Trento, 13 febbraio 1998

DISEGNO DI LEGGE

INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SINISTRO DEL CERMIS
DEL 3 FEBBRAIO 1998

Relazione

E’ ancora viva nei nostri cuori la straziante tragedia del Cermis, che ha toccato così duramente tante famiglie, spezzando vite umane e spargendo dolore.

Purtroppo, incidenti di tale entità si stanno verificando con una frequenza sempre maggiore e in troppi casi i procedimenti giudiziari relativi si sono rivelati totalmente inadeguati per un effettivo diritto al risarcimento da parte delle vittime e dei loro congiunti.

Proprio per far fronte nei modi e nei tempi il più rapidi possibile ai risarcimenti conseguenti al sinistro del Cermis, il presente disegno di legge autorizza, in primo luogo, la Giunta provinciale a concedere contributi a fondo perduto a favore dei famigliari delle vittime e a rifondere agli stessi le spese di trasporto e di sepoltura, nonché ad anticipare loro le spese legali che dovranno sostenere, sia in sede penale che civile; tali provvidenze si intendono concesse con surrogazione nei diritti rispettivamente alla vittoria nelle spese legali de al risarcimento del danno.

In secondo luogo , il presente disegno di legge autorizza la Giunta provinciale a concedere un contributo in conto capitale a copertura della spesa ammissibile per il ripristino del sistema di arroccamento interessato dal sinistro, adottando apposito regolamento per snellire i procedimenti ed abbreviare il più possibile i termini previsti dalle vigenti norme urbanistiche.

In terzo luogo, si autorizza la Giunta provinciale a stanziare un contributo straordinario all’Azienda di promozione Turistica del Comune di Cavalese, nonché ad istituire un riconoscimento onorifico "Medaglia d’onore del Trentino" da assegnarsi a quei cittadini trentini, italiani o stranieri che abbiano acquistato lustro a se stessi ed al Trentino per la loro attività o partecipazione a gesti di solidarietà, di soccorso e di assistenza in situazioni particolari.

In particolare, per passare all’esame dei singoli articoli,

l’Art.1 ("Contributi alle famiglie") autorizza la Giunta provinciale a concedere contributi a fondo perduto per rifondere ai famigliari delle vittime del sinistro le spese di trasporto e di sepoltura; a concedere un contributo di solidarietà a fondo perduto a favore dei famigliari delle vittime del sinistro; ad anticipare alle famiglie le spese legali per la tutela dei loro diritti in sede penale e civile.

L’Art.2 ("Contributo per il ripristino del sistema di arroccamento") autorizza la Giunta provinciale a concedere un contributo in conto capitale per il ripristino del sistema di arroccamento interessato dal sinistro del Cermis.

L’Art.3 ("Deroga straordinaria alle norme urbanistiche vigenti") impegna la Giunta provinciale ad adottare apposito regolamento al fine di snellire i procedimenti ed abbreviare i termini delle vigenti norme urbanistiche, considerata l’urgenza del ripristino del sopracitato sistema di arroccamento.

L’Art.4 ("Contributo a favore della promozione turistica") autorizza la Giunta provinciale a concedere un contributo straordinario all’Azienda turistica del Comune di Cavalese.

L’Art.5 ("Surrogazione per il recupero dei contributi") precisa che le provvidenze previste dall’art.1 e dall’art.2 sono concesse con surrogazione nei diritti rispettivamente alla vittoria nelle spese legali ed al risarcimento del danno.

L’Art.6 ("Riconoscimento onorifico "Medaglia d’onore del Trentino"") autorizza la Giunta provinciale ad istituire un riconoscimento onorifico per tutti i cittadini (trentini, italiani o stranieri) che abbiano ben meritato dal Trentino per la loro attività in ambito culturale, artistico, socio - assistenziale, economico o politico o per la loro partecipazione a gesti di solidarietà, di assistenza e di soccorso.

L’Art.7 ("Disposizioni finanziarie") evidenzia le disposizioni finanziarie presenti nei vari articoli.

Cons. prov. Pino Morandini

Cons. Prov. Mauro Delladio

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DISEGNO DI LEGGE
INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SINISTRO DEL CERMIS DEL 3 FEBBRAIO 1998

Art. 1
Contributi alle famiglie

  1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto per rifondere ai familiari le spese di trasporto e di sepoltura delle vittime del sinistro.
  2. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo di solidarietà a fondo perduto a favore dei familiari delle vittime del sinistro.
  3. La Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare alle famiglie le spese legali per la tutela dei loro diritti in sede penale e civile.
  4. Si intendono per familiari, ai fini del presente articolo, il coniuge e i figli anche adottivi.
  5. I criteri per la concessione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
  6. La Giunta provinciale incaricherà un Servizio di istruire i procedimenti di cui al presente articolo su iniziativa dell’amministrazione provinciale stessa, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2
Contributo per il ripristino del sistema di arroccamento

  1. Per il ripristino del sistema di arroccamento interessato dal disastro la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale a copertura della spesa ammissibile, secondo i criteri di cui alla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci) come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e delle relative deliberazioni di attuazione.

art. 3
Deroga straordinaria alle norme urbanistiche vigenti

  1. Considerata l’urgenza del ripristino di cui all’articolo 2, la Giunta Provinciale adotterà apposito regolamento per snellire i procedimenti ed abbreviare i termini previsti dalle vigenti norme urbanistiche, nonché per derogare agli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 4
Contributo a favore della promozione turistica

  1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all’Azienda di promozione turistica istituita nell’ambito turistico comprendente il Comune di Cavalese.

Art. 5
Surrogazione per il recupero dei contributi

  1. Le provvidenze previste dall’articolo 1, comma 3 e dall’articolo 2 sono concesse con surrogazione nei diritti rispettivamente alla vittoria nelle spese legali e al risarcimento del danno, fino alla concorrenza delle somme erogate.

Art. 6
Riconoscimento onorifico "Medaglia d’onore del Trentino"

  1. La Provincia autonoma di Trento istituisce il riconoscimento onorifico "Medaglia d’onore del Trentino", consistente in.........(potrà essere una medaglia d’oro o d’argento..)
  2. Il riconoscimento viene assegnato, con deliberazione della Giunta provinciale, ai cittadini Trentini che, con la loro attività in campo culturale, artistico, sociale assistenziale, economico o politico abbiano acquistato lustro a se stessi ed al Trentino; ed ai cittadini italiani o stranieri che abbiano ben meritato dal Trentino per la loro attività negli stessi campi, o per la loro partecipazione a gesti di solidarietà, di soccorso, di assistenza in situazioni particolari.
  3. Con regolamento provinciale da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge sono determinate le caratteristiche della medaglia d’onore, il procedimento di assegnazione e sono indicati i soggetti, tra i quali i consiglieri provinciali, cui è data facoltà di proporre, senza che ciò vincoli la Giunta provinciale, l’assegnazione dell’onorificenza.

Art. 7
Disposizioni finanziarie

  1. Art. 1, comma 1
  2. Art. 1, comma 2
  3. Art. 1, comma 3
  4. Art. 2
  5. Art. 4