DISEGNO DI LEGGE - VOTO

RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DA INCIDENTI O DISASTRI AEREI MILITARI -
MODIFICHE AL DPR 27 LUGLIO 1981, N. 484

Relazione

L’impatto di un aereo militare statunitense, di stanza ad Aviano, contro gli impianti della funivia del Cermis, e la conseguente morte di venti persone, riaprono drammaticamente la discussione sulla sicurezza dei voli militari: una discussione rilanciata dalla recente decisione assolutoria della Corte di Cassazione sulla tragedia dell’Istituto Salvemini, di Casalecchio di Reno (BO).

Gli incidenti di questo tipo si moltiplicano: e troppo spesso i procedimenti giudiziari relativi si concludono senza che alle vittime ed ai loro famigliari venga riconosciuto un effettivo diritto al risarcimento. Certamente il risarcimento non ripaga l’irreparabile perdita di vite umane, lo strazio dei parenti, il lutto di tante famiglie: ma costituirebbe almeno un segno di solidarietà e di responsabilità.

Accanto all’incertezza dei risarcimenti ed alle lungaggini delle relative procedure giudiziarie, sta un altro fatto ormai inaccettabile: la totale estromissione degli enti di governo del territorio dagli organismi che dovrebbero in qualche modo vigilare sull’uso dello spazio aereo.

La presente proposta di legge - voto intende affrontare questi due problemi.

I risarcimenti devono essere solleciti e certi. Poiché i voli militari sono direttamente riconducibili ai doveri di difesa nazionale che incombono sullo Stato, e costituiscono quindi una manifestazione di quella sovranità che, nell’ordinamento attuale, compete esclusivamente allo Stato, è giusto e doveroso che lo Stato sopporti le eventuali conseguenze dannose. Come esiste una responsabilità oggettiva in diversi casi previsti dal diritto privato, così deve esistere una responsabilità oggettiva dello Stato in alcune evenienze: e quella dei voli militari è una di queste evenienze.

La presente proposta sancisce la responsabilità "oggettiva" dello Stato per tutti i danni riferibili ad incidenti o disastri provocati, in tempo di pace, da aerei militari italiani o da aerei militari stranieri legittimamente operanti nello spazio aereo nazionale. Tale responsabilità non ammette prova liberatoria, né esimenti fondate sul caso fortuito o la forza maggiore. È una responsabilità assoluta, posta di fronte al diritto all’incolumità delle persone e dei beni. Resta salvo il diritto dello Stato a rivalersi sugli enti o le persone che risultino, in seguito a giudizio civile o penale, responsabili o corresponsabili degli incidenti e dei disastri: ma di fronte ai cittadini danneggiati deve stare, in primo piano e senza possibilità di elusione, la responsabilità dello Stato.

Coerentemente con questo principio, la proposta prevede la facoltà dei danneggiati di richiedere, in apertura del giudizio contro lo Stato (nel caso in cui non si addivenga ad un preventivo accordo) una provvisionale, ragguagliata ai quattro quinti della presumibile entità del risarcimento dovuto. La provvisionale è accordata con ordinanza immediatamente esecutiva. Lo scopo di questa previsione è quello di riconoscere ai danneggiati un immediato, anche se parziale ristoro dei danni, ovviando alla presumibile lunghezza del diritto civile. Questa soluzione non urta contro alcuna norma dei codici di procedura civile e penale, e non lede neppure il diritto dei danneggiati a costituirsi parte civile negli eventuali giudizi penali.

Il secondo problema è più delicato. I voli militari infatti comportano aspetti nazionali ed internazionali che non consentono di reclamare una competenza regionale o provinciale per la loro disciplina. Si può tuttavia, senza interferenze con questi aspetti, rivendicare una partecipazione degli enti di governo territoriale agli organismi che intervengono sull’uso dello spazio aereo.

La presente proposta interviene sul D.P.R. 27 luglio 1981, n. 484 ("Uso dello spazio aereo"), ed inserisce, nel Comitato consultivo per l’uso dello spazio aereo, due esperti designati dalla Conferenza Stato - Regioni, recentemente riformata dal Decreto legislativo n. 281/1997. Attribuisce inoltre a tale Comitato l’espressione di pareri "in materia di garanzia e di tutela delle esigenze di sicurezza e di incolumità riguardanti la popolazione e gli insediamenti civili, con particolare riguardo al traffico aereo militare". Non è certamente una soluzione definitiva e completa: ma consentirà almeno alle Regioni ed alle Province autonome di far valere le loro richieste e le loro osservazioni.

La norma transitoria (articolo 4) garantisce che le previsioni riguardanti la responsabilità ed i risarcimenti di cui all’articolo 1 si applichino al disastro del Cermis. Estende inoltre, per un doveroso spirito di solidarietà verso le persone coinvolte in passato in incidenti aerei militari - in primo luogo verso le persone coinvolte nell’incidente aereo dell’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno (BO) - queste previsioni a tutti gli incidenti ed i disastri verificatisi a partire dal 1 gennaio 1988.

Nella presente proposta, che si chiede al Consiglio regionale di approvare sollecitamente e di inoltrare al Parlamento, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, non c’è alcuno spirito di ostilità verso le forze armate italiane, né verso quelle straniere che in virtù di trattati liberamente sottoscritti sono ospitate sul territorio italiano. C’è soltanto l’intenzione di riconoscere e di garantire alle persone ed alle famiglie colpite da disastri aerei militari un giusto e rapido risarcimento; e insieme l’intenzione di affermare il diritto delle Regioni e delle Provinciali ad interloquire, entro l’ambito delle loro competenze, su quanto accade nel loro territorio.

Cons. reg. Pino Morandini

Cons. reg. Mauro Delladio

DISEGNO DI LEGGE - VOTO

RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DA INCIDENTI O DISASTRI AEREI MILITARI -
MODIFICHE AL DPR 27 LUGLIO 1981, N. 484

Articolo 1 - Responsabilità dello stato per danni provocati da aerei militari.

In caso di danni comunque riferibili ad incidenti o disastri provocati, in tempo di pace, da aerei militari italiani o da aerei militari stranieri legittimamente operanti nello spazio aereo nazionale, lo Stato risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, e di tutte le spese conseguenti. Non è ammessa alcuna prova liberatoria, e non è riconosciuta rilevanza esimente o riducente al caso fortuito ed alla forza maggiore. Resta salvo il diritto di rivalsa da parte dello Stato a carico di chi risulti diversamente responsabile in seguito a giudizio civile o penale.

Nel corso dell’eventuale giudizio civile di primo grado per il risarcimento da parte dello Stato dei danni di cui al comma 1, gli aventi diritto al risarcimento possono chiedere che sia loro assegnata immediatamente una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Il giudice istruttore, sentite le parti, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione della somma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. L’istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio. L’ordinanza può essere revocata con la decisione del merito.

Articolo 2 - Modifiche all’articolo 10 del D.P.R. 27 luglio 1981, n. 484.

Il comma 2 dell’art. 10 del D.P.R. 27 luglio 1981, n. 484, è sostituito come segue:

"Sono membri del comitato:

a) il direttore generale dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

b) il direttore generale della Direzione generale dell’aviazione civile;

c) il sottocapo di stato maggiore dell’Aereonautica;

d) l’ispettore delle telecomunicazioni ed assistenza al volo dell’Aereonautica militare;

e) un esperto nominato dal presidente del Consiglio dei Ministri;

f) da due esperti nominati dalla Conferenza Stato - Regioni, di cui al Decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281".

Articolo 3 - Modifiche all’articolo 11 del D.P.R. 27 luglio 1981, n. 484

Il comma 1 dell’art. 11 del D.P.R. 27 luglio 1981, n. 484, è sostituito come segue:

"Il comitato consultivo di cui all’articolo 10 esprime parere:

a) in materia di garanzia e di tutela delle esigenze di sicurezza e di incolumità riguardanti la popolazione e gli insediamenti civili, con particolare rigurdo al traffico aereo militare;

b) in materia di ripartizione dello spazio aereo nell’ipotesi di contrasto tra le esigenze della difesa e quelle del traffico aereo generale, espresse dal Ministro della difesa o dal Ministro dei trasporti;

c) sulla posizione nazionale in seno agli organismi internazionali;

d) in tutti gli altri casi in cui il presidente del Consiglio dei Ministri ne ravvisi la necessità ai fini dell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dall’art. 3, lettera a), della legge 23 maggio 1980, n. 242".

Articolo 4 - Norma transitoria

Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano a tutti i danni conseguenti ad incidenti o disastri verificatisi a partire dal 1 gennaio 1998. Si applicano inoltre a tutte le controversie, relative a danni riconducibili alla previsione dell’articolo 1, che risultino ancora non decise in via definitiva al 1 gennaio 1998, ed a quelle che, con riferimento ad incendi o a disastri non anteriori al 1 gennaio 1988, vengano proposte o riproposte entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.