti l'attività sanitaria di ottico.
2. Agli effetti di quest'articolo esercita l'attività di ottico optometrista chiunque svolga attività consistenti nell'approntamento o nella commercializzazione di beni, prodotti o servizi attinenti ai dispositivi medici di I° e II° classe legati al settore ottico.
3. L'esercizio dell'attività sanitaria di ottico optometrista è subordinato all'iscrizione nel registro speciale.
4. Le modalità d'iscrizione al registro e le modalità di svolgimento dell'attività di ottico optometrista sono stabilite dal regolamento di esecuzione di questa legge.
5. E' iscritto d'ufficio al registro chi, alla data di entrata in vigore di questa legge, esercita l'attività sanitaria di ottico optometrista in forza della vigente normativa in materia.
Art. 3
Commissione speciale per l'attività di ottico
1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento è istituita una commissione speciale composta da tre rappresentanti della categoria degli ottici optometristi designati dalle organizzazioni provinciali degli esercenti l’attività sanitaria di ottico optometrista, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di questa legge.
Art. 4
Regolamento di esecuzione
1. Le modalità di attuazione di questa legge sono determinate con regolamento da adottare entro centottanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, sentite le associazioni provinciali di categoria e previo parere della competente commissione legislativa consiliare.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Cons. Mauro Delladio