Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Dott. Dario PALLAORO
SEDE
INTERROGAZIONE N.
- Concessione di contributi per spese di viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti -
Premesso che:
- la delibera 5 dicembre 2005, n. 4731 della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano stabilisce i criteri per la concessione di contributi per spese di viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti;
- nel documento all’articolo 1 “Finalità” si legge: “1. La Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, e successive modifiche, concede contributi per spese di viaggio a lavoratrici e lavoratori dipendenti che hanno dimora abituale nella provincia di Bolzano e che per almeno 120 giorni all'anno devono spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro, situato in Regione.”;
- l’articolo 2” Aventi diritto al contributo” stabilisce che: “Il contributo per spese di viaggio di cui all'art. 1 è concesso a:
1. lavoratrici e lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro si spostano dalla propria dimora abituale al luogo di lavoro su un percorso superiore ai 10 chilometri, servito da mezzi del trasporto pubblico di linea e con un tempo di attesa complessivo di almeno 60 minuti sommando i seguenti tempi di attesa:
a) tempo di attesa tra il previsto orario di arrivo del mezzo pubblico di linea più idoneo per raggiungere il luogo di lavoro e l'inizio del turno lavorativo;
b) tempo di attesa tra la fine del turno di lavoro ed il previsto orario di partenza del primo mezzo pubblico di linea più vicino al luogo di lavoro;
c) tempo/i di attesa nei cambi del mezzo pubblico di linea sia nel percorso di andata che in quello di ritorno.
2. lavoratrici e lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro si spostano dalla propria dimora abituale al luogo di lavoro su un percorso superiore ai 5 chilometri e sul quale non esistono servizi del trasporto pubblico di linea.”;
- sono esclusi dal diritto al contributo - Art. 3- le: “(…) lavoratrici e lavoratori dipendenti di cui all'art. 2, punti 1 e 2, che utilizzano un mezzo della propria azienda per recarsi sul luogo di lavoro o che percepiscono da parte della propria azienda un'indennità per spese di viaggio o che hanno diritto all'uso gratuito di un mezzo del trasporto pubblico di linea o il cui contributo è d'importo inferiore a Euro 100,00.”;
- l'ammontare del contributo - Art. 5 - :” (…) è pari al prodotto tra il contributo unitario fissato annualmente dalla Giunta provinciale, tenendo conto della variazione annua media dei prezzi del carburante, il numero dei chilometri percorsi al giorno in andata ed in ritorno ed il numero dei giorni di effettivo trasferimento.”;
- appare evidente e consolidata - il provvedimento è del 1981 - la sensibilità da parte dell’Amministrazione provinciale alto-atesina nei confronti delle lavoratrici e lavoratori dipendenti che per raggiungere il luogo di lavoro hanno dei lunghi tempi di attesa dei mezzi pubblici o non possono fruire del servizio di trasporto pubblico.
si interroga
il Presidente della Giunta Provinciale
per sapere:
1. se è a conoscenza di quanto esposto in premessa;
2. se non intenda prevedere, sulla linea e con modalità analoghe a quanto esistente nella Provincia autonoma di Bolzano, la concessione di contributi per spese di viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti dimoranti abitualmente in Provincia di Trento.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
Cons. Mauro DELLADIO