Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Cons. Marco Giordani
Palazzo Trentini
Trento, 10 marzo 1997
INTERROGAZIONE N.
-OMNITEL, DON GIULIO ... E LA
SALUTE DEI CITTADINI -
Premesso che:
- in seguito alla concessione edilizia n. 5040 di data 9
dicembre 1996 sulla p.f. n. 898/6 C.C. Nago Torbole è stata installata unantenna
radio base per telefonia cellulare;
- tale antenna è inserita in stretta vicinanza con le
abitazioni della zona di espansione edilizia del Comune;
- da alcune settimane nel Comune di Nago Torbole numerosi
cittadini si sono costituiti in un Comitato avente come scopo la salvaguardia della
propria ed altrui salute riguardo alle emissioni elettromagnetiche prodotte da apparati
per telefonia cellulare;
- il Sindaco, vista la mobilitazione cittadina, distribuiva
un volantino indirizzato ai cittadini residenti nelle vicinanze del ripetitore Omnitel nel
quale si riportava che secondo il Dirigente della Prevenzione Ambientale dellAzienda
Sanitaria Provinciale "non esisteva alcun rischio per la salute se non nel raggio
di un metro e mezzo intorno al trasformatore del ripetitore" e che "le
abitazioni vicine non hanno nulla da temere ...". Lo scritto terminava dicendo
che : "LAMMINISTRAZIONE COMUNALE METTERA IN ATTO OGNI FORMA DI
CONTROLLO PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE COLLETTIVA, DANDO INCARICO A PERSONE
SPECIALIZZATE DI FARE UNA COMPLETA INDAGINE SUI POSSIBILI RISCHI, I CUI RISULTATI SARANNO
A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI. SE VERRA EVIDENZIATA LA PRESENZA DI RISCHI PER LA
SALUTE, ANCHE MINIMI PURCHE VERIFICABILI SULLA BASE DELLE RICERCHE SCIENTIFICHE
PIU RECENTI, LA LICENZA VERRA SUBITO RITIRATA E IL RIPETITORE FATTO
TOGLIERE". Nel documento si riportava anche che: "Prima
dellinstallazione del ripetitore ci sono stati ben quattro diversi tentativi, tutti
andati a vuoto, di trovare altra destinazione. Infatti, a seguito della richiesta Omnitel,
lAmministrazione aveva proposto di installare il ripetitore sul Monte Brione,
successivamente sul Doss Casina e poi ancora allaltezza della centrale Enel: tutte
proposte che hanno avito esito negativo perché nessuna delle zone individuate rispondeva
ai requisiti tecnici necessari (o non riceveva i segnali Omnitel o non era in grado di
emetterli verso il basso lago).";
- anche in via Rosmini nel comune di Lavis, in una zona ad
alta densità abitativa, è stata installata unantenna Omnitel per telefonia
cellulare;
- il Trattato sullUnione Europea allArt. 130 R
sancisce che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra
laltro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della
qualità dellambiente e della protezione della salute umana fondandosi sui princìpi
della precauzione, dellazione preventiva, e della correzione, anzitutto alla fonte,
dei danni causati allambiente;
- il principio A.L.A.R.A. (As Low As Reasonably Achievable)
dellOrganizzazione mondiale della Sanità richiamato in una Risoluzione del
Parlamento Europeo, impone di limitare lesposizione della popolazione alla
radiazione elettromagnetica a livello tanto basso quanto ragionevolmente possibile;
- la Legge regionale del Lazio n. 56 dell11 settembre
1989 impone la delocalizzazione delle antenne fuori dai centri abitati e che per ottenere
lautorizzazione allinstallazione o modifica di impianti di emittenza
radiotelevisiva occorre, tra laltro, la certificazione rilasciata da un Istituto
pubblico da cui risulti la valutazione dei valori di esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici prodotti dallimpianto;
- numerose sentenze del TAR hanno riportato che recenti
studi dellinterazione delle onde elettromagnetiche con i materiali biologici hanno
accertato che vi sono effetti legati a fenomeni di accumulo dellenergia assorbita,
che possono manifestarsi anche in tempi relativamente lunghi e che possono provocare
significative alterazioni di varia natura, fra le quali probabili alterazioni del fenotipo
linfocitario;
- la relazione conseguente le misure di campo
elettromagnetico effettuate nellAula della Camera dei Deputati dal Dipartimento di
Ingegneria elettronica dellUniversità di Roma "La Sapienza" relativamente
allemissione di segnali in bande di frequenza centrale intorno ai 937 MHz (per il
sistema TAC) e ai 952 MHz (per i sistemi GSM) da parte del disturbatore situato sul
soffitto dellAula ha evidenziato che: "esistono (...) indagini
epidemiologiche che mettono in guardia rispetto a possibili effetti cumulativi derivanti
dallesposizione continuativa a campi elettromagnetici di frequenze dellordine
di quelle emesse dal radiodisturbatore. Pur essendo tali risultati oggetto di dibattito ed
anche di contrastanti opinioni a livello scientifico, si ritiene che quanto emerge dalle
indagini epidemiologiche non debba essere trascurato, almeno a titolo precauzionale.
(...)" e "che si debba iniziare a prendere provvedimenti precauzionali
quando si verificano lunghe esposizioni a livelli dellordine di 1/100 dei valori
limite indicati dalle normative che, come si è già detto, tengono conto solo degli
effetti termici.".
La relazione riporta inoltre i "valori limite di
esposizione ammessi alle frequenze considerate da alcune tra le più diffuse normative in
campo internazionale, nonché il valore limite indicato dalla Legge Regionale 11 settembre
1989 n. 56 della Regione Lazio, (...)"
| |
Valore
limite per il
Campo elettrico
V/m |
Regione
Lazio |
20 |
IRPA |
42 |
ANSI |
48 |
Austria |
27 |
Canada |
48 |
Norvegia |
63 |
Polonia |
20 |
UK NRPB |
66 |
- i telefoni cellulari possono interferire con
apparecchiature elttroniche-elettromedicali, segnapasso (pace-maker);
- in data 26 novembre 1996 il sottoscritto Consigliere
provinciale ha richiesto al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
lindizione di una Conferenza di Informazione (art. 138 del Regolamento interno)
sullinquinamento ambientale e sugli effetti biologici sofferti dalluomo
indotti da campi elettromagnetici a bassa ed alta frequenza;
si interroga la Giunta provinciale
per sapere:
- se non si ritenga opportuno sospendere lattivazione
dellantenna di cui alla premessa e di tutte quelle che insistono sui territori
maggiormente antropizzati della nostra Provincia visto che a tuttoggi non è ancora
dimostrato che lemissione di onde elettromagnetiche emesse da tali apparati siano
innoque;
- se la concessione edilizia n. 5040 del 9 dicembre 1996 è
stata emessa dal Sindaco del Comune di Nago Torbole in conformità a tutti gli strumenti
urbanistici in vigore (P.U.C., P.U.P.) e corredata da tutti i pareri necessari e previsti
dalla normativa vigente (sanitari, ecc.) e se siano state rispettate le distanze dai
confini di proprietà;
- se non si ritiene opportuno interessare lISPSEL
(Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), Dipartimento
insediamenti produttivi-impatto ambientale, per un parere scientifico (peraltro
gratuito) che dia una risposta sicura alla problematica espressa in premessa;
- quale valore di potenza minima e massima è irradiata
dallapparato radio base Omnitel di Torbole;
- le motivazioni che stanno alla base del rifiuto della
Omnitel a posizionare gli apparati nelle località Doss Casina o Monte Brione dove già
insistono altri ricetrasmettitori di fatto lontano dai centri abitati.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO