Al Presidente
del Consiglio provinciale
dott. Mario Cristofolini
Palazzo Trentini
Trento, 1 luglio 2003
Proposta di Ordine del Giorno n.
al disegno di legge 30 maggio 2003, n. 224
“Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”
ASSEGNI FAMILIARI DECURTATI ILLEGITTIMAMENTE DALLA PAT !
Premesso che:
- ad alcune lavoratrici provinciali, soprattutto insegnanti, gli assegni di famiglia, relativi a periodi di astensione obbligatoria o facoltativa per gravidanza e puerperio sono stati decurtati in maniera corrispondente alle riduzioni operate sullo stipendio. Pertanto nel corso dei periodi di astensione obbligatoria, essendo percepito dalla lavoratrice madre l’80% della retribuzione, anche gli assegni sono stati liquidati in pari misura; allo stesso modo nel periodo di astensione facoltativa gli assegni sono stati corrisposti in misura pari al 30% poiché questa era la percentuale di retribuzione spettante per legge;
- con circolare n. 110 del 17 aprile 1992 avente per oggetto: “Assegno per il nucleo familiare. Compatibilità della nuova disciplina con la preesistente normativa in materia di assegni familiari.” l’INPS forniva un riepilogo di tutte le disposizioni riguardanti la decorrenza del diritto all’assegno, l’adeguamento dell’assegno al periodo di paga, la corresponsione per i periodi di prova, di preavviso, ferie e festività e per i periodi di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio;
- nella circolare si legge che: “Il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale dal coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio.)”;
- in particolare, per giungere alla questione di nostro interesse, il punto 10) della citata circolare -Assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio, adozione e malattia del bambino- recita: “L’assegno spetta alla lavoratrice per tutti i periodi di astensione dal lavoro obbligatoria, precedente (due mesi) o successiva (tre mesi) al parto, e facoltativa successiva al parto (fino a sei mesi entro il primo anno di età del bambino) previsti dall’art. 7 , primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.”;
- ora sembra chiaro che l’assegno va corrisposto per intero, non subendo le stesse riduzioni percentuali che vengono operate sullo stipendio nel corso dell’astensione (sia obbligatoria che facoltativa) dal lavoro motivata da gravidanza, puerperio, adozione e malattia bambino. Il silenzio della disposizione sul punto è eloquente. Inoltre, a quanto consta, tali disposizioni sono a tutt’oggi operanti, non avendo la nuova normativa sui congedi parentali innovato la materia;
- tutto ciò veniva evidenziato in un’interrogazione che ho presentato nell’aprile 2001;
- la materia degli assegni per il nucleo familiare è attualmente regolata dalla legge n. 153/1988, legge di conversione del decreto legge n. 69/1988 ove, all’art. 2, è stabilita, per quanto non espressamente disciplinato, la sopravvivenza delle norme di cui al testo unico sugli assegni familiari (D.P.R. 30.05.1955, n. 797) e successive modificazioni e integrazioni, e norme che disciplinano, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato;
- a livello locale, la legge provinciale n. 12/1983 disponeva, all’art. 127, che “ … con effetto dal 1 febbraio 1983, al personale sono corrisposte le quote di aggiunta di famiglia e l’indennità integrativa speciale mensile nelle misure e alle condizioni previste per il personale statale.” La materia veniva successivamente riformata a mezzo della legge provinciale n. 7 del 03.04.1997, la quale è perentoria nel sancire, all’art. 70, l’abrogazione di determinate disposizioni preesistenti: fra esse, l’art. 127 della legge provinciale n. 12 del 1983. All’art. 36, la L.P. 7/1997, stabilisce che “… il rapporto di lavoro del personale … è costituito e regolato contrattualmente ed è disciplinato dalle norme del diritto comune del lavoro salvo le disposizioni della presente legge …”;
- Il servizio per il Personale della Provincia autonoma di Trento, con nota prot. n. 12093 – Dip/01/5007 dd. 05.06.2001, rispondeva che fino al 1° luglio 2000 “… la Provincia ha corrisposto le quote di aggiunta di famiglia, poi assegno per il nucleo familiare, sulla base delle disposizioni previste per il personale statale ….” ai sensi dell’articolo 127 della legge provinciale n. 12/1983. Considerato che questa è la motivazione addotta dalla Provincia autonoma di Trento, si desume, che il diniego è stato effettuato sulla base di una disposizione non più vigente a far data dal 1997, in quanto espressamente abrogata dalla L.P. 7/1997;
- il pagamento degli assegni per il nucleo familiare indebitamente trattenuti nonché il pagamento degli assegni familiari in riferimento ai periodi di “maternità fuori nomina” sono stati oggetto dell’attenzione del Servizio Lavoro della Provincia. La proposta conciliativa prevedeva: “1. per quanto riguarda l’effettuata riduzione dell’assegno per nucleo familiare nei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, così come risultanti dalla richiesta della lavoratrice, riconoscimento dell’importo complessivo pari ad € 516.46 (…); 2 .per ciò che concerne il diritto agli assegni per il nucleo familiare anche per i periodi di cosiddetta “maternità fuori nomina” sia la lavoratrice (…) che la PAT (…) ad uniformarsi al parere, in merito a tale questione, da chiedersi, entro 20 giorni dalla data odierna, al Comitato Provinciale INPS di Trento.” La proposta conciliativa formulata non è stata accettata dalla lavoratrice, in quanto, essendo la materia in questione controversa si è ritenuto di adire all’Autorità Giudiziaria per averne il relativo pronunciamento;
il Consiglio provinciale
impegna
la Giunta provinciale:
ad attivare, entro 60 giorni dall’approvazione del presente ordine del giorno, i correttivi necessari affinché a tutti i dipendenti provinciali, che ne facciano esplicita richiesta, siano ricalcolati e quindi liquidati gli importi erroneamente ridotti dell’assegno per il nucleo familiare nei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa così pure per i periodi di cosiddetta “maternità fuori nomina”.
Cons. Mauro Delladio