Al Presidente del
Consiglio Provinciale
dott. Carlo Alessandrini
Palazzo Trentini
Trento, 20 dicembre 1995
INTERROGAZIONE N.
- LA FOSSA DI CALDARO E
PROPRIO UNA TOMBA!
LINQUINAMENTO NON PERMETTE LA VITA! -
premesso che:
"Art. 1 La manutenzione ordinaria e straordinaria della Fossa grande di Caldaro sarà gestita nel modo seguente:
- dalla confluenza in Adige allintersezione più a sud del confine amministrativo che si identifica con il ponte cosiddetto "delle Cesure", a carico del costituendo Consorzio territorialmente competente per i fondi ricadenti in Provincia di Trento;
- dallintersezione rappresentata dal ponte "delle Cesure" e per tutto il tratto a monte, a carico del costituendo Consorzio territorialmente competente per i fondi ricadenti in Provincia di Bolzano;
- le spese per eventuali future opere di sistemazione della Fossa grande di Caldaro saranno a totale carico delle due Provincie per i rispettivi tratti di competenza manutentoria; le predette opere potranno essere eseguite direttamente e/o per concessione.
- Gli interventi dovranno essere eseguiti in modo tale da assicurare il regolare deflusso delle acque e non potranno costituire pregiudizio al buon regime idraulico dei terreni;
- le eventuali opere riguardanti la regolazione dello sbocco della Fossa grande di Caldaro in Adige saranno eseguite direttamente e/o per concessione della Provincia di Trento previo accordo con la Provincia di Bolzano, la quale concorrerà alle spese nella misura del 50%. La spesa per la eventuale manutenzione e gestione sarà ripartita fra i due costituendi Consorzi nella stessa misura.
- Art. 2 La manutenzione ordinaria e straordinaria della Fossa di Carnedo e della Fossa Slitti, compresi i tratti che scorrono in provincia di Trento, saranno affidate al costituendo Consorzio territorialmente competente per i fondi ricadenti in provincia di Bolzano, il quale assumerà a proprio carico anche lintero ammontare della relativa spesa.
- Analogamente lonere per eventuali opere di sistemazione degli stessi tratti dei corsi dacqua andrà a carico della Provincia di Bolzano.
- Art. 3 La Provincia Autonoma di Trento, quale titolare del diritto di proprietà dei tratti di fossa ricadenti nel territorio di sua competenza, autorizza il costituendo Consorzio competente per la provincia di Bolzano ad eseguire i lavori di manutenzione e le opere di cui al precedente articolo 2.
- Art. 4 Tutte le opere idrauliche di interesse comune fra i due costituendi Consorzi che dovessero venire realizzate in futuro dovranno essere preventivamente valutate e discusse caso per caso fra le parti.
- (...)
- Art. 10 Le opere di bonifica di competenza dello Stato e della Regione, che per effetto del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, sono state trasferite al rispettivo demanio delle Provincie di Trento e Bolzano e già concesse in uso al Consorzio di Bonifica "Monte-S. Michele" sono concesse in uso ai costituendi Consorzi di bonifica competenti per i rispettivi comprensori ricadenti nelle due provincie. Fanno eccezione le opere di cui allArt. 2 della presente convenzione.";
- con delibera della Giunta provinciale n. 8140 del 21 luglio 1989 si approva lo statuto del Consorzio di Bonifica "Piana Rotaliana" con sede in Mezzocorona;
- nello statuto di cui sopra si evidenzia:
- "Art. 2 Il consorzio espleta le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dallautorità competente, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.
In particolare provvede:
a) alla progettazione ed allesecuzione delle opere di bonifica di competenza del proprio bacino, nonché di ogni altra opera pubblica di interesse del Consorzio od a questo attribuita;
b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed allesercizio delle opere pubbliche di bonifica del bacino, nonché delle oltre opere di interesse del consorzio;
c) ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1942, nr. 183, lesecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, di quelle occorrenti a dar scolo alle acque rivolte ad eliminare pregiudizio sulle opere di bonifica;
d) alla progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie ed obbligatorie comuni a più fondi e al conseguimento delle relative provvidenze pubbliche;
e) allesecuzione, su richiesta per conto dei proprietari consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera d) nonché alla manutenzione delle medesime, sempreché in questultimo caso, lintervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
f) ad assumere le funzioni di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;
g) alla realizzazione di iniziative necessarie alla difesa ecologica e territoriale del Consorzio;
(...)
- Art. 9 Indizione delle elezioni. Le elezioni del Consorzio dei delegati sono indette dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi nellalbo consorziale almeno 60 giorni prima di quello fissato per le votazioni.
- Entro il predetto termine lavviso di convocazione è pubblicato con manifesti murali da affiggersi al pubblico nei comuni e nelle frazioni di giurisdizione del Consorzio.
- Laffissione del manifesto è ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per le votazioni e, se ritenuto opportuno, può essere pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale.
- Lelezione ha luogo normalmente ogni cinque anni." ...;
si interroga il Presidente della
Giunta provinciale
per sapere:
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO