Trento, 14 giugno 2007

 

 

Al Presidente del

Consiglio Provinciale

dott. Dario PALLAORO

SEDE

 

INTERROGAZIONE N.

  

RISCHI DI “INCIDENTE RILEVANTE” IN PROVINCIA DI TRENTO

  

Premesso che:

 

 

-               il tema del rischio industriale è affrontato dalla Direttiva europea 96/82/CE, generalmente definita direttiva “Seveso bis”, il cui scopo è la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione di tutta la comunità;

 

-               il rischio industriale è relativo alle attività dell'uomo che prevedono - sul territorio - la presenza di insediamenti industriali che, oltre alle pressioni ambientali normalmente esercitate, possono rappresentare un pericolo grave per i lavoratori e le comunità vicine in riferimento ai rischi di "incidente rilevante" che possono causare;

 

-               una ricerca sul web evidenzia che: “I gravi incidenti di Seveso (1976), Bhopal (1984), Chernobyl (1986) e i danni e le ripercussioni che ancora oggi ne derivano, sono cronaca dei nostri giorni e hanno indotto il legislatore a stabilire una idonea attività di prevenzione del rischio in tutte le fasi di vita di un impianto industriale: dalla progettazione, alla manutenzione, al controllo degli impianti, nel rispetto di tutti gli standards di sicurezza. Un incidente industriale è considerato "rilevante" se si configura come: "un evento quale un'emissione, un incendio o una esplosione di grande entità dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose". Ma quali sono gli "stabilimenti a rischio"? Le attività a rischio di incidente rilevante sono individuate dalla normativa vigente attraverso un semplice meccanismo che tiene conto della pericolosità intrinseca delle sostanze e dei preparati prodotti, utilizzati, manipolati o depositati nello stabilimento, ivi compresi quelli che possono generarsi in caso d'incidente, e delle quantità degli stessi, rendendo obbligatoria per i gestori delle suddette attività la presentazione all'autorità competente della documentazione che attesti l'avvenuta valutazione dei rischi connessi alla loro conduzione.“;

 

-               ed inoltre, “Per garantire la sicurezza del territorio e della popolazione, l'Italia ha emanato il D.P.R. 175/88 in attuazione della direttiva comunitaria 96/82/CE (direttiva Seveso), e successivamente il D. Lgs. 17-08-1999 n. 334, meglio noto come "Seveso 2".

Il D.Lgs. 334/99, recentemente aggiornato con D.Lgs. 21-09-2005 n. 238, detta le disposizioni in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti e impone obblighi precisi ai gestori degli stabilimenti in cui sono presenti le cosiddette "sostanze pericolose".

Si intende per «presenza di sostanze pericolose» la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'Allegato I del citato D.Lgs. 334/99 e s.m.i..

 

-               negli ultimi anni il concetto di rischio di incidente rilevante si è esteso anche al trasporto stradale e ferroviario di merci pericolose. Il rischio di incidente di sostanze chimiche trasportate in territorio urbano è elevato e per certi versi proporzionale al numero di aziende a rischio di incidente rilevante. Al momento dell'incidente la sorgente originariamente mobile diviene fissa e si comporta analogamente ad un impianto chimico con conseguente rilascio di sostanze tossiche, incendio o esplosione;

 

-               alla fine del mese di luglio dello scorso anno, un violento incendio è scoppiato nello stabilimento della “Ricicla Trentino 2”, tra Lavis e Zambana, dove viene lavorato il materiale riciclabile;

 

-               l’incidente ha creato molte preoccupazioni a causa della densa nube di fumo nero carica di tossine. L’odore acre di plastica bruciata, spinto dal vento da Nord, si è propagato in direzione Sud verso la città di Trento e nei sobborghi sulle pendici del monte Bondone. Numerose sono state le vivaci proteste dei censiti di Cadine e Terlago;

 

-               risulta che nell’opera di spegnimento siano state utilizzate le canalizzazioni irrigue ed i pozzi ad uso agricolo. E’ da rilevare che ultimamente, col rinnovo del sistema irriguo consortile da scorrimento a goccia, le citate canalizzazioni sono state dismesse;

 

-               in caso di incendio, e soprattutto di “incendio rilevante”, particolari accorgimenti e precauzioni devono essere rivolte per evitare l’inquinamento del suolo, delle falde acquifere e dei corsi d'acqua;

 

 

si interroga

il Presidente della Giunta Provinciale

 per sapere:

 

 

1.            quanti sono e dove sono localizzati, nella Provincia di Trento, gli impianti produttivi classificati come attività produttive a rischio di incidente rilevante;

 

2.            quali e quanti controlli la Provincia autonoma di Trento effettua, tramite i propri Servizi competenti, sugli impianti di cui al comma precedente;

 

3.            quali procedure vengono adottate e quali Servizi della struttura provinciale vengono coinvolte in caso di rischio di incidente rilevante;

 

4.            quali procedure vengono adottate e quali Organi comunali vengono coinvolti in caso di incidente rilevante sul territorio di propria competenza;

 

5.            quali procedure e quali strumenti vengono adottati per evitare, in caso di incidente rilevante, l’inquinamento del suolo, dell’aria, delle falde acquifere e dei corsi d’acqua e se le schiume normalmente utilizzate in caso di incidente possono creare qualche fonte di inquinamento per le acque;

 

6.            quali procedure sono previste per informare la popolazione coinvolta da un incidente rilevante;

 

7.            in riferimento alle due zone industriali di Lavis e considerato quanto esposto in premessa in merito alla dismissione degli impianti di irrigazione, quali sistemi tecnologici e non sono stati messi a disposizione dei corpi dei vigili del fuoco dopo l’incidente alla “Ricicla Trentino 2”;

 

8.            se la  “Ricicla Trentino 2”, con la ripresa dell’attività, ha corrisposto a tutte le prescrizioni dettate dalla normativa vigente;

 

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

 

Cons. Mauro DELLADIO