Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini
Trento, 12 dicembre 1995
INTERROGAZIONE N.
- LAVORO DA DIFENDERE CON LE
UNGHIE -
premesso che:
- non esistono norme europee che disciplinano la
particolare attività di applicazione di unghie sintetiche. In Austria e in altri Stati
europei tale attività artigianale è riconosciuta e tutelata;
- la Commissione Comprensoriale per lArtigianato
della Valle dellAdige in data 6 luglio 1993 comunicava alla Ditta STUDIO NAILS
di Pasquali Gabriella e C. S.n.c. parere sfavorevole alla domanda di iscrizione
allAlbo delle imprese artigiane perché si riteneva che lattività
"applicazione unghie artificiali" era complementare allattività di
manicure soggetta alla Legge 4 gennaio 1990, n.1 - "Disciplina dellattività di
estetista";
- a seguito di ricorso limpresa STUDIO NAILS di
Pasquali Gabriella e C. S.n.c. fu iscritta in ossequio al disposto di cui al 1° comma
dellArt. 8 della Legge Provinciale 12 dicembre 1977 n.° 34 -Nuova disciplina
dellartigianato- allAlbo delle imprese artigiane dal 2 luglio 1993 (n.°
38312) per attività di applicazione di unghie artificiali;
- allArt. 8 della Legge Provinciale n.° 34 del 12
dicembre 1977 comma 1 leggiamo: "Liscrizione nellalbo ha effetto dal
giorno della presentazione della domanda, rispettivamente dalla data
dellaccertamento dellufficio, ed è comprovata da apposito attestato
rilasciato dalla commissione provinciale per lartigianato.";
- liscrizione allAlbo delle imprese artigiane,
confermata dalla Commissione provinciale per lArtigianato in data 22 luglio 1993, ha
di fatto garantito il titolare dellazienda artigiana ad effettuare investimenti a
medio e lungo termine per potenziare loperatività della stessa;
- la Commissione provinciale per lArtigianato in data
25 febbraio 1994 comunicava che, per fugare dubbi e perplessità sulla materia, sia la
Commissione che il Comune di Trento hanno sollevato quesiti allUfficio Legislativo
del Ministero dellIndustria, Commercio ed Artigianato e deliberava di modificare le
proprie precedenti decisioni notificando alle imprese iscritte allAlbo, per i
servizi in evidenza prive dellautorizzazione comunale, che regolarizzino la
prosecuzione dellattività dotandosi di necessaria autorizzazione e di personale
qualificato richiamando lArt. 1 lett. d) della Legge Provinciale 12 dicembre 1977,
n.°34;
- la Legge Provinciale n.° 34 del 12 dicembre 1977 Art. 1
lett. d) riporta: " ... d) siano in possesso dellatto di concessione o di
autorizzazione dellautorità competente, al fine dellesercizio di attività
soggette alla disciplina delle leggi di pubblica sicurezza o subordinate comunque a
concessione o autorizzazione amministrativa;",
- in data 26 maggio 1994 la Commissione provinciale per
lArtigianato notificava alla Ditta STUDIO NAILS di Pasquali Gabriella e C.
S.n.c. la cancellazione dallAlbo delle imprese artigiane per il seguente motivo:
mancanza della autorizzazione comunale per lesercizio dellattività. Ciò ha
comportato laffossamento degli investimenti finanziari già avviati e la chiusura
dellattività con conseguente trasferimento in altra zona della città a causa degli
elevati costi di gestione dellesercizio ubicato in centro storico e della obbligata
parziale attività dellimpresa;
- numerose Camere di Commercio italiane (Venezia, Treviso,
Verona ecc.) certificano liscrizione agli Albi delle imprese artigiane di ditte
individuali e non che effettuano, riportando le varie diciture, ricostruzione unghie,
applicazione di unghie in resina permanenti con i seguenti codici di attività: 982.1.02,
93.02.3, 982.1.03, 93.02.4, ecc.. Tale situazione conferma che il servizio di applicazione
unghie è considerato artigianale al di fuori della Provincia autonoma di Trento e
pertanto non soggetto alla speciale disciplina della Legge 4 gennaio 1990, n.° 1 (in
allegato copia di un estratto camerale della provincia di Venezia);
- in Provincia di Trento per lapplicazione delle
parrucche, che migliorano laspetto estetico come le unghie sintetiche, non servono
autorizzazioni particolari;
- analoga interrogazione è stata presentata anche in
Parlamento, al Ministro competente, al fine di ripristinare i criteri di uguaglianza
sanciti dalla Costituzione eliminando le cause che producono disparità fra i cittadini e
chiarire le interpretazioni delle norme;
si interroga la Giunta Provinciale
per sapere:
- se non si intende intervenire urgentemente presso gli
Uffici competenti provinciali e comunali affinché venga sanata la situazione espressa in
premessa contemplando nellAlbo artigianale provinciale lattività di applicazione
unghie sintetiche come previsto nelle altre province dItalia;
- quali provvedimenti di intendono adottare per risarcire
alla Ditta di cui in premessa i notevoli danni (dimmagine, trasloco, mancati
introiti ecc.) provocati dalla mancata autorizzazione comunale per lesercizio
dellattività;
- se negli Uffici competenti comunali esistono interessi
particolari o di parte che ostano al rilascio dellautorizzazione relativa.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO