Trento, 12 giugno 2001

 

Al Presidente del

Consiglio provinciale

Dott. Mario Cristofolini

Palazzo Trentini

 

INTERROGAZIONE N.

 

RAZIONALIZZAZIONE  SITI RADIOTELEVISIVI. GRAVI RITARDI NELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE

 

 

Quella dell’inquinamento ambientale, paesaggistico e sanitario causato dagli impianti di radiodiffusione e di telefonia mobile costituisce una problematica che negli ultimi anni ha finito per assumere centralità nelle preoccupazioni dei cittadini.

Al di là degli aspetti di carattere sanitario, al sottoscritto consigliere provinciale preme con questa interrogazione mettere in evidenza un aspetto che richiama la diretta responsabilità della Provincia autonoma di Trento rispetto a mancati adempimenti,  pure previsti dalla normativa provinciale.

Intendo riferirmi alla legge provinciale 28 aprile 1997, n.9 che recita:  “Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione”.

Con tale legge, la PAT aveva finalmente affrontato il problema della proliferazione indiscriminata – e talvolta ad di fuori di ogni regola – degli impianti di radiodiffusione in seguito allo straordinario sviluppo delle imprese a carattere locale in questo settore.

La legge 9, oltre a dettare precise norme urbanistiche, prescrive l’obbligo di adeguare gli impianti al piano di assegnazione delle frequenze ed introduce agevolazioni di carattere economico per gli interventi di razionalizzazione degli impianti e di conseguente sistemazione paesaggistica.

Non sono pochi, infatti, i casi nei quali sullo stesso sito – generalmente la dorsale o la cima di una montagna – sono stati collocati diversi impianti di trasmissione, con evidente compromissione dello status ambientale.

La legge 9 di fatto altro non era che la traduzione sul piano normativo del lungo e faticoso lavoro che per quasi 2 anni aveva impegnato il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi – allora presieduto dal compianto prof. Renato Porro – per definire un accordo tra i vari editori provinciali ed extraprovinciali, nonché tra i numerosi gestori dei siti, i cosiddetti impiantisti.

Al termine di un lungo impegno, questo gruppo di lavoro era pervenuto l’8 gennaio 1996 alla stesura di un Verbale di accordo con il quale gli editori e impiantisti firmatari - nel riconoscere l’esigenza di osservare le norme in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, di difesa della salute pubblica e del miglioramento del segnale al fine di fornire al cittadino utente un migliore servizio – individuavano un progetto razionale di collocazione degli impianti, tagliandone circa la metà attraverso un processo di accorpamento e di razionalizzazione, con evidente beneficio di carattere ambientale e sanitario.

La legge 9 doveva per l’appunto servire per l’attuazione concreta di tale progetto.

Solo che a distanza di oltre 4 anni nulla si è mosso, in quanto la PAT non ha messo in campo gli strumenti, pure previsti dalla norma, per attivare questo processo.

Intendo riferirmi in particolare all’Art. 5 che riserva ad una deliberazione della Giunta il compito di stabilire i criteri e le modalità per l’erogazione delle agevolazioni provinciali per gli interventi di sistemazione paesaggistica di demolizione degli impianti da accorpare e per gli interventi di razionalizzazione.

Nulla, come detto, è stato fatto in questa direzione, accampando varie giustificazioni, tra le quali merita di essere segnalata quella relativa al ritardo della stipula della nuova convenzione tra Rai e Provincia. Ma tale asserzione non regge per gli impianti di proprietà privata nella quale la Rai non c’entra. E’, ad esempio, il caso del sito Cermis, all’arrivo della Funivia a quota 1945 per il quale gli editori attualmente ospitati su tre strutture, sono disponibili ormai da tempo a realizzare un impianto unico che, oltre ad assicurare razionalità e maggiore tutela ambientale, finirebbe per garantire un miglior  “segnale” ai cittadini serviti da quel bacino radiotelevisivo.

 

 

si interroga il Presidente della Giunta provinciale

per sapere:

 

1.     quale sia lo stato di attuazione della legge 9/1997;

 

2.     quali siano le ragioni del grave ritardo evidenziato;

 

3.     quali misure urgenti di carattere amministrativo la Giunta si propone di assumere per porre rimedio ai ritardi segnalati.

 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.