Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini
Trento, 17 aprile 1996
INTERROGAZIONE N.
- INADEMPIENZE DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO IN TEMA DI SALVAGUARDIA DELLA SALUTE, DELLA PROPRIETÀ E DELLA
TRANQUILLITÀ DEI CITTADINI -
premesso che:
- i lavori di costruzione del II° Tronco della strada
Molina di Fiemme-Masi di Cavalese, tratto Ponte in località Cascata-Masi di Cavalese in
C.C. di Cavalese, hanno determinato numerosi ricorsi al T.A.R. di Trento;
- il ricorso al T.A.R. presentato dai signori VAIA Armando,
VAIA Gilda e BONELLI Rina è stato respinto in data 21 dicembre 1988;
- in data 17 gennaio 1989 i signori succitati hanno
segnalato alla Provincia autonoma di Trento -Servizio Espropriazioni e Servizio
Viabilità- la volontà di inoltrare ricorso al Consiglio di Stato per vedere
salvaguardati i propri diritti qualora "non interverranno segnali ufficiali e
concreti" da parte dellEnte pubblico;
- numerosi sono stati i contatti verbali fra i proprietari
interessati e il geom. CRISTOFORI del Servizio Viabilità, concretizzati con
unulteriore missiva alla Provincia autonoma di Trento datata 2 maggio 1989
contenente le seguenti istanze:
- "la strada venga arretrata dal tracciato odierno
verso lalveo del fiume di almeno 6 (sei) metri.
- venga realizzato un muro di controrampa di almeno 1,20
metri di altezza dallinizio della casa fino al ponte, eseguito a perfetta regola
darte, con la possibilità di eventualmente erigere idonea recinzione.
- mi sia concesso di realizzare la piantagione tra detto
muro e la mia proprietà di piante dalto fusto utili a costituire barriera per il
transito.
- sia posto in opera nel tratto interessato asfalto
speciale antirumore.
- e infine, conseguentemente mi venga liquidato un
indennizzo non inferiore al 15% di valore dellattuale stima dellimmobile di
mia proprietà a titolo di decremento di valore dello stesso a causa della realizzazione
in adiacenza della progettata strada.";
- in data 20 novembre 1989, non avendo ancora ottenuto
risposta dal Servizio competente, il Geom. VAIA Armando sollecita una risposta scritta al
riguardo;
- in data 29 novembre 1989 perveniva lettera
accompagnatoria del Servizio viabilità, prot. 3530/89/VIAB-C30, con allegata una nota di
riscontro datata 29 maggio 1989, prot. n.° 1383/89//VIAB-C30, del seguente tenore: "In
riferimento alla Sua di data 20.11.1989 si invia copia della lettera a suo tempo trasmessa
dallo scrivente Servizio, ed evidentemente non pervenuta, confermando quanto in essa
contenuto ed assicurando che nel frattempo è stata approvata la perizia suppletiva e di
variante per la realizzazione dello spostamento e lesecuzione dei lavori
richiesti.";
La nota allegata del 29 maggio 1989 riporta: "In
riscontro alla nota del 2.5.1989 questo Servizio ritiene di poter aderire in linea di
massima, e subordinatamente alla rinuncia da parte Vostra alla prosecuzione della
vertenza, alle richieste da Voi formulate al fine di alleviare i disagi causati alla
abitazione dalla costruzione della strada di Fondovalle.Per quanto riguarda invece lindennizzo relativo alla
svalutazione dellimmobile, si fa presente che lammontare dello stesso verrà
quantificato dal competente Servizio Espropriazioni, in sede di redazione dei tipi di
frazionamento, con conformità alla legge 30.12.1972 n. 31 e successive variazioni.";
- in data 4 agosto 1991 il geom. VAIA Armando segnala
variazioni di possesso chiedendo ladeguamento degli indennizzi su tutte le
proprietà fondiarie (2424-2430/1-2430/2-2429);
- in data 9 settembre 1993 il geom. VAIA Armando trasmette
ai Servizi Viabilità, Espropriazioni, al Presidente della Giunta Provinciale e
allAssessore ai Lavori Pubblici competenti unulteriore, ed ancora inevasa,
lettera che riporta: "... Pur manifestando la convinzione che la strada di
"FONDOVALLE" sia arteria di grande importanza per le valli di Fiemme e Fassa, si
crede che la collettività attraverso chi la rappresenta in sede istituzionale, debba
accollarsi lonere di alleviare i disagi (e nel mio caso sono notevoli e di vario
genere) di quei cittadini che dalla costruzione di opere dinteresse pubblico vengono
penalizzati.
In considerazione di quanto sopra e visto che quanto a
suo tempo concordato, non è stato eseguito nelle componenti collaterali alla costruzione
dellarteria, con particolare riferimento:
- asfalto anti inquinamento acustico,
- barriera antirumore (visto che la siepe viva peraltro
poco adatta non ha attecchito),
- quantificazione dellindennizzo per la
svalutazione dellimmobile, visto che essa dipende dalla realtà oggettiva e non
certo da un astratta regolarizzazione catastale e tavolare;
si è a chiedere immediata intervento che ponga in
essere quanto ai punti testé citati. ...";
- si rileva che siamo di fronte ad un Ente Pubblico
fedifrago, poco rispettoso dei diritti del cittadino;
- visto la mancata posa in opera di asfalto speciale
antirumore, constatato che la siepe viva di protezione posta sul ciglio della strada è
stata eliminata dagli addetti, considerato il continuo deposito di sporcizia, sale, ghiaia
neve ecc. nella proprietà privata di cui alla premessa e rilevato lelevato
inquinamento acustico;
si interroga la Giunta Provinciale
per sapere:
- come ed in quali tempi si intende porre rimedio ai disagi
esposti in premessa realizzando anche una protezione fonoassorbente posta al bordo della
carreggiata al fine di salvaguardare la salute, proprietà e tranquillità dei censiti
interessati;
- i tempi ed i valori di indennizzo relativi alla p.ed.
n.° 615 e delle pp.ff. n.° 2424 - 2430/1 - 2430/2 - 2429 site in C.C. di Cavalese di cui
alla premessa.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO