Trento, 8 agosto 2003

Al Presidente del

Consiglio Provinciale

Dott. Mario Cristofolini

SEDE

INTERROGAZIONE N.

 

VARIANTE AL 2° LOTTO BRUNI–ZENDRI:

SPRECO DI RISORSE, TEMPI LUNGHISSIMI ED

EVENTUALI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI

 

Premesso che:

 

-       gli strumenti urbanistici provinciali (PUP) e comunali (PRG) hanno, fin dal 1987, inserito in cartografia la realizzazione del tratto di strada che da Aste porta ad Ometto: frazioni del Comune di Vallarsa nella omonima valle;

 

-       il contratto d’appalto del 2° lotto del progetto esecutivo riguardante la sistemazione e l’allargamento della s.p. n°89 Sinistra Leno da Bruni a Zendri, è stato firmato dall’impresa aggiudicataria dei lavori in data 16 aprile 2003 e dal Dirigente del Servizio Opere stradali della provincia in data 10 giugno 2003;

 

-       nella risposta all’interrogazione n°2037 di data 13 giugno 2003 si riferisce che la Giunta provinciale ha dato “mandato all’Assessorato ai lavori pubblici di elaborare una variante progettuale che, da Maso Geche all’abitato di Zendri, si preveda la sistemazione e l’allargamento dell’attuale carreggiata sulla S.P. n°89”;

 

-       risulta altresì che il vecchio tratto di strada, tra maso Gieche e Zendri, sia soggetto a smottamenti e ad una instabilità geologica che pregiudica la realizzazione della nuova variante voluta dalla Giunta provinciale con costi enormi per le casse pubbliche. Tale ipotesi progettuale è stata scartata nella progettazione preliminare negli anni ’80 anche sotto il profilo paesaggistico;

 

-       la L.P.10.09.1993 n°26 stabilisce all’Articolo 18: “L’approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi delle amministrazioni aggiudicatici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza  ed indifferibilità”. Vale la pena di sottolineare i tre concetti fondamentali dettati dalla norma di legge: pubblica utilità, urgenza, indifferibilità dell’opera pubblica. Nella fattispecie gli Enti pubblici interessati stanno operando in spregio a tali concetti e principi fondamentali poiché: non si sta perseguendo la “pubblica utilità” ma l’interesse di pochissime persone, a scapito della maggior parte dei cittadini; la lentezza con cui si sta procedendo - dall’appalto sono passati oltre 9 mesi senza ancora iniziare i lavori - pone seri dubbi sull’applicazione del concetto di “urgenza” anche se si sta aspettando l’opera da oltre 15 anni (!!!); riguardo al concetto di “indifferibilità” sembra che si stia operando al contrario per differire l’opera sempre più in là nel tempo, creando sempre nuove difficoltà per non realizzarla;

 

-       la L.P.10.09.1993 n°26 stabilisce all’Articolo 46: “La Giunta provinciale in caso di urgenza  può autorizzare la consegna dei lavori immediatamente dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, dandone notizia nella lettera d’invito (…)”. Nella fattispecie, non solo non si è operato nel rispetto del principio dell’urgenza ma al contrario. Infatti, l’impresa ha firmato il contratto d’appalto il 16.04.2003 mentre il dirigente del Servizio Viabilità lo ha firmato solo il 10.06.2003 (quasi un mese dopo il conchiuso di Giunta provinciale che disponeva la modifica sostanziale del progetto da Maso Geche ad Obra, avvenuta  il 16.05.2003). Comunque, la L.P.26/93 non entra nel dettaglio dei tempi per la firma del contratto. Ma, ove nulla è disposto dalla norma provinciale, sovviene la norma nazionale di cui alla L.109/94 e s.m.i. con il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 21.12.1999 n°554 che all’Articolo 109 recita testualmente: “La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario”. Nel nostro caso, tali disposizioni sono state ampiamente disattese. Infatti, dall’appalto (ottobre 2002) i sessanta giorni porterebbero alla firma del contratto entro dicembre, non circa sei mesi dopo;

 

-       per quanto riguarda la consegna dei lavori il Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 21.12.1999 n°554 all’Articolo 129  stabilisce che: “Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione (…). Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. (…)”; in tema di varianti progettuali la L.P.26/93 e s.m.i. fissa gli elementi delle varianti progettuali all’Articolo 51 ed in particolare: “Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la destinazione dei lavori. Fuori dai casi di cui al comma 3, le varianti sono consentite qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure determinate da interessi pubblici sopravvenuti; b) per cause di forza maggiore (…) c) per il manifestarsi di errori od omissioni di progettazione. (…). Le varianti sono approvate dal dirigente del servizio competente per materia nei seguenti casi: (…) b) qualora riferite a lavori suppletivi o di variante ad un contratto già stipulato, che non si discostino di oltre un quinto rispetto all’importo originario di contratto e che comunque non determinino un supero dell’importo complessivo di progetto originariamente impegnato. (…). In questo caso la “variante” disposta dalla Giunta provinciale in data 16.05.2003 modifica addirittura il tracciato di circa metà progetto quindi si potrebbe ritenere che è cambiata la destinazione dei lavori e delle aree urbanisticamente vincolate. Quindi, da questo punto di vista si potrebbe affermare che la variante disposta dalla Giunta provinciale all’Assessore ed al Servizio competente sia illegittima.

 

-       il progetto,  approvato e già appaltato, è da ritenere valido e condiviso dalla stragrande maggioranza della popolazione poiché risolverebbe alcuni importanti problemi per il paese di Obra sia attualmente che in prospettiva, ovvero:

§          il percorso attuale dal Maso Geche ad Obra si snoda nella zona orograficamente più impervia del paese, con n°4 tornanti.

Il nuovo tracciato non ne presenta neppure uno;

§          il percorso attuale della strada si sviluppa sul versante NORD quindi con un’esposizione che favorisce la formazione di brina in autunno ed il permanere del ghiaccio nella stagione invernale, con innegabili pericoli per le persone che vi transitano.

Il nuovo tracciato, per contro, si svilupperebbe nella zona più aperta e soleggiata, riducendo totalmente i pericoli citati;

§          qualora si volesse sistemare il tracciato attuale dal Maso Geche ad Obra, proprio per le condizioni orografiche si dovrebbero attuare dei movimenti terra ed opere di contenimento consistenti che comporterebbero un elevatissimo impatto ambientale (oltre che di costo di realizzazione e manutenzione).

Per contro, lo sviluppo del progetto appaltato sarebbe su declivi dolci e con minimi movimenti terra, senza alcun bisogno di opere di sostegno e di contenimento;

§          mantenendo l’attuale percorso, non si potrebbe modificare  l’accesso al Villaggio turistico “I laresi” (145 appartamenti)  mantenendo il relativo traffico attraverso il paese di Obra.

Per contro, il nuovo progetto prevede un nuovo accesso al Villaggio, svincolando il relativo transito veicolare dal paese di Obra ed in particolare dalle frazioni di Roipi, Zendri e Brozzi, migliorando, quindi, le condizioni di sicurezza per le persone che abitano in queste frazioni;

§          l’attuale percorso, se mantenuto, determina e proietta a tempo indeterminato le attuali condizioni di pericolo, anzi, le aumenta.

Infatti, sarebbero mantenute ed accentuate le condizioni di pericolo determinate da :

1.  uscita dalla Chiesa, a filo strada, perpendicolare alla strada;

2.  uscita dalla canonica, con le stesse caratteristiche indicate per la Chiesa che si trova quasi di fronte;

3.  accesso alle case di Zendri (o Casello), dove si trova anche l’unico negozio del paese;

4.  accesso e praticabilità dell’unico bar del paese che si troverebbe proprio sulla strada;

Per contro, il progetto del nuovo tracciato, allontanando il transito veicolare dalle case e dagli edifici con fruizione pubblica, migliora sensibilmente le condizioni di sicurezza e di socializzazione delle persone che abitano in paese;

§          l’attuale percorso, nella valle dei Roipi, passa a valle di un movimento franoso che è stato oggetto di intervento da parte della stessa Provincia.

Intervenire in tale ambito non appare né logico né coerente e tantomeno riproporre lavori che, poco o tanto, verrebbero ad incidere su un versante che già ad occhio nudo evidenzia dei “movimenti” (vedi fessure longitudinali nell’asfalto della sede stradale).

Il nuovo tracciato, snodandosi lontano da questo contesto e su basamenti rocciosi, è decisamente più sicuro, tanto è vero che la motivazione principale del nuovo percorso è stata proprio questa.

Non sembra quindi né logico né coerente ripercorrere tale ipotesi a suo tempo eliminata.

 

alla luce di quanto esposto sopra si interroga

il Presidente della Giunta Provinciale

per sapere:

 

1)    se non ritenga di considerare illegittime le procedure seguite dall’Amministrazione provinciale nella gestione dell’appalto sopra richiamato in particolar modo per quanto attiene alla firma del contratto che buona norma vorrebbe sottoscritto contestualmente dalle due parti interessate;

 

2)    se, con le nuove direttive della Giunta provinciale, non ritenga di aver procurato un danno alle aziende che hanno partecipato alla gara d’appalto di cui sopra a seguito dell’incertezza giuridica determinata dalla dilazione dei tempi e della sostanziale modifica progettuale non prevista nella gara d’appalto;

 

3)    se esiste la piena legittimità delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale all’Assessore competente e quindi agli Uffici in ordine alla variante sostanziale disposta con conchiuso di Giunta del 16 maggio 2003 in riferimento al disposto dell’Articolo 51 della L.P. n°26/1993;

 

4)    se un contratto può essere sottoscritto anche in forma disgiunta ed in assenza di un Ufficiale rogante;

 

5)    se è stata consegnata l’opera di cui alla premessa e se sono stati stesi i verbali di consegna;

 

 

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

 

Cons. Mauro DELLADIO