Trento, 28 settembre 1995

Al Presidente del
Consiglio Regionale
Franco Tretter

VOTO N. /XI

- NORME ANTINCENDI -

Considerato che le norme che regolano la prevenzione degli incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere fanno riferimento a due Leggi Nazionali e precisamente: Legge n.° 406 del 18 luglio 1980 e Legge n.° 818 del 7 dicembre 1984. Le norme contenute nelle sopracitate Leggi hanno introdotto nella prevenzione incendi un regime transitorio definito "Nulla Osta Provvisorio" per poi accedere, dopo il soddisfacimento del complesso normativo, al Certificato di Prevenzione Incendi.

Dal 1980 a oggi molti sono i lavori di adeguamento realizzati dalle aziende alberghiere, ma, come spesso accade, l’applicazione delle norme è difficile non solo per l’aspetto economico, ma anche per la difficoltà di interpretare e quindi applicare la legge alle strutture turistiche esistenti.

Se per quanto riguarda le nuove aziende alberghiere l’applicazione risulta programmabile anticipatamente e quindi realizzabile, per le aziende esistenti si evidenzia, nella maggior parte dei casi, l’assoluta impossibilità di adeguare l’immobile alle previsioni di legge. Il contrasto più forte lo si riscontra nel porre in equilibrio i regolamenti comunali, provinciali e/o regionali con le norme sulla prevenzione incendi.

La dimostrazione della difficoltà all’applicazione della legge la riscontriamo nelle continue proroghe dei termini di scadenza del Nulla Osta Provvisorio che lo Stato Italiano ha dovuto fare dal 1984 ad oggi.

Il 9 aprile 1994 viene emanato un Decreto che offre la possibilità agli albergatori di gestire in varie scadenze (1996-1999-2001) la riorganizzazione di tutte le aziende non a norma. Ulteriormente si prevedono nuove imposizioni che creano nuovamente disagio sia dal punto di vista tecnico che economico.

Rapidamente le associazioni di categoria si sono prodigate per stampare montagne di carta (sono pubblicati volumi di circa 40 pagine) che spiegano l’applicazione di quanto previsto dal Decreto, che risulta, per altro, di difficile interpretazione anche da parte dei tecnici del settore nonché dei Comandi dei Vigili del Fuoco.

Premesso che buona parte della norma è sufficientemente leggibile si riscontrano articoli (i più importanti) che creano serie difficoltà di comprensione e quindi di applicazione.

Vale la pena di notare che la maggior parte delle aziende alberghiere hanno una data di nascita non proprio recente e collocate in agglomerati urbani sviluppatisi attorno agli anni ’50 -’60.

Un’altra nota degna di essere indicata riguarda la sostanziale differenza, sia organizzativa che strutturale, tra attività alberghiere ubicate in località marine, in città e in quelle di montagna.

A seguito di un’indagine della scorsa primavera effettuata presso tutti i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, il Ministro degli Interni ha reso noto che solo il 45% delle aziende alberghiere italiane ha presentato entro il termine di legge (era il 26 aprile scorso) il Piano programmato degli interventi di adeguamento alla normativa antincendi.

Si indicano pertanto di seguito gli articoli del decreto per i quali si ritiene indispensabile proporre delle alternative e/o modifiche in particolare modo per le aziende turistiche esistenti:

ARTICOLI (19.1-19.6) - Resistenza al fuoco delle strutture - Scale.

In edifici con più di due piani fuori terra e altezza antincendi fino a 32 m. le scale ad uso esclusivo dovranno essere del tipo protetto e quindi con resistenza al fuoco di strutture e porte come indicato all’art. 19.1 (REI 30’ fino a 12 m. di altezza, REI 60’ da 12 m. a 54 m. e REI 90’ oltre i 54 m.).

Per le porte di accesso ai vani scala il problema è parzialmente risolvibile, mentre per quanto riguarda le strutture risulta chiaro che la resistenza indicata se non è soddisfatta significa la demolizione del vano scala. In molti casi i muri perimetrali del vano scala hanno funzione portante pertanto non è possibile demolirli senza distruggere l’intero edificio.

ARTICOLI (19.2 - 6.2) - Reazione al fuoco dei materiali.

Tutti i materiali contenuti nei fabbricati sopra indicati devono avere una corrispondente classe di resistenza al fuoco.

Quando si parla di materiali si intendono, non solo le strutture portanti dell’edificio, ma anche i rivestimenti di pavimenti pareti e soffitti (legno, stoffa , moquette ecc.).

Il termine per soddisfare tale norma è il 26.04.1999, per cui entro tale data il titolare dell’attività dovrà dimostrare di essere in possesso di un certificato di omologazione dei materiali, rilasciato dal Ministero competente, oppure, come nella quasi totalità dei casi sostituire detti materiali con altri omologati.

Pur confidando nella buona volontà dell’albergatore la sostituzione dei materiali indicati risulta impossibile data la scarsità dei prodotti omologati offerti dalle ditte italiane e dall’impossibilità di utilizzare prodotti provenienti dall’estero, pur omologati, perché le certificazioni straniere in Italia non sono riconosciute a meno che il fornitore non presenti domanda al Ministero dell’Interno - Direzione Generale della Protezione Civile corredata da tutti i certificati di prova e dei documenti per l’identificazione del prodotto, solo per materiali provenienti dai paesi delle Comunità Europea.

Risulta evidente che le ditte italiane non si sono ancora organizzate per tali adempimenti e i tempi per il rilascio dei certificati sono lunghi e onerosi.

Per la verità una ipotesi alternativa viene proposta dallo stesso articolo 6.2, al penultimo comma, dove viene indicato che i rivestimenti lignei possono essere trattati con vernici ignifughe, che oltre ad essere incredibilmente costose, hanno una durata di 5 anni, trascorsi i quali bisogna ripetere il trattamento.

Chi è dotato di controsoffittature in legno (tutti gli alberghi di montagna ne sono dotati) dovrà non solo avere la superficie in vista incombustibile, ma anche la parte interna, compresi eventuali materiali isolanti in esse contenute.

Stesso trattamento per i canali di condizionamento dove i materiali di isolazione, posti all’interno, devono avere una idonea omologazione.

Nello stesso articolo sono compresi anche i tendaggi, i materassi ed i mobili imbottiti.

ARTICOLI (19.5 - 6.5) - Corridoi.

Gli articoli fanno riferimento alla necessità di avere le tramezze che dividono le camere dai corridoi di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30’, mentre le porte delle camere dovranno avere resistenza non inferiore a REI 15’ dotate di congegno di autochiusura.

L’alternativa prevista, valida solo per le porte delle camere, è riferita all’installazione di un impianto automatico di rilevazione ed allarme incendio sia nei corridoi che nelle camere. Molti si sono domandati chi mai potrà certificare che le tramezze tra camere e corridoi hanno resistenza al fuoco REI 30’ se non con la loro completa sostituzione.

ARTICOLO (8.1.) - Locali adibiti a depositi.

I locali utilizzati quali depositi di materiali combustibili, non superiori a 12 mq., (es. guardaroba, ripostigli piani per prodotti di pulizia infiammabili dovranno avere le seguenti caratteristiche: strutture di separazione, nonché le porte REI 60’ con dispositivo di autochiusura, carico d’incendio non superiore a 60 Kg/mq., impianto di rivelazione e allarme incendi, ventilazione naturale non inferiore a 1/40 della superficie di pianta e installazione di estintore.

Le strutture alberghiere, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni hanno recuperato i locali sopra indicati in vani di risulta, dove la ventilazione naturale è praticamente impossibile e i prodotti infiammabili contenuti fanno riferimento, nella maggioranza dei casi a qualche bottiglia di detergente e agli asciugamani e lenzuola di ricambio.

Forse il legislatore pensava che tutte le nostre aziende alberghiere avessero dei depositi con tonnellate di biancheria e ettolitri di prodotti infiammabili perché se così fosse andrebbero trattati come dei bunker anche i bar nei quali ci sono litri di alcoolici sicuramente infiammabili.

ARTICOLO (14.O) - Gestione della sicurezza.

Il decreto indica nel "responsabile dell’attività", ossia il titolare della licenza, chi deve effettuare i lavori di adeguamento delle strutture.

Sorgeranno dei problemi su chi dovrà effettuare l’adeguamento alle norme:

E’ da prevedere che buona parte dei contratti di affitto in essere o che verranno stipulati prossimamente si interromperanno poco prima del 10 maggio 2000.

PREMESSO QUANTO SOPRA

In tutti gli articoli esposti risulta evidente come l’adattamento delle strutture esistenti alle previsioni della norma sia, nella maggior parte dei casi, distruttivo per le aziende turistiche, con un esborso economico superiore alle reali potenzialità delle attività in oggetto.

Pur condividendo la necessità di una legge puntuale e definitiva, diviene perentorio programmare alcune ipotesi alternative che offrano una reale possibilità di aggiornamento alla sicurezza antincendio.

Una soluzione attuabile la si può trovare nell’utilizzo di sistemi elettronici di controllo, presenti sul mercato italiano, che possono offrire sicure garanzie per i gestori degli alberghi nonché atti al soddisfacimento delle richieste di omologazione dei materiali utilizzabili.

Ad esempio gli impianti di rilevazione e allarme incendi hanno avuto, negli anni passati, applicazioni in tutti i campi della sicurezza antincendi con ottimi risultati sia tecnici che economici.

L’installazione di tali apparecchiare è certamente più semplice che la creazione di veri e propri ambienti a tenuta di fuoco, con un risultato immediato nella segnalazione di allarme incendio.

Un’altra ipotesi per la sicurezza viene dalla creazione di compartimentazioni con un’estensione inferiore rispetto alle previsioni della norma, attraverso l’installazione di porte tagliafuoco sui corridoi, vani scala ecc.

Si ritiene opportuno segnalare ulteriormente che la protezione del vano scala (obbligatoria su tutti i piani) risulta in molti casi inutile a piano terra, dove sia le uscite principali che di sicurezza sono vicine alle scale, per cui la protezione è di impedimento per una rapida evacuazione in caso d’incendio; la scala, a piano terra diviene in molti casi elemento di arredo con seria difficoltà nella installazione di porte a tenuta.

Si rammenta che quasi tutte le strutture alberghiere sono presidiate sia di giorno che di notte dal personale, il quale ha avuto, secondo le indicazioni della normativa in atto, un opportuno addestramento per l’utilizzo di tutti i mezzi antincendio disponibili.

PER LE SUESPOSTE CONSIDERAZIONI

IL CONSIGLIO REGIONALE

DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

FA VOTI AL GOVERNO AFFINCHÉ INTERVENGA IMMEDIATAMENTE PER MODIFICARE IL D.M. 9 APRILE 1994 "APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE" RELATIVAMENTE ALLE AZIENDE TURISTICHE ESISTENTI IN ZONE MONTANE SECONDO I CRITERI ESPOSTI IN PREMESSA.

Cons. Mauro DELLADIO