Trento, 24 marzo 1995
Al Presidente del
Consiglio provinciale
Dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini
Trento
INTERROGAZIONE N°
- Informazione e formazione sui luoghi di lavoro per l'applicazione del D.L. n° 626/1994 -
Il decreto legislativo n° 626/1994 che riguarda la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro porta l'attenzione delle aziende ad assolvere una serie di novità rispetto al complesso normativo tuttora in vigore.
La nuova normativa presenta seri problemi di interpretazione e di raccordo con i precedenti testi che fanno capo al datore di lavoro fra cui si può enunciare:
- la valutazione di rischi nei luoghi di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale;
- l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
- la verifica dell'idoneità tecnico/professionale delle ditte cui ha affidato lavori di appalto o dei lavoratori autonomi nonché degli obblighi d'informazione nei loro confronti;
- le garanzie della formazione di ciascun lavoratore in materia di sicurezza fin dalla sua assunzione;
- l'informazione ai lavoratori relativa sia dei rischi specifici del loro lavoro sia generica;
- l'informazione sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione rischi nonché l'informazione relativa alla manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e dei dispositivi.
Tutto ciò comporta anche obblighi aggiuntivi per i lavoratori a loro tutela con pesanti sanzioni sia verso i lavoratori sia nei confronti dei datori di lavoro o loro delegati.
Tralasciando in questa fase le difficoltà insite non solo a livello di costi ma anche umane e di preparazione della stessa classe operaia che imprenditoriale, ci si domanda come potranno attenersi scrupolosamente tutte quelle aziende, di tutti i settori merceologici, di piccole dimensioni a carattere familiare e artigianale, che sono la stragrande maggioranza delle aziende che operano in Trentino. Come pure se le stesse sono state sufficientemente responsabilizzate sulla difficoltà della materia.
Ci si domanda inoltre se la tendenza di applicazione nelle vicine province sarà a carattere restrittivo o non nell'interpretazione della presente norma.
Ciò è di fondamentale importanza anche per un risvolto di costi che debbono sostenere le aziende con ripercussioni ovvie anche sull'andamento della concorrenzialità con le similari aziende delle province limitrofe.
Tutto ciò premesso,
si interroga la Giunta
provinciale
per sapere:
1. se l'Ufficio prevenzione si è attivato con le competenti categorie economiche ad analizzare la presente norma al fine di normalizzare le possibili interpretazioni per dare all'utente una guida organica su come procedere, e se si è formata una commissione paritetica con le stesse categorie per omogeneizzare gli interventi;
2. se è stato preparato uno studio e sarà pubblicizzato per permettere di agevolare l'utente all'applicazione della norma stessa, operando quindi prima della fase punitiva ad una fase conoscitiva ed ad un reale contributo dell'Ente pubblico all'applicazione della norma stessa in collaborazione con sindacati, operai ed imprenditori;
3. se è in previsione l'apertura, presso l'Assessorato competente, di uno sportello di consulenza ex ante per facilitare l'utente all'applicazione della normativa stessa. Il tutto in stretta collaborazione con le categorie economiche e sociali. Questo con particolare riguardo per le aziende di piccole dimensione.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Mauro Delladio